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Re: ma vi rendete conto

Inviato: 20/09/07 11:38
da moni10e
guggenheim ha scritto:6 sei in traferta non dovrebbero pagarti tutto
vitto e alloggio ecc.....

gu
Si pagano l'alloggio e le spese di trasporto loro e mi danno 70€ lordi al gg per il vitto e quello che rimane è la mia indennità di trasferta.
mi tocca stare via anche 4 we

Re: ma vi rendete conto

Inviato: 20/09/07 11:38
da moni10e
freejack74 ha scritto:
moni10e ha scritto:Ma davvero, quando me lo hanno detto mi è venuto da ridere...
D'altronde per la trasferta in Italia mi danno si il rimborso a pie di lista, ma l'indennità di trasferta è di ben 7€ al gg :lol:
7 €??? è Zio Paperone non c'è più dubbio...
Si si 7€..e questo solo dopo l'interventi dei sindacati :lol:

Re: ma vi rendete conto

Inviato: 20/09/07 11:41
da freejack74
moni10e ha scritto: Si si 7€..e questo solo dopo l'interventi dei sindacati :lol:
Sindacati!!! :shock: :x :x
haaaa cosa leggono i miei occhi... fucina di tutti i mali sono...

Inviato: 20/09/07 11:41
da lalu
bhà...tu conosci la tua realtà aziendale.

posto che poi tutto è molto soggettivo, personalmente trovo il dover viaggire per lavoro una immane seccatura.
Hai solo gli svantaggi del viaggiare e nessun vantaggio...non essendo viaggi di piacere.
Per cui l'unico motivo per accettare quale potrebbe essere?
I soldi naturalmente. O un eventuale avanzamento in carriera, che alla fine si riconduce ai soldi.
Se le condizioni economiche non ti sembrano soddisfacenti (e da come le hai descritte pare di no) e "puoi" non accettare, bè, non accettare.

Re: ma vi rendete conto

Inviato: 20/09/07 11:43
da bertok
moni10e ha scritto:
guggenheim ha scritto:6 sei in traferta non dovrebbero pagarti tutto
vitto e alloggio ecc.....

gu
Si pagano l'alloggio e le spese di trasporto loro e mi danno 70€ lordi al gg per il vitto e quello che rimane è la mia indennità di trasferta.
mi tocca stare via anche 4 we
e le vaccinazioni, non ne fai? costano anche quelle

Inviato: 20/09/07 11:44
da alessia275
A me danno "soldi" solo se c'è pernottamento in Italia.... ben 3.5€....io si che sono metalmeccanica D.O.C.! All'estero non lo so....ma sarà 7!

Inviato: 20/09/07 11:44
da moni10e
Vaccinazioni assolutamente no per altri motivi personali. Per fortuna sembra che nella zona di Johannesburg non siano necessarie, solo se decidessimo di fare un safari nel we (chiaramente pagato dal loro ah aha...)

Re: ma vi rendete conto

Inviato: 20/09/07 11:45
da guggenheim
ccnl metalmeccanici

http://digilander.libero.it/rsuxerox/rs ... l/ccnl.htm


TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERTA.


Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete una indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.

Le parti confermano che l'indennità cosi come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.

Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15% per le quote relative ai pasti e per il 70% per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a:

Misura dell’indennità
Dal 01/07/1999 Dal 01/01/2000

Trasferta intera quota 59.450 60.350

Per il pasto pomeridiano o serale 19.185 19.320

Per il pernottamento 21.080 21.710


È possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso a piè di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del 15%.

In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono:
1. la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto indipendentemente dalla distanza chilometrica se, considerato l’intervallo che l’azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del lavoro, risulta che il medesimo - ove rientrasse, usando dei normali mezzi di trasporto, nella sede, stabilimento, laboratorio o cantiere, per il quale sia stato assunto o nel quale sia stato effettivamente trasferito - avrebbe, per consumare il pasto, un periodo di tempo inferiore a 40 minuti od al minor tempo concesso agli altri lavoratori della sede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto.

Non si farà luogo alla corresponsione dell’indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall’azienda.

In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell’indennità prevista per il pasto meridiano;

2. la corresponsione dell’indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei mezzi normali di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;

3. la corresponsione dell’indennità per il pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22;

4. l’indennità giornaliera di cui al punto I) è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), b), c).

Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta.

La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda.

Trattamento per il tempo di viaggio.

Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al trattamento previsto ai punti I) e II) spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
1. la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;

2. la corresponsione di un importo pari all’85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 8 (lavoro straordinario, notturno e festivo).

Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in trasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto I) del presente articolo.

Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.

L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per tutti i giorni interi fra l'inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana, in caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e sarà computata dall'ora di partenza.


Malattia ed infortunio.

In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI). Resta salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento.
Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà pari ad un terzo dell'importo dell'indennità di trasferta, fino ad un massimo di 15 giorni.

Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell'eventuale estensione del trattamento di trasferta.

Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI).

Rimborso spese viaggio.

Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno anticipate dall'azienda unitamente ad una congrua somma per le spese di vitto previste per il viaggio.
Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese di viaggio e pernottamento; il saldo verrà effettuato unitamente al saldo della retribuzione, nel giorno in cui si effettua il saldo paga nello stabilimento, laboratorio o cantiere presso cui il trasfertista presta la propria opera. Previo consenso dell'azienda, il trasfertista potrà delegare un proprio familiare a riscuotere, presso lo stabilimento di origine, la retribuzione spettantegli.

VII) Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall'azienda o da coloro cui l'azienda abbia conferito detto potere.
Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro cui sia adibito; inoltre, secondo le disposizioni impartite dall'azienda, dovrà provvedere alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall'azienda sull'andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione.

Permessi.

Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di trasferta.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4 mesi continuativi, l'azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore, oltre il tempo di viaggio con rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno e con l'aggiunta di un terzo o due terzi dell'indennità di trasferta a seconda che abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza minima di tre giorni dei quali uno retribuito.

È fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra, di effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del diritto medesimo. L'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta avanzata.

Il lavoratore avrà facoltà di recuperare - secondo le necessità produttive dell'azienda - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopradetta.

In caso di luttuosi o gravi eventi di famiglia relativi al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai fratelli del lavoratore in trasferta, l'azienda dovrà, a richiesta del medesimo, concedere una licenza straordinaria per il tempo strettamente necessario, rimborsandogli le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese. Le spese di trasporto saranno rimborsate sino a concorrenza delle spese per il rientro allo stabilimento o cantiere di origine ed il ritorno, come sopra previsto, dietro documentazione dell'evento che ha determinato la concessione della licenza.

L'eventuale tassa di soggiorno e le spese postali e varie sostenute dal lavoratore per conto dell'azienda saranno da questa rimborsate.
Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo verrà riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento sui minimi della indennità di trasferta.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori:
1. che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera nell’effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.

Per questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base contrattuale saranno maggiorati del 30 per cento.

Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni: in caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il 30 per cento del minimo di paga base contrattuale con i limiti di tempo e con le modalità previste, per il rimborso delle spese al lavoratore in trasferta, al punto V); nei casi e nei modi previsti al sopra citato punto sarà, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per il rientro in sede.

Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con i mezzi autorizzati.

I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui sopra e presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri dell'azienda si considerano in trasferta agli effetti del presente articolo;

Le parti confermano che l'erogazione del trenta percento del minimo di paga base contrattuale, al netto dell'ex indennità di contingenza è alternativa al riconoscimento dell'indennità di trasferta.

2. che per l’attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a località nell’ambito dello stesso centro urbano per la installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento, idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, di misurazione, segnalazione e controllo ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione radio. La determinazione dei limiti territoriali dei centri urbani sarà fatta localmente dalle rispettive Associazioni sindacali territoriali. In caso di disaccordo deciderà l’Ispettorato del lavoro competente.

Ai lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del punto II), verrà corrisposto l'importo pari ad un terzo dell'indennità di trasferta di cui al presente articolo a meno che non possano usufruire della mensa aziendale.

Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e continuative di cui all'art. 14 della presente Parte prima, verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio di cui al punto III).
Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti comunicheranno all'organismo sindacale territorialmente competente, su richiesta di quest'ultimo, la dislocazione dei cantieri quando essi occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi.
Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di 7 giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell'azienda di destinare a diverso cantiere il lavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano esigenze tecniche od organizzative.

1. Nelle aziende di installazione di impianti con più unità produttive le Rappresentanze sindacali unitarie possono istituire organi di coordinamento.

2. I permessi sindacali di cui i suddetti organi di coordinamento potranno usufruire sono regolamentati dalla vigente normativa in materia.

Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un trattamento minimo e non già ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli godute dai singoli o derivanti da accordi aziendali, provinciali, ecc., le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto.


DICHIARAZIONE A VERBALE.

Le parti si danno atto che il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e comprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasferta, nel rispetto delle norme del presente contratto e con particolare riferimento a quelle dettate nella Sezione "Diritti sindacali" della Disciplina generale.



NOTA A VERBALE.

Le parti si attiveranno entro il 31.10.99 per l'istituzione di un tavolo di confronto per l'esame dell'evoluzione della legislazione, anche fiscale e contributiva, che abbia riflessi per le aziende d'installazione, manutenzione e gestione di impianti al fine di giungere entro il 30.9.2000 a un adeguamento delle normative concordate comprese quelle contenute nel presente articolo, nonché per l'esame della legge 3.10.87 n. 398 [29] sulle materie inerenti i lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari.

Inoltre, le parti si attiveranno nei confronti degli Organi istituzionali e degli Enti competenti per rappresentare e discutere i problemi inerenti le aziende d'installazione, manutenzione e costruzione di impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici, di sistemi di sicurezza e affini, con particolare riguardo ai temi specifici del settore impiantistico.


ps: nn so se l'ultimo contratto sottoscritto

gu

Inviato: 20/09/07 11:45
da Claudia81
allora il mio moroso è metalmeccanico e ti dico solo questo:
è stato x 3 giorni (2 notti) non a cavallo del w.e. fuori città in trasferta di lavoro.
aveva viaggio, vitto e alloggio pagato (in stanza con altri 3 :? ), però lavorara di più che 8 ore al giorno e cmq. a fine mese gli anno dato 90euro in più in busta.
morale? in trasferta non ci va più. :evil:

Inviato: 20/09/07 11:47
da bertok
moni10e ha scritto:Vaccinazioni assolutamente no per altri motivi personali. Per fortuna sembra che nella zona di Johannesburg non siano necessarie, solo se decidessimo di fare un safari nel we (chiaramente pagato dal loro ah aha...)
mi sembra il minimo..
però occhio, anche io in rasile ho girato solo i meglio alberghi e ristoranti ed eccomi qui. :?

Inviato: 20/09/07 11:55
da moni10e
bertok ha scritto:
moni10e ha scritto:Vaccinazioni assolutamente no per altri motivi personali. Per fortuna sembra che nella zona di Johannesburg non siano necessarie, solo se decidessimo di fare un safari nel we (chiaramente pagato dal loro ah aha...)
mi sembra il minimo..
però occhio, anche io in rasile ho girato solo i meglio alberghi e ristoranti ed eccomi qui. :?
In effetti....è questo che mi manda in bestia!
Mi mandi in un paese pericoloso e in + devo stare attenta a non rimetterci dei soldi? Ma non esiste proprio...

Inviato: 20/09/07 11:56
da bertok
moni10e ha scritto:
bertok ha scritto:
moni10e ha scritto:Vaccinazioni assolutamente no per altri motivi personali. Per fortuna sembra che nella zona di Johannesburg non siano necessarie, solo se decidessimo di fare un safari nel we (chiaramente pagato dal loro ah aha...)
mi sembra il minimo..
però occhio, anche io in rasile ho girato solo i meglio alberghi e ristoranti ed eccomi qui. :?
In effetti....è questo che mi manda in bestia!
Mi mandi in un paese pericoloso e in + devo stare attenta a non rimetterci dei soldi? Ma non esiste proprio...
se devi rimetterci, assolutamente no, se vai alla pari decidi: puoi farla passare come una bella esperienza 8)

Inviato: 20/09/07 11:59
da moni10e
GIà, e la faccina triste del maritino a casa da solo???
Povero cucciolo :cry:

Inviato: 20/09/07 12:01
da Claudia81
moni10e ha scritto:GIà, e la faccina triste del maritino a casa da solo???
Povero cucciolo :cry:
Immagine
eggià poverino :roll: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:

Inviato: 20/09/07 12:01
da bertok
moni10e ha scritto:GIà, e la faccina triste del maritino a casa da solo???
Povero cucciolo :cry:
ma se appena vai via darà dei festoni! :lol: :lol: