Cessione di fabbricati.
Per evitare frodi e attività speculative indebite
tutti i trasferimenti immobiliari saranno sottoposti a imposta di registro e quindi esentati dal regime Iva, salvo i fabbricati ceduti dai costruttori e ultimati da meno di 5 anni. L’unico atto sottoposto a Iva sarà la prima vendita dell’immobile a opera del costruttore, salvo che non siano trascorsi cinque anni dall’ultimazione del fabbricato. L’Iva assolta a monte dalle società immobiliari non è più detraibile.
Il fisco, poi, ha deciso ORA di recuperare la detrazione dell'iva relativa agli anni dal 1998 al 2005. Chi ha giustamente, detratto l'iva sull'acquisto degli immobili ora dovrà versarla allo stato che
retroattivamente ha deciso che non è più detraibile!!!!
E come dire che io 5 anni fa ti ho invitato a cena e ora ci ripenso e ti mando il conto!
Le società di leasing si vedranno costrette a versare ingenti somme che poi andranno addebitate ai clienti.. che non saranno felici di pagare (probabilmente non saranno nemmeno in grado) un di + non previsto inizialmente, mentre chi non ha fatto investimenti non verrà penalizzato
Spesso le imprese acquistano in leasing il bene per detrarre fiscalmente in minor tempo il costo e poi si scaricano l'iva... che ora non ci sarà più, gli immobili costeranno quindi + 10 % (imposta di registro) .
dimenticavo... per chi ha commissionato la costruzione della propria casa:
Corresponsabilità committente e appaltatore. Responsabilità solidale a carico dell’appaltatore per le ritenute e i contributi dovuti dal subappaltatore.
Sanziona amministrativa se il committente paga il subappaltatore senza aver verificato che ritenute e contributi dovuti per le prestazioni di lavoro dipendente relativi all’opera, alla fornitura o al servizio siano stati effettivamente versati. La norma mira a rompere il circolo vizioso alla base di evasioni e frodi che caratterizza i rapporti da committente e appaltatore in edilizia.