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#77
:oops:
scusa non avevo capito
:oops:

complimenti anche da parte mi allora
:wink:
Blumarea
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... "ho aspettato a lungo qualcosa che... non c'e'....invece di guardare il sole sorgere....

#78
cyberjack ha scritto:
Smeagol ha scritto:
cyberjack ha scritto:
Poi l'ho registrata (da un'altra stanza) e c'è rimasta :arrow: :shock: e mi ha detto che non se ne rendeva assolutamente conto....
Cyber, l'hai registrataaa?!? Cioè ti sei messo proprio lì dietro il muro col registratore per tutto il tempo? Dopo quanto tempo la vita in condominio e le liti con i vicini producono questi comportamenti come effetto collaterale? Dimmelo che così mi ci preparo... :lol: :lol: :lol:
Era la MIA ragazza e l'ho registrata mettendo un registratore nell'altra stanza...
non lo avrei fatto, con i vicini... tutt'al più avrei invitato gli amici con il pop-corn all'orario giusto! :lol:


:lol: fantasticoooo :lol:
io ho fatto la stessa cosa in un'altra situazione però.....
e qualcosina ho risolto!!!

#79
rananera ha scritto:uh mamma...
io ogni tanto penso ai miei vicini.
...nella casa vecchia una volta son quasi certa d'averli sentiti gridare: bisssss, mentre applaudivano.
:?
(e lì i muri eran spessissimi e davvero non si sentiva -quasi- nulla) :oops: :oops: :oops:
hai il potere di alleggerire una discussione che si stava facendo greve
brava

#80
Smeagol, alcuni amici mi hanno segnalato queste pagine web.
te le ripiorto
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 , legge quadro sull'inquinamento acustico.

Ricordiamo che l'inquinamento acustico nuoce alla salute.

L'argomento è regolato dall'art. 844 del Codice civile il quale stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, di calore o le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni, se non superano la normale tollerabilità, anche riguardo alla condizione dei luoghi.

La norma viene applicata anche al condominio, pertanto, si devono intendere vietate le immissioni che eccedono la normale tollerabilità, anche nei rapporti tra proprietari in un condominio.

Per valutare la tollerabilità o meno delle immissioni si deve tener conto delle peculiari caratteristiche dei rapporti condominiali; si deve valutare se nell'edificio ci siano unità destinate ad abitazione civile ed altre ad attività commerciali. In tali casi la giurisprudenza privilegia le esigenze di vita connesse alla abitazione piuttosto che quelle commerciali.

La norma dell'art. 844, Codice civile ha carattere dispositivo e nulla vieta, che i proprietari regolino i loro rapporti di vicinato con norme diverse più o meno restrittive, per esempio attraverso il regolamento di condominio. In tal caso occorre tenere conto dei criteri stabiliti nel regolamento per giudicare la liceità o meno di una immissione. Se per esempio il regolamento vieta nel modo più assoluto l'esercizio di attività rumorose, indipendentemente dai limiti di tollerabilità delle immissioni, allora non c'e' santo che tenga, anche l'abbaiare continuo di un cane puo' essere considerato illecito.
Viceversa, un regolamento di condominio può essere più "tollerante", consentendo ai condomini, di produrre suoni e far feste sino a certi orari; ma attenzione, ciò non significa che sia lecito tenere il volume della radio o tv a manetta, ma che si possono fare rumori occasionalmente e sporadicamente sempre nel rispetto della salute altrui.
Le azioni da fare per tutelare i propri diritti in merito, possono essere intraprese dal singolo condomino o occupante l'unità immobiliare interessata dai rumori molesti, contro il condominio, in persona dell'amministratore.
Occorre osservare che l'amministratore del condominio non è tenuto a difendere il diritto alla salute dei condomini e degli abitanti dello stabile. Gli unici legittimati a chiedere provvedimenti cautelari a tutela della salute minacciata da inquinamento acustico e ambientale sono le persone come singole. Si può invece pensare ad una legittimazione attiva dell'amministratore quando le immissioni moleste interessino parti comuni dell'edificio.

Nel caso di unità immobiliari concesse in locazione, l'inquilino è responsabile, per sé o suoi aventi causa, delle immissioni che superano la normale tollerabilità nei confronti dei proprietari e inquilini degli appartamenti vicini. Egli, essendo titolare del contratto di locazione, deve impedire che nell'abitazione locatagli si svolgano delle attività moleste.

La giurisprudenza ha dato anche una definizione del "rumore" capace di produrre immissioni ai fini dell'art. 844, Codice civile, affermando che esso consista in "qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio umano che per le sue caratteristiche di intensità e durata può divenire patogeno per l'individuo" (Tribunale Napoli Sez. X, 17 novembre 1990, n. 11927).

Il rumore prodotto nell'esercizio di una professione o di un mestiere può essere sanzionabile penalmente in base all'art. 659, comma 2, Codice penale. Si commette un reato, soltanto se l'attività viola uno specifico precetto contenuto in in un regolamento comunale di polizia, in una legge ordinaria, o in una ordinanza amministrativa emanata dagli organi competenti.
Blumarea
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#81
http://www.condominioweb.com/forum/topi ... IC_ID=6360
http://www.condominioweb.com/forum/topi ... IC_ID=6519
http://www.condominioweb.com/forum/topi ... IC_ID=9525



13/06/2005
IL SOLE 24 ORE

Rumore, il vicino può attendere
Augusto Cirla

Grandi (e piccoli) centri urbani sono dominati dal rumore. La quiete assoluta non esiste più, ma è possibile tutelare la tranquillità all'interno del condominio? Se sì, come?
La casistica delle immissioni è ampia: dai rumori provenienti dall'appartamento del vicino a quelli provocati dagli impianti comuni - ascensore, autoclave, condizionamento dell'aria o centrale termica. Immissioni acustiche che possono quindi provenire sia dalla proprietà esclusive dei singoli condomini sia da parti o da beni comuni e che la legge disciplina a seconda della loro entità e rilevanza. Il principio generale. Il limite del rumore previsto dall'articolo 844 del Codice civile, secondo cui il proprietario di un bene immobile non può impedire i rumori o le immissioni di fumo e di odori provenienti dal fondo vicino se non superano la normale tollerabilità, trova applicazione sia tra i proprietari dei singoli appartamenti sia nei rapporti di condominio, cioè tra proprietà privata e proprietà comune. Non esiste un criterio predeterminato per stabilire la tollerabilità in genere dei rumori in condominio. Il limite deve però essere prudentemente determinato di volta in volta, se necessario anche in via giudiziaria, con riguardo alle condizioni dei luoghi ma anche al l'uso che i condomini fanno del l'edificio, nonché a quegli elementi - signorilità dell'edificio, usanze dei condomini e uso degli appartamenti - che caratterizzano la reale destinazione del l'edificio. La valutazione deve essere fatta in modo obiettivo, sulla base del normale uso e della normale tollerabilità. Le immissioni, insomma, sono ritenute intollerabili quando si manifestano con qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio umano, con caratteristiche di intensità e di durata tali da risultare dannose per la salute. Mancando una precisa normativa sui limiti di ammissibilità dei rumori nelle abitazioni, è stato ormai elaborato un criterio che prende come base il normale rumore di fondo e che considera come intollerabili le immissioni che superano la soglia dei 3 decibel sopra questo rumore di fondo, cioè sopra quell'accettabile rumore costante abitualmente presente negli edifici. Superati questi limiti il rumore diventa intollerabile e automaticamente illecito.
I limiti previsti nel regolamento. Nel condominio i rapporti di vicinato sono senza dubbio più intensi e frequenti in conseguenza del fatto che le proprietà esclusive sono confinanti in modo orizzontale e verticale.
Il regolamento di condominio contrattuale, nell'interesse di tutti, può perciò imporre limitazioni al l'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva e, conseguentemente, limiti dei rumori più rigorosi di quelli stabiliti dalla legge. Le limitazioni all'uso dei singoli immobili possono genericamente riferirsi ai pregiudizi e ai disagi che si vogliono evitare oppure tradursi in un elenco delle attività vietate. In ogni caso, simili divieti e limiti devono essere espressi in modo chiaro e non equivoco e, soprattutto, devono essere previsti nell'atto di compravendita dell'immobile o in un regolamento di natura contrattuale ed essere trascritti nei registri immobiliari.
In presenza di precisi divieti allo svolgimento di determinate attività in condominio, e quindi di maggiori limitazioni per i rumori, non occorre più andare a valutare se l'attività impedita produca o meno rumori superiori a quelli previsti dalla norma codicistica, perché in questo caso prevalgono le norme del regolamento che vietano quella particolare attività anche se produttiva di rumori normalmente ritenuti tollerabili.
L'amministratore. Spetta all'amministratore portare a conoscenza dei condomini la denuncia con cui anche un solo condomino lamenti la presenza di rumori superiori alla normale tollerabilità, così da evitare al condominio di risarcire gli eventuali danni alla salute provocati al soggetto disturbato dai rumori. Nel caso di rumori dovuti al funzionamento degli impianti tecnologici è meglio intervenire, se possibile, direttamente sulle apparecchiature piuttosto che isolare acusticamente il locale ove sono posizionate. Le tubazioni rumorose non vanno mai ancorate a pareti divisorie sottili, né a ossature portanti metalliche. Quanto ai possibili rumori provocati dalla centrale termica, può essere sufficiente interporre alle tubazioni dei giunti vibranti, oppure posizionare il bruciatore su supporti elastici o, nei casi più gravi, incapsularlo. L'importante è che l'amministratore, sentiti gli opportuni pareri tecnici, intervenga al più presto per eliminare o ridurre il rumore lamentato, anche senza il preventivo benestare dei condomini, che dovranno però esserne informati nella prima assemblea.

Leggi e sentenze
Codice civile articolo 844
Codice penale articoli 40, 659
Legge 26 ottobre 1995 n. 447
Dpcm 1° marzo 1991
Dpcm 14 novembre 1997
Dpcm 5 dicembre 1997
Cassazione penale 16/04/2004 n. 25103
Cassazione penale 1/04/2004
n. 32468
Cassazione civile 9/10/2003
n. 15081
Cassazione civile 7/08/2002
n. 11915
Cassazione Sezioni unite 17/10/1998 n. 10186



GIUDICE DI PACE
Se il contenzioso è di basso valore non si ricorre all'avvocato
La tutela contro il rumore in condominio spetta non solo al proprietario del bene, ma anche all'inquilino che lo occupa. La persona disturbata dal rumore del vicino di casa o degli impianti comuni condominiali arriva all'azione giudiziaria con scarsi o nulli limiti di sopportazione, dopo aver più volte scritto al vicino stesso o all'amministratore. Occorrono allora tempi stretti perché il rumore persistente determina nella persona una vera e propria sofferenza che genera danno psicologico, tanto più grave quanto più intenso e duraturo è il rumore. Occorre fare presto e questa esigenza mal si concilia con la normale durata di un giudizio.
Povvedimenti urgenti. La legge prevede la possibilità di richiedere al giudice un provvedimento in via d'urgenza e provvisoria che faccia cessare il lamentato rumore o che indichi i rimedi per riportarlo nei limiti della tollerabilità. Questo urgente provvedimento va sempre richiesto al Tribunale del luogo ove si verifica il rumore. È invece il giudice di pace competente a decidere in via definitiva in materia di immissioni di rumori, di propagazione di esalazioni e di ogni altro genere di fonti inquinanti idonee a turbare il godimento della proprietà e a regolamentare i rapporti di vicinato. Se la causa è di poco valore, il condomino può difendersi da solo, senza la necessità dell'avvocato. La competenza del giudice di pace comprende sia la domanda diretta a far cessare il disturbo intollerabile sia quella per ottenere il risarcimento del danno subito.
I locali pubblici. Le regole non cambiano se il rumore proviene dal locale pubblico, discoteca o pizzeria, che il condomino si trova ad avere sotto casa. Abbiamo visto quali sono i rimedi sul piano civile, ma i tempi della cause sono lunghi e con non poche difficoltà sotto il profilo della prova. C'è però anche un possibile profilo penale del problema, a volte di più efficace impatto sull'autore del fatto e che trova ragione nella particolare attenzione che la legge riserva alla tutela dell'ordine pubblico. Nell'ambito di questo ampio concetto può trovare protezione anche la pubblica quiete, la cui violazione (articolo 659 del Codice penale) costituisce un reato punibile con la pena alternativa dell'arresto sino a tre mesi o con un'ammenda.

13/06/2005
Blumarea
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#82
blumarea ha scritto:
fedelyon ha scritto: Scusa ma oltre le 8 di mattina non puoi imporre proprio nulla. :shock:
Nel mio condominio ci sono traslochi ogni due per tre e gli operai cominciano a trapanare proprio alle 8, pensa te se tutti si dovessero lamentare.
Infatti e' per questo che chiedevo gli orari nei vostri condomini.
Dove abitavo io prima ricordo il silenzio era sino alle 9 e il Sabato e la Domenica i lavori erano vietati.
Comunque, a prescindere da tutto credo che se ti espongo un problema, forse mi potresti venire incontro se a te non costa nulla, come diceva Smeagol.
Alla fine temo che dovro' sopportare sinche' non potremo far mettere la tagliarumore al piombio, sempre che risolva, perche' sembra che se il rumore si trasmette per il solaio non ci sia proprio nulla da fare.

a quetso punto quindi, posso solo chiedere che venga fatto meno rumore oltre le 10 di sera?
O neanche quello e debbo rassegnarmi?
Bè, ma nel vecchio condominio non era un pò esagerato? silenzio fino alle 9 ...sabato e domenica niente lavori...ma la gente che lavora casa propria quando la può mettere a posto? :shock:
secondo me per gli orari dovresti leggere il regolamento , quando mi sono informata per il mio, ricordo di aver letto da qualche parte che uno dei punti perchè sia completo è proprio la specifica deglio orari in cui non si tollera il troppo rumore..... ( scusatemi, ma parlare delle ore di silenzio mi sembra di parlare di un carcere , non di abitazioni)
http://b1.lilypie.com/lpmwp2.png

#83
Sui rumori prodotti dalle ristrutturazioni entra anche in gioco il regolamento comunale.
I lavori in casa nel week, in unita' multiple gia' abitate (non nuove costruzioni) sarebbero vietati da moltissimi regolamenti comunali, ma pochi lo sanno.
Se usi martelli scalpellatoori o affini, in primis dovresti chiedere il eprmesso in comune e secondo dovresti avvisare l'amministratore. terzo dovresti esporre in condominio un foglio dove avvisi gli inquilini dei rumori che produrrai, specificando giorni e orario e scusandoti per il disagio arrecato. Ci sono delgi orari fissi in cui puoi fare certi rumori o meno, per esempio l'operaio dovrebbe iniziare alle 8, ma d'inverno, se e' previsto l'orario ridotto per maltempo (solo nei lavori in esterno) puo' iniziare alle 7.
I lavori "abusivi" sono un'altra cosa, ma se ci rifletti, in teoria, sei gia' nel torto in partenza.
Credo che il buonsenso dica che se devi piantare un quadro e' ovvio che lo farai di domenica perche' durante la settimana lavori, ma ti metti in condizione di farlo alle 10 del mattino o alle 4 di pomeriggio, non certo all'alba!
Blumarea
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#84
dicci blu, ma nelle americhe sono più educati ? :roll:
"Presta l'orecchio a tutti, la tua voce a qualcuno, senti le idee di tutti ma pensa a modo tuo."
W. Shakespeare

#85
blu ovviamente io non mi riferivo a lavori di ristrutturazione...so come funzionano gli iter burocratici e condominiali, mi riferivo a lavori in una casa nuova, quando uno ci si trasferisce , si monta qualche mobile da solo comprato al fai da te oppure appende i lampadari, a questi lavori del sabato e domenica mi riferivo, naturalmente fatti negli orari non del silenzio :wink:
se è per quello, da noi si lasciano messaggi in bacheca anche se uno deve piantare un E DICO UNO chiodo per un quadro.....solo che chi non tollera e si lamenta c'è sempre.....magari ti dice che ha trovato la tua scrittura illegibile perchè non l'hai stampato al computer e quindi non era a conoscenza... :roll:
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#86
LILLY ha scritto:blu ovviamente io non mi riferivo a lavori di ristrutturazione...so come funzionano gli iter burocratici e condominiali, mi riferivo a lavori in una casa nuova, quando uno ci si trasferisce , si monta qualche mobile da solo comprato al fai da te oppure appende i lampadari, a questi lavori del sabato e domenica mi riferivo, naturalmente fatti negli orari non del silenzio :wink:
se è per quello, da noi si lasciano messaggi in bacheca anche se uno deve piantare un E DICO UNO chiodo per un quadro.....solo che chi non tollera e si lamenta c'è sempre.....magari ti dice che ha trovato la tua scrittura illegibile perchè non l'hai stampato al computer e quindi non era a conoscenza... :roll:
Ovvio Lilly, ci sono anche gli schizofrenici dall'altro lato :lol:
Una volta a me e' capitato, in una casa temporanea dove siamo stati pochissimo, che un vicino ci chiedesse di non tirare lo sciacquone di notte perche' lui era insonne e anche il piu' piccolo rumore lo disturbava :lol:

Pero' l'ha detto con tael sofferenza che non ci siamo sentiti di ridergli in faccia.
abbiamo cercato di assecondarlo, ci ha fatto davvero troppa pena :lol:
Blumarea
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#87
violet ha scritto:dicci blu, ma nelle americhe sono più educati ? :roll:
Se devo essere sincera si, ma immagino dipenda tantissimo da quartiere e quartiere, molto piu' che da noi.
Nella citta' dove vivo io la segregazione e' altissima, per cui esistono getti in cui non puoi passare neppure con la macchina e i quartierini alla desperate housewife dove tutto e' mieloso e zuccherino com l'american pie.
Il centro e' solo per ricchi e studenti (figli di ricchi, visto quanto costa studiare :? ) oppure uffici.
Gli americani hanno un senso civico molto diverso dal nostro.
Non buttano cose a terra, non passano col rosso, i giardini sono sempre perfetti, loro sono sempre perfetti (a parte il gusto dell'orrido per l'abbigliamento, ma sono coerenti alla loro idea di perfezione.:? )
le multe sono salatissime e la gente sa che se non rispetta paga. Ti sbattano una notte in gattabuia senza troppi complimenti per ben poco.
inoltre loro tengono troppo all'immagine, allo status, per rendersi criticabili. Sono falsamente cortesi quasi alla sdolcineria, quando entri un negozio rischi perennemente la carie :?

Se uno studente in condominio desse fatsidio a un condomino propietario sarebbe sbattuto fuori il giorno dopo.
I regolamenti condominiali sono spesso ferrei.
Ci sono i portieri 24 ore su 24 che sono dei veri e propri carabinieri dello stabile.

Impossibile dire che non senti rumori: le pareti in catongesso sono sottilissime e si sente tutto, anche se uno fa plin plin :oops:
ma ti accorgi chiaramente che ci stanno attenti.

Se poi vai nei quartieri messicani....ehm......non credo sia la stessa cosa :wink:

Lo spirito latino ha tutte delle altre peculiarita'.
Blumarea
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#89
blumarea ha scritto:Se poi vai nei quartieri messicani....ehm......non credo sia la stessa cosa :wink:

Lo spirito latino ha tutte delle altre peculiarita'.
come i veneti insomma ! :)
"Presta l'orecchio a tutti, la tua voce a qualcuno, senti le idee di tutti ma pensa a modo tuo."
W. Shakespeare

#90
violet ha scritto:
blumarea ha scritto:Se poi vai nei quartieri messicani....ehm......non credo sia la stessa cosa :wink:

Lo spirito latino ha tutte delle altre peculiarita'.
come i veneti insomma ! :)
:lol:

come gli italiani in genere, all'estero siamo considerati rumorosi e calienti, ma non solo in america!

Effettivamente puo' anche essere che in questo momento me ne accorga di piu' per il tempo passato fuori. :wink:

Comunque io non ce l'avevo con nessuno, solo che non me lo aspettavo in quetsa zona, mi ero fatta un'idea diversa.
Evidentemente tutta l'Italia e' paese in questo senso.
Pero' siamo il bel paese :wink: e nonostante tutto ne sono fiera, politica a parte :?
Blumarea
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