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oltre al mutuo... il leasing

Inviato: 23/12/05 17:39
da Ing 76
Da poco è possibile acquistare un immobile anche tramite la stipula di un contratto di leasing. Questo non conviene per l'acquisto della prima casa.
Riporto un articolo dove credo che l'argomento venga spiegato abbastanza chiaramente.

Nuove frontiere per il leasing dopo che il fisco con la risoluzione 119/E/ 2005 ha riconosciuto la detraibilità dell’Iva assolta dalla società di leasing che acquista immobili ad uso abitativo, su incarico del cliente, per procedere poi alla locazione finanziaria. Come dichiara Locat “il chiarimento ministeriale potrebbe aprire al nostro business nuove prospettive, ponendo di fatto il leasing come potenziale concorrente dei mutui bancari concessi per l’acquisto della casa”. Evidentemente, aggiungiamo noi, i calcoli di convenienza per i clienti andranno fatti in base alle caratteristiche di ogni singola operazione e risulteranno alla fine influenzati, tra l’altro, anche dalla posizione fiscale del cliente stesso.
Ferma la possibilità di effettuare l’operazione anche sulla prima casa, da parte degli esperti si ritiene che il leasing sia più conveniente del mutuo nel caso di acquisto di una seconda casa con atto soggetto ad Iva e non a Registro. Questo perché verrebbe meno il pagamento in capo all’acquirente dell’imposta sostitutiva del 2% prevista sui mutui per l’acquisto della seconda casa; un vantaggio che andrebbe sommato alla mancata tassazione, durante la durata del contratto di leasing, del reddito derivante dal fabbricato. Inoltre con il leasing non sussistendo l’ipoteca, ci sarebbe anche un risparmio dei costi notarili. Le società di leasing in questi giorni si sono già attivate sulla stampa e tramite i propri agenti a far giungere al mercato questa informazione. Per correttezza d’informazione va tenuto conto però che in tutti i casi che non rientrino nell’acquisto della seconda casa il mutuo rimane più conveniente. Infatti con il mutuo prima casa si possono dedurre i costi Irpef degli interessi passivi pagati e non si va incontro al doppio onere dell’imposta di Registro sul valore di acquisto e dell’Iva sui canoni di locazione e sul riscatto finale che si avrebbero con il leasing.
Certo è che per le società di leasing si aprono comunque scenari molto interessanti e non è errato ipotizzare a breve una massiccia concorrenza delle stesse alle banche nel segmento operativo delle unità abitative sia a privati che a imprese.
La risoluzione 119/E di fatto consente alle società di leasing che effettuano prevalentemente operazioni di leasing immobiliare di: a) portare in detrazione l’Iva pagata sull’acquisto delle unità immobiliari ad uso abitativo che concedono in leasing ‘traslativo’ b) assoggettare ad Iva i canoni e il prezzo finale di riscatto. Circa l’aliquota Iva da applicare ai canoni ed al riscatto essa sarà del 10% per le unità abitative non di lusso e del 20% per quelle di lusso mentre, se sussistono i requisiti in capo all’utilizzatore, la società potrà usufruire dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa.
Riassumendo i vantaggi del leasing sono: 1) finanziamento del 100% del valore dell’immobile più eventualmente l’arredamento 2) non applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine 3) costi notarili inferiori per mancanza di ipoteca 4) non necessità di indicare nella dichiarazione dei redditi della rendita dell’abitazione 5) Riscatto finale e quindi acquisto della casa ad un prezzo inferiore di quello di mercato in quanto il prezzo pagato al riscatto è pari alla percentuale calcolata sul valore dell’immobile valutato al momento della stipula del contratto di leasing fissato molti anni prima.
Risoluzione 119E