- 22 maggio 2015

Detrazione del 55

Introdotta con la Finanziaria 2007, la detrazione fiscale del 55% (ora 65%) riguarda le spese sostenute per migliorare l'efficienza energetica di edifici esistenti, residenziali o strumentali per l'esercizio di attività d'impresa (esclusi gli immobili merce). Lo sconto, che va a diminuire l'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, si applica con i seguenti tetti massimi di spesa detraibile, che variano a seconda della tipologia di intervento: 100.000 €, per le opere di riqualificazione energetica globale; 60.000 €, per le spese di installazione di pannelli solari e coibentazione; 30.000 €, per la sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione o pompe di calore, compresi gli impianti geotermici. La detrazione fiscale va ripartita in 10 anni e si ottiene a patto che vengano rispettati gli obblighi e gli adempimenti elencati dalla legge (D.M. Economia e Finanze del 19/02/2007). Si tratta degli stessi adempimenti previsti per il bonus sulle ristrutturazioni, con l'aggiunta dell'obbligo di predisposizione e invio telematico, da parte di un tecnico abilitato, dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica) e della scheda tecnica dell'intervento.

Detrazione del 50 per cento

I proprietari di immobili, e loro conviventi, o coloro che detengano un diritto reale di godimento sugli stessi, possono beneficiare della detrazione fiscale del 50 per cento se effettuano, su detti beni, interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro o manutenzione straordinaria. Lo sconto in esame è disciplinato dall'art. 16-bis del DPR 917/86 e si applica su un tetto annuo massimo di spesa detraibile pari a 96.000 €, riferito a ciascuna unità immobiliare. La detrazione fiscale riguarda gli edifici ad uso abitativo e le loro pertinenze, e può inerire anche le parti comuni condominiali; in tal caso, sono detraibili anche le spese sostenute per la manutenzione ordinaria. Il bonus del 50% va ripartito in 10 annualità e non è cumulabile con quello previsto per le spese di riqualificazione energetica degli edifici. Tra gli interventi agevolabili al 50%, rientrano anche i risanamenti effettuati a seguito di eventi calamitosi, le opere necessarie per la bonifica dell'amianto, le riqualificazioni edilizie mirate all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla sicurezza antistatica o sismica delle abitazioni, nonché all'installazione di impianti antifurto.

Come usufruire della detrazione del 50

Dopo aver individuato le condizioni soggettive e oggettive del bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, vediamo come usufruire della detrazione del 50%.Tra gli adempimenti previsti, ve n'è uno di particolare importanza e riguarda la modalità di pagamento delle spese detraibili. Tali oneri devono tassativamente essere pagati con bonifico, bancario o postale. Fanno eccezione tutte quelle spese che, nella pratica, vanno versate a mezzo modello F23 o F24, o in contanti, quali, ad esempio: le imposte di bollo sulle pratiche edilizie, denunce di inizio attività e permessi; le ritenute d'acconto sugli onorari professionali; gli oneri di urbanizzazione inerenti le opere agevolabili. Il bonifico deve contenere una specifica causale che riporti la normativa di riferimento e che sia tale da identificare in modo specifico le spese pagate. Un esempio di tale causale può essere il seguente: "pagamento spese di ristrutturazione per detrazione ex art. 16-bis del DPR 917/1986… - Fattura n.ro... del …" Comunque, presso gli sportelli bancari e spostali, nonché online, sono disponibili dei modelli di bonifico precompilati ad hoc per tali tipi di pagamenti.

La detrazione del 50

Oltre agli adempimenti visti, per non decadere dal beneficio della detrazione fiscale del 50% è necessario conservare la documentazione afferente le spese detraibili, compresi gli estratti conto dai quali risultino i pagamenti effettuati per gli interventi agevolabili. Se le opere edilizie interessano un immobile in comproprietà, e vengono ripartite le spese di tali opere, la detrazione spetterà in proporzione alla percentuale di proprietà; nella stessa proporzione, pertanto, andrà ripartito il tetto massimo annuo di spesa. La detrazione spetta anche ai familiari conviventi del proprietario dell'immobile, purché sostengano effettivamente le spese agevolabili, nonché ai comodatari, anche in assenza di contratto di comodato registrato. Possono beneficiare dello sconto del 50% anche i futuri proprietari dell'immobile che risultino firmatari di un preliminare di compravendita registrato, e limitatamente alle spese sostenute dopo la registrazione di detto compromesso di vendita. Chi esegue per conto proprio gli interventi agevolabili, può beneficiare della detrazione fiscale del 50% sulle spese per l'acquisto dei materiali, sui quali sconterà l'IVA al 22%.

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