Ho acquistato un box auto 'pertinenziale' all'abitazione, per cui posso usufruire delle detrazioni del 50% relative ai COSTI DI REALIZZAZIONE.
I pagamenti sono avvenuti in acconto nel 2012 e a saldo, con rogito, nel 2013.
Ho sbagliato a non cominciare a portare le detrazioni già nel 730 di quest'anno?
Grazie
Re: Detrazione box 'pertinenziale'
#2Ciao hai effettuato i pagamenti (sia acconto che saldo) tramite bonifico per ristrutturazione?
Re: Detrazione box 'pertinenziale'
#3No, non mi pare fosse necessario per acquisto box pertinenziale.
Ho effettuato bonifici normali ma in regola, l'anticipo collegato ad un preliminare regolarmente registrato e il saldo al rogito, con fatture precise.
Ho effettuato bonifici normali ma in regola, l'anticipo collegato ad un preliminare regolarmente registrato e il saldo al rogito, con fatture precise.
Re: Detrazione box 'pertinenziale'
#4invece si è necessario e fondamentale, ti lascio questo utilissimo link:
http://www.50epiu.it/Home/Notizie/tabid ... ziale.aspx
comunque potrai usufruirne se fai come scritto (ti riporto la parte che ti interessa):
http://www.50epiu.it/Home/Notizie/tabid ... ziale.aspx
comunque potrai usufruirne se fai come scritto (ti riporto la parte che ti interessa):
In merito al pagamento delle spese la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 07 giugno 2012 ha ricordato che, per usufruire della detrazione fiscale, il pagamento per l’acquisto del box deve tassativamente essere effettuato mediante bonifico bancario dal quale risulti:
- la causale del versamento (può essere utilizzata la modulistica in uso presso le banche o poste per la detrazione fiscale sulle spese di ristrutturazione ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir D.P.R. 917/1986);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (l’acquirente)
- il codice fiscale/partita iva del beneficiario del pagamento (il venditore)
L’indicazione di questi dati, infatti, è fondamentale in quanto permette alla banca/posta di operare la ritenuta del 4% disposta dall’art. 25 del D.L. 78/2010. La citata Risoluzione precisa, altresì, che se il bonifico è stato effettuato con la modulistica errata o i dati incompleti non si ha diritto all’agevolazione. Tuttavia, per non farsi disconoscere la detrazione fiscale, il contribuente potrà effettuare un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati in maniera corretta i dati richiesti. La ripetizione del pagamento consente di usufruire della detrazione fiscale nell’anno in cui il pagamento è stato correttamente effettuato. Ad esempio se nel 2012 è stato effettuato il pagamento in maniera errata e poi è stato “ripetuto” correttamente nel 2013 la prima rata della detrazione fiscale potrà essere usufruita nella dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2014.
Re: Detrazione box 'pertinenziale'
#5Grazie, allora ho paura di essere nei guai.
Nei bonifici, ho messo causale, rif. fattura, PIVA beneficiario ma non il CF mio.
Nei bonifici, ho messo causale, rif. fattura, PIVA beneficiario ma non il CF mio.
Re: Detrazione box 'pertinenziale'
#6Ringrazio l'utente niko18 per le sue 'illuminazioni' su questo thread.
Stamattina, affiancato da paziente costruttore, abbiamo effettuato restituzione e ripetizione del bonifico, sanando (si spera) la situazione.
Stamattina, affiancato da paziente costruttore, abbiamo effettuato restituzione e ripetizione del bonifico, sanando (si spera) la situazione.