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#2
io sapevo vagamente che la prima COSTRINGE la controparte ad adempiere al contratto (in questo caso ad effettuare il rogito)
altrimenti ci si può rivolgere davanti ad un giudice per far valere il proprio diritto
mentre la seconda permette ad una delle controparti di rifiutarsi di adempiere
pagando una penale (la penale stessa o il doppio in caso di restituzione)

va da sè che la prima è l'unica che da la certezza che si effettuerà la transazione
e deve essere correttamente specificata nel preliminare
Ultima modifica di iltonto il 14/12/07 11:21, modificato 1 volta in totale.

#3
leggendo un po' in rete vedo però che c'è molta confusione
e le interpretazioni si sprecano... :shock:
siamo proprio nella patria del diritto romano..... :roll:

in ogni caso ciò che sembra certo è che la caparra penitenziale
non rafforza ma semmai indebolisce il vincolo obbligatorio del dover adempiere ad un contratto
(questo ovviamente vale per entrambe le parti)