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asseverazione x detrazione 55%

#1
info....
ieri sera il tipo dei serramenti mi ha detto che l'asseverazione x la detrazione del 55% non può essere fatta dallo stesso professionista che ha seguito i lavori (DIA x manut. straord.)... è vero?

altra domanda:
l'invio della documentazione all'enea deve essere fatta entro 60 gg. dalla fine dei lavori. nel mio caso significa 60 gg da quando il geom presenta in comune la chiusura dei lavori?

grazie e buona giornata

#2
ma nessuno mi può aiutare...
ho usato anche l'opzione cerca ma una risposta alla mia precisa domanda... non l'ho trovata!!!!

Re: asseverazione x detrazione 55%

#3
puntiglio ha scritto:info....
ieri sera il tipo dei serramenti mi ha detto che l'asseverazione x la detrazione del 55% non può essere fatta dallo stesso professionista che ha seguito i lavori (DIA x manut. straord.)... è vero?

altra domanda:
l'invio della documentazione all'enea deve essere fatta entro 60 gg. dalla fine dei lavori. nel mio caso significa 60 gg da quando il geom presenta in comune la chiusura dei lavori?

grazie e buona giornata
ti scrivo alcune FAQ tratte dal sito dell'ENEA:
D - Chi può firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?
R - La documentazione prevista dal decreto può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. [...] Le parcelle dei professionisti sono comunque anch'esse detraibili al 55%.
D - In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre?
R - Per il 2008, nel caso di unità immobiliari singole come quello citato, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato che specifichi il valore della trasmittanza prima e dopo l'intervento nel rispetto dei valori limite richiesti; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra che attesti il rispetto degli stessi requisiti e dalle certificazioni dei singoli componenti, rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Nuova scheda informativa (sarà allegata al decreto attuativo della Finanziaria 2008, da inviare in copia all'ENEA). In tutti gli altri casi (lavori condominiali, aziendali, uffici, ecc.) non cambia la normativa precedente: occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e vecchia scheda informativa (allegato E). L'unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell'allegato B al DM 11/3/08. Si noti che tale valore per il 2008 non è lo stesso del 2007 ma più restrittivo.
D - Cosa occorre inviare all'ENEA e come?
R - La normativa 2007 imponeva che entro 60 giorni dal termine dei lavori occorreva inviare - per gli edifici - solo una copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica (allegato A al "decreto edifici") e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E). Tuttavia dal 2008, esclusivamente per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari, l'allegato A non è più richiesto mentre la scheda informativa sarà modificata. Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. Fonti del MSE hanno precisato che dal 2008 occorrerà obbligatoriamente avvalersi per l'invio - tranne casi particolari in cui sarà ancora possibile usare la raccomandata - della procedura guidata di compilazione e di invio informatico attraverso un apposito sito internet disponibile dal 30/4/08.

spero ti siano utili!
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Re: asseverazione x detrazione 55%

#4
puntiglio ha scritto:info....
ieri sera il tipo dei serramenti mi ha detto che l'asseverazione x la detrazione del 55% non può essere fatta dallo stesso professionista che ha seguito i lavori (DIA x manut. straord.)... è vero?

altra domanda:
l'invio della documentazione all'enea deve essere fatta entro 60 gg. dalla fine dei lavori. nel mio caso significa 60 gg da quando il geom presenta in comune la chiusura dei lavori?

grazie e buona giornata
NO, non è vero! Può farla anche lui se è abilitato!

La fine dei lavori è molto varia come data....può intendersi la fattura....la data della chiusura.....ma soprattutto la data del collaudo degli impianti o di quello che hai installato.
E il collaudo può avvenire anche dopo la fine dichiarata deil avori.
Diciamo che è una scadenza difficilmente contestabile!
:wink:
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico) :D

Da 90 anni, sempre......W gli alpini!

#5
L'asseverazione NON puo' essere fatta per nessun motivo dallo stesso professionista che ha seguito i lavori. Anche il ns geometra ci ha provato in tutti i modi ma non ha trovato alcuna scappatoia.
Resta il fatto che ogni bravo professionista ha un altro amico professionista con cui si scambia favori :wink:

Per l'altra domanda, non so come funzioni con la DIA, se esiste una comunicazione di chiusura lavori.
Per noi che abbiamo concessione per ristrutturazione la dichiarazione di fine lavori esiste eccome: dobbiamo dichiarare chiuso il cantiere per ottenere la certificazione di abitabilita' per cui l'ENEA ha una data certa da cui calcolare i 60gg utili

#6
marcota ha scritto:L'asseverazione NON puo' essere fatta per nessun motivo dallo stesso professionista che ha seguito i lavori. Anche il ns geometra ci ha provato in tutti i modi ma non ha trovato alcuna scappatoia.
Resta il fatto che ogni bravo professionista ha un altro amico professionista con cui si scambia favori :wink:

Per l'altra domanda, non so come funzioni con la DIA, se esiste una comunicazione di chiusura lavori.
Per noi che abbiamo concessione per ristrutturazione la dichiarazione di fine lavori esiste eccome: dobbiamo dichiarare chiuso il cantiere per ottenere la certificazione di abitabilita' per cui l'ENEA ha una data certa da cui calcolare i 60gg utili
All'inizio la normativa lo diceva, poi è cambiata.
E cmq, dal sito dell'Enea:
D - Chi può firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?
R - La documentazione prevista dal decreto può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Nelle regioni in cui vige una legislazione regionale apposita, invece, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch'esse detraibili al 55%.


Probabilmente il tuo geometra non è abilitato, in quanto solitamente è una pratica da tecnici intesi come ingegneri.


Sempre dall'Enea:
D - La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
R - All'ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di certificazione/qualificazione energetica e scheda informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori.


E quindi il collaudo non necessariamente coincide con la chiusura del cantiere, ma può essere effettuato anche successivamente. Ed è una data molto “variabile”!
:wink:
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico) :D

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#7
Facciamo un esempio Rossi va da un bravo falegname e chiede delle finestre in legno magari con vetri camera 4+15+4 per rispettare la trasmittanza termica.
in questo caso non serve DIA ne altro... arrivano gli infissi e vengono montati dal falegname stesso . A questo punto Rossi paga il falegname con bonifico bancario con dicitura "bonifico ai sensi della legge 27 dicembre 2006 N° 296 art. 1 c. 345 per sostituzione infissi " con numero e data della fattura... ditemi se sbaglio io ho trovato questa dicitura.....
il signor Rossi prima di pagare deve risolvere il problema IVA infatti il falegname deve distinguere in fattura gli infissi dalla manodopera e da altro.. altrimenti non si godrà dei benefici fiscali....se il costo del "bene significativo" cioè gli infissi non supera la metà del Totale ho capito che l'IVA va calcolata interamente al 10% se così non fosse spiegatemi voi come si fa.....
per la'sseverazione ho capito che :

INFISSI LEGNO : serve asseverazione di un tecnico oppure di istituto autorizzato

INFISSI ALLUMINIO : il serramentista/assemblatore può certificare (se in possesso di certificati) il suo prodotto non serve la firma di un tecnico

la firma del tecnico rientra nel 55 % ovviamente lui ti fa l'iva al 20% e l'asseverazione va fatta per tutte le finestre

Quindi avendo l'asseverazione da un tecnico o la certificazione me la tengo per eventuali controlli ; mentre devo riempire una scheda informativa che posso spedire online entro 60 giorni dal collaudo dei lavori e comunque oltre il 30 aprile perchè in quella data Enea potrà nuovamente ricevere online le domande.... nel 2008 per gli infissi hanno tolto l'obbligo di certificazione e qualificazione energetica ... vi prego chiaritemi le idee tra poco arriverannooo gli infissi.. mi sento il signor Rossi

#8
per l'Iva: se gli infissi sono inferiori al 50% della fattura va tutto al 10%.
Se superano il 50%, l'iva agevolata è applicabile anche sugli infissi ma solo "fino a concorrenza" del valore della manodopera e dei beni non significativi.
In pratica l'IVA va al 10 sul doppio della somma tra manodopera e materiali diversi dagli infissi.
Esempio:
infissi 1000
manodopera 200
altri materiali 100

Fattura
Infissi iva 10% su 300 (pari a somma manodopera+altri materiali)
infissi iva 20% su 700 (residuo)
manodopera e altri materiali iva al 10% su 300.

Per il 55% - vista l'abolizione dell'obbligo di certificazione energetica per i soli infissi - dovrebbe bastare la dichiarazione del produttore che rispettano i valori di trasmittanza previsti dal decreto, oltre ovviamente all'invio telematico dell'Allegato F tramite il sito dell'ENEA.

ok?
ciao
macy

Re: asseverazione x detrazione 55%

#9
unmondodifferente ha scritto:
puntiglio ha scritto:info....
ieri sera il tipo dei serramenti mi ha detto che l'asseverazione x la detrazione del 55% non può essere fatta dallo stesso professionista che ha seguito i lavori (DIA x manut. straord.)... è vero?

altra domanda:
l'invio della documentazione all'enea deve essere fatta entro 60 gg. dalla fine dei lavori. nel mio caso significa 60 gg da quando il geom presenta in comune la chiusura dei lavori?

grazie e buona giornata
ti scrivo alcune FAQ tratte dal sito dell'ENEA:
D - Chi può firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?
R - La documentazione prevista dal decreto può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. [...] Le parcelle dei professionisti sono comunque anch'esse detraibili al 55%.
D - In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre?
R - Per il 2008, nel caso di unità immobiliari singole come quello citato, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato che specifichi il valore della trasmittanza prima e dopo l'intervento nel rispetto dei valori limite richiesti; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra che attesti il rispetto degli stessi requisiti e dalle certificazioni dei singoli componenti, rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Nuova scheda informativa (sarà allegata al decreto attuativo della Finanziaria 2008, da inviare in copia all'ENEA). In tutti gli altri casi (lavori condominiali, aziendali, uffici, ecc.) non cambia la normativa precedente: occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e vecchia scheda informativa (allegato E). L'unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell'allegato B al DM 11/3/08. Si noti che tale valore per il 2008 non è lo stesso del 2007 ma più restrittivo.
D - Cosa occorre inviare all'ENEA e come?
R - La normativa 2007 imponeva che entro 60 giorni dal termine dei lavori occorreva inviare - per gli edifici - solo una copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica (allegato A al "decreto edifici") e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E). Tuttavia dal 2008, esclusivamente per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari, l'allegato A non è più richiesto mentre la scheda informativa sarà modificata. Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. Fonti del MSE hanno precisato che dal 2008 occorrerà obbligatoriamente avvalersi per l'invio - tranne casi particolari in cui sarà ancora possibile usare la raccomandata - della procedura guidata di compilazione e di invio informatico attraverso un apposito sito internet disponibile dal 30/4/08.

spero ti siano utili!
:?: cosa si intende per unità immobiliare singole??
Una bifamiliare come è classificata??
Simona