La Redazione Consiglia

I migliori articoli su Arredamento.it

detrazione 55% serramenti e accessori

#1
Si puo ottenere la detrazione del 55% anche su accessori tipo persiane tapparelle , zanzariere purche' sostituiti contestualmente a serramenti con prestazioni termiche adeguate come specificato nelle apposite tabelle del 55%.
Visita il sito
www.qrlegno.it
nella sezione 55%
progettazione e realizzazione serramenti ad alta efficenza energetica

#2
Si, ti sei gia risposto da solo :D

Se le cambi CONTESTUALMENTE ai serramenti hai diritto alla detrazione del 55% anche per zanzariere e persiane.

Saluti

Re: detrazione 55% serramenti e accessori

#3
giorgioreca ha scritto:Si puo ottenere la detrazione del 55% anche su accessori tipo persiane tapparelle , zanzariere purche' sostituiti contestualmente a serramenti con prestazioni termiche adeguate come specificato nelle apposite tabelle del 55%.
Visita il sito
www.qrlegno.it
nella sezione 55%
La tabella climatica e' errata, zona e e f sono cambiate, e 1,8 f 1,6
e le zanzariere insieme alle eventuali motorizzazioni non sono detraibili, pena l' esclusione di tutto dalla detrazione!
ricorda!, chi piu' spende meno spende!

Re: detrazione 55% serramenti e accessori

#4
emiliano ha scritto:
giorgioreca ha scritto:Si puo ottenere la detrazione del 55% anche su accessori tipo persiane tapparelle , zanzariere purche' sostituiti contestualmente a serramenti con prestazioni termiche adeguate come specificato nelle apposite tabelle del 55%.
Visita il sito
www.qrlegno.it
nella sezione 55%
La tabella climatica e' errata, zona e e f sono cambiate, e 1,8 f 1,6
e le zanzariere insieme alle eventuali motorizzazioni non sono detraibili, pena l' esclusione di tutto dalla detrazione!
Non è vero quanto dici.
Le zanzariere in qualità di elementi oscuranti sono detraibili come le persiane e le tapparelle, purché la loro sostituzione sia effettuata contestualmente
al cambio delle finestre e sempre che l'insieme finestra+elemento oscurante
abbia una trasmittanza che rientri in quella della zona climatica.
E' tutto riportato nel sito dell'enea che chiarisce la finanziaria sul risparmio energetico.

Ne ho già parlato qui:

http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 85&start=0

ed ho riportato un esempio di calcolo con oscurante in PVC qui:

http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... c&start=30

Buona lettura :) :)

#8
Giovanni82 ha scritto:

Se le cambi CONTESTUALMENTE ai serramenti hai diritto alla detrazione del 55% anche per zanzariere e persiane.
domande:
1. se p.e. serramenti monta una ditta e gli cassonetti l'altra, e ovvio che non è contestuale, non si puo detrarre?

2. Poi deve essere montato sempre dalla ditta fornitrice o mi posso trovare una ditta solo per il montaggio che mi fa lavoro come voglio io.
E' un restauro, e non voglio coprifili, perche non ci sono neanche adesso, e voglio tenere le taparelle vecchie pur cambiando cassonetti. Per adesso non ho trovato nessun "professionista" capace di fare questo senza chiedere 2000 euro.
Volevo montare da solo pero in questo caso non posso scaricare niente.

#10
barbara85 ha scritto:
badalon ha scritto: domande:
1. se p.e. serramenti monta una ditta e gli cassonetti l'altra, e ovvio che non è contestuale, non si puo detrarre?
nessuno ha saputo rispondere alla domanda ......qui sopra???
Ci provo io:

Il documento ufficiale sulle detrazioni fiscali emesso dall'Enea
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... amenti.pdf
recita:

"PREQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
• deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in
corso e con ICI pagata, se dovuta;
• deve essere dotato di un impianto di riscaldamento (come definito nella nostra FAQ
n° 37);
• in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se
viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute
agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
• l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non
come nuova installazione);
• deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
• deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore a quello riportato in
tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010.

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
assicurate le condizioni su esposte:
• scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In
questo caso, nella valutazione della trasmittanza, deve considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra."



Se leggi attentamente le parole evidenziate mi viene da pensare che se, come dici, i serramenti li monta una ditta e gli cassonetti l'altra, questi necessariamente NON sono solidali, perciò non detraibili.

In relazione all'intervento di pegasus (in ogni caso CORRETTO, in quanto al contributo di elementi oscuranti al calcolo della trasmittanza (FAQ. 31 di questo documento: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf) mi riesce abbastanza difficile pensare che le zanzariere siano assimilabili a elementi oscuranti, in ogni caso nel documento dell'Enea non ho trovato alcun riferimento specifico alle zanzariere, tranne forse se vogliamo pensare che siano contemplabili nei citati "elementi accessori"....

In ogni caso... io non ho potuto detrarle...
Non è vero che UNO più UNO fa sempre DUE. Se sommi due gocce d'acqua il risultato è una goccia più grande.