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INTERVENTO SEVERO MA PICCOLO

#1
Esordisco con questo nuovo topic in relazione ad un altro presente nella sezione -camera da letto-.
Per evitare noie non vi sarà alcun accenno alle persone coinvolte nè per quanto riguarda l'azienda nè per ciò che concerne la mia committente.
Brevissimo riassunto.
Nel 2001 la signora X acquista una cucina da Y per la modica somma di £ 37.800.000 : esatto! Leggasi proprio trentasettemilioniottocentomilalire.
Nel 2005 venivo incaricato dalla signora di seguirla per difenderla dal punto di vista tecnico.
Da qui in avanti, la mia relazione.



Il lavoro svolto dal CTU, generalmente esemplare per correttezza e giustezza di osservazioni, dovrebbe esimere parte attrice dal controdedurre: in questo caso, purtroppo, attraverso un’accurata analisi dell’elaborato peritale, si sono andati evidenziando una serie di sconcertanti asserti che, col prosieguo della relazione, hanno dato adito alla possibilità di interpretare diversamente le conclusioni.
Sottoposto quindi ad accurato esame e completa revisione, l’elaborato del CTU Z, a parere del sottoscritto, presenta notevoli manchevolezze ed inesattezze che possono dar adito ad un largo bacino di interpretazioni differenti.
Ed è proprio nell’ambito di tali manchevolezze che il sottoscritto desidera far luce, in modo da definire esattamente i limiti concernenti la CTU depositata, offrendo al G.d.P. la possibilità di ampliare la valutazione degli elementi onde ottenere una conoscenza più approfondita della realtà.

Il giorno 25 marzo il sottoscritto ctp si recava presso l'abitazione delle attrici, al fine di presenziare al sopralluogo del CTU.
Letti i quesiti posti al CTU (1. accertare l'esistenza di eventuali vizi presenti, la loro entità; 2. accertare l'incidenza degli stessi sulla determinazione di un'eventuale diminuzione di valore del bene contestato, tenuto conto, altresì, del logorìo d'uso protrattosi per circa tre anni), si è passati ad un’accurata ricognizione del locale e si è provveduto ad analizzare elemento per elemento, eseguendo gli scatti di numerose fotografie digitali, al fine di poter fornire al G.d.P. tutti gli elementi atti all’agevole comprensione di particolari tecnici.
L’indagine sull'arredamento fornito e montato dal convenuto seguirà la seguente ordinazione:
Quesito n. 1
1. descrizione dell'arredamento (pag. 4);
2. caratteristiche (pag. 4);
3. vizi e difetti rilevati (pag. 5);
4. analisi del manufatto in riferimento al punto 3 (pag. 5);
5. ulteriori elementi di valutazione (pag. 15) ;
Quesito n. 2
6. quantificazione del minor valore del bene (pag. 17);
7. appunti circa la CTU (pag. 18);
8. conclusioni (pag. 27);
9. allegati fotografici (pag. 29).
Per non appesantire la ctu, conferendo agilità nella manipolazione e nella lettura, in alcuni casi, si è preferito far riferimento ad una serie di documenti allegati in atti.

1. DESCRIZIONE DELL'ARREDAMENTO
Si tratta dell'arredamento di un locale cucina, sito al primo piano di una costruzione in ......, via ....... L'arredamento è realizzato con elementi strettamente di serie, costituiti da mobili con struttura in pannelli listellari, ante in massello di noce, laccate di colore chiaro; ferramenta di sospensione a parete e di scorrimento per cassetti, ripiani in legno listellare impiallacciato in noce; piano di lavoro in granito Giallo Venezia; cassettiere, accessori in acciaio, cappa di aspirazione.

2. CARATTERISTICHE
La peculiarità degli elementi d'arredo forniti, è la componibilità, ovvero la possibilità di accostare elementi di diversa larghezza (ma pur sempre standard) in modo da riuscire ad ottenere la certezza della copertura di quasi tutte le lunghezze; in altri termini, con elementi di questo tipo è possibile coprire quasi qualunque lunghezza di parete, senza lasciare eccessivi spazi vuoti all'inizio ed alla fine della composizione d'arredo. Ma proprio per questi motivi, sarebbe stato possibile sistemare in altra maniera gli elementi, riuscendo ad offrire una superficie di deposito più grande, inserendo elementi di lunghezza maggiore, strettamente di serie, anche nell'angolo che attualmente non risulta sfruttato adeguatamente.

2. VIZI E DIFETTI RILEVATI
Durante il sopralluogo, così come già esposto sia nell'atto di citazione, che nel precedente corposo carteggio tra le attrici ed il convenuto, sono stati rilevati una serie di difetti e/o vizi inerenti l'opera:
A. montaggio degli elementi d'arredo eseguito in maniera inadeguata, totalmente contrario alle regole dell'arte e, in tre casi, con alta probabilità di distacco di elementi pensili;
B. montaggio erroneo ed in modo non allineato delle ante e dei cassetti con evidente differenza di spazio tra elementi successivi;
C. fornitura di elementi d'arredo con fessurazioni e macchie di colore;
D. raschiature ed abrasioni sulla superficie delle sedie;
E. mancanza delle qualità richieste nei materiali forniti;
F. fornitura di elementi d'arredo diversi da quelli ordinati.

Ed è proprio in base a tale elenco che procederà l'esposizione della presente consulenza.

4. ANALISI DI VIZI E DIFFORMITA'
Per quanto attiene a vizi o difetti, è bene premettere che i vizi riguardano la mancanza di modalità o qualità che, pur non essendo stati appositamente pattuiti, debbono tuttavia, secondo le regole dell'arte e la normalità delle cose, inerire all'opera, mentre le difformità si concretizzano nella non osservanza delle prescrizioni contrattuali.
Dall'accurato esame di tutti gli elementi forniti e montati dalla convenuta, appare evidente che nel caso di specie si sia in presenza di vizi ed, in particolare, si rilevano i seguenti:
A. Risulta evidente - ictu oculi - anche alla persona meno esperta, che il montaggio sia stato eseguito frettolosamente oppure ne sia stata lasciata l'esecuzione a personale con poca esperienza.
Gli elementi sono innumerevoli:
1. Piattaia a parete appesa a 2 ganci con tassello, tramite 2 piastrine fissate al cappello del mobile, anziché alla schiena. Le piastrine sono collegate con solo 8 viti troppo sottili ( foto n. 1). Inoltre è presente un altro foro inutilizzato eseguito a parete in posizione sbagliata. La cimasa (cornice superiore) è troppo corta rispetto alla larghezza del mobile sul lato sx e non arriva a filo schiena (foto n. 2). Inoltre la piattaia non è sistemata in aderenza alla parete, ma ne risulta scostata di alcuni millimetri (foto n. 2). Ciò è dovuto all'errato montaggio delle piastrine di sostegno poste sulla sommità del mobile ed alla mancata regolazione delle stesse.
2. La panca presenta 3 elementi non adeguatamente fissati fra loro: infatti la parte angolare di collegamento evidenzia una fessura larga 2 millimetri nella parte superiore dello schienale (foto n. 3) e, semplicemente appoggiando la schiena, flette verso la parete; inoltre il sedile è incernierato su un listello non adeguatamente fissato alla struttura. Ciò significa che ogniqualvolta il sedile venga sollevato, il listello sul quale è fissata la cerniera a nastro, si sposta. Inoltre il sedile dell'elemento posizionato in angolo è fissato agli elementi adiacenti con due listelli posti nella parte inferiore del sedile. Ciò significa che l'elemento ad angolo è semplicemente "appeso" e non possiede elementi di collegamento diretto a terra. Inoltre una specchiatura si è staccata ed è scivolata verso il basso.
3. La cappa presenta larghe fessure visibili tra il fianco e la schiena (foto n. 4), attraverso le quali si vede il muro retrostante. Inoltre larghe fughe sono evidenti anche fra un pannello verticale e la cornice inferiore in legno della cappa. Nelle foto n. 5 e 6 si vede che è possibile inserire senza difficoltà alcuna, addirittura una paletta da cucina. La cornice testè descritta, inoltre, non presenta requisiti di ortogonalità, e la foto n. 7 evidenzia la non perfetta verticalità di alcuni elementi. Tale vizio è facilmente riscontrabile per mezzo di una comune livella. Inoltre il sistema di sospensione adottato è simile a quello già usato con altri elementi, ovvero, l'ultimo ripiano è appoggiato agli elementi adiacenti e "tenuto fermo" con n. 2 viti (foto n. 8, 9). Ma ulteriori dettagli fanno comprendere il modus operandi dell'azienda: tanto il ripiano intermedio della cappa, quanto l'elemento in multistrato rifinito ad imitazione intonaco graffiato, sono semplicemente appoggiati, non esistendo alcuna vite né foro di fissaggio. Tutta la cappa pende verso l'operatore di circa 3 mm. Inoltre i due ripiani sporgono di circa 20 mm rispetto alla struttura della cucina ( foto n.10). Il ripiano superiore presenta un foro per il passaggio della canna fumaria eccessivamente grande, evidentemente adattato al momento, poiché non è in asse con l'imbocco a parete del camino (foto n. 11, 12) nonostante fosse venuto un tecnico della convenuta a rilevare le misure!
4. Il primo elemento pensile posto a fianco alla porta d'ingresso alla cucina è "appeso" al pensile adiacente, ovvero, non ha alcun sostegno a parete! E' evidente che a lungo andare, il fianco del pensile subirà un cedimento che, per quanto lieve, sarà pur sempre indesiderato e causerà problemi all'elemento adiacente, tanto nei fori di fissaggio tra gli elementi, quanto sulla struttura stessa che, caricata solo da una parte e a sbalzo, tenderà a staccarsi dal pannello superiore, per ruotare verso il basso. Inoltre il pensile non è aderente alla parete (foto n. 13).
5. L'elemento pensile ad angolo ha un ripiano nel quale un bordo presenta una chiazza di colore chiarissimo.
6. La cimasa che collega i pensili è stata fissata con pochissime viti : il risultato è evidenziato nella foto 14 ove si vede che è possibile senza difficoltà alcuna, perfino l'inserimento della lama di un coltello. Inoltre gli angoli sono rifiniti in modo che definire inqualificabile è ancora un eufemismo: le foto n. 15 e 16 evidenziano il pressappochismo o, meglio, la totale incapacità del montatore che ha eseguito il "collegamento" dei singoli elementi. Inoltre la sporgenza della cimasa rispetto agli elementi sottostanti, non è uniforme: per tutti, si citi il frigorifero, ove, nel lato sx sporge di 15 mm (foto n. 17), sul lato dx di 20 (foto n. 18), mentre sul fronte è addirittura arretrata rispetto al filo delle ante.
7. Lo zoccolo è costituito da pochi elementi fissati ai piedini della struttura retrostante con insufficienti clips: la parte sx dello zoccolo è in pezzo unico e, a causa dell'angolo risulta difficoltoso lo sgancio per la rimozione dello zoccolo. Per questo motivo è già rovinato nella parte interna (foto n. 19).
8. Il piano di lavoro in granito Giallo veneziano non è a livello; inoltre si nota la differente altezza di posa delle due lastre (ca 1 mm) ed una presenta chiari segni di abrasione ed opacità in diversi punti.
9. La lavastoviglie non è stata fissata, ma semplicemente inserita nel vano predisposto: infatti quando è accesa, si muove e sbatte contro i mobili adiacenti (foto n. 20, 21).
10. Sul retro della parte di panca che sporge dal muro e prosegue davanti alla porta finestra, ci sono 3 mensoline con un pannello fissato alla schiena della panca. Ebbene, queste mensoline non sono fissate adeguatamente, poiché si muovono e l'ultima, addirittura, è più alta del bordo della panca e sporge di 2 mm (foto n. 22).
Quanto riportato con dovizia di particolari non può far intendere null'altro se non che il montaggio (vero punto di forza dell'azienda, addirittura pubblicizzato con enfasi nei moduli contrattuali: trasporto e montaggio, compreso nel prezzo, viene effettuato da personale interno specializzato!) sia stato invece eseguito senza alcuna cura né competenza! A causa di questo comportamento, l'arredo ha subito e subisce tuttora, notevoli danni dal punto di vista estetico, strutturale ed economico; ma la cosa peggiore è la possibilità di ulteriori danni subendi, a causa d'aver "appeso" alcuni elementi dell'arredo, in modo non conforme alle regole dell'arte.

B. Risulta evidente la differenza di distanza tra ante vicine o tra cassetti o, ancora, tra cassetti ed ante (foto n. 23). Inoltre non essendo stati regolati dopo il montaggio, alcuni elementi strisciano fra di loro.

C. Fornitura di elementi d'arredo con fessurazioni e macchie di colore
Il tavolo "fratino" presenta alcuni tagli radiali in corrispondenza del lato corto (foto n. 24). Inoltre sono presenti altre fessurazioni sulle gambe (foto n. 25). Un piede risulta macchiato di colore in fase di colatura (foto n. 26). Inoltre sono in vista alcune viti ed una è inserita in un pezzo di legno che presenta una frattura (foto n. 27), con alta probabilità di distacco .
D. Raschiature ed abrasioni sulla superficie delle sedie.
Ambedue le sedie presentano la seduta profondamente solcata in diversi punti: in alcune zone sembra provocata da un elemento duro di 2-3 mm di larghezza; in altre vi sono una serie di puntini incisi sulla superficie. Inoltre un listello dello schienale non è fissato e "balla" nella sede. L'elemento centrale dello schienale di una sedia è rifinito grossolanamente (foto n. 28) e sono in vista elementi di disturbo.

E. Mancanza delle qualità richieste nei materiali forniti
Come se quanto denunciato finora non fosse sufficiente, si desidera porre l'attenzione dell'Ill.mo G.d.P. su una questione che, a parere del sottoscritto, è ben più grave: la cucina ordinata con determinate caratteristiche, è stata fornita con tutt'altre!
Sulla seconda pagina del contratto datato ...., risulta un'aggiunta a mano, subito dopo l'intestazione, nel riquadro: ORDINE FORMULATO DA…. e precisamente: Struttura listellare noce – Frontali laccati n. 15 anta liscia noce non anticata (no finti tarli) – Maniglia uncino – Cornici e zoccoli noce.
Ebbene: di tutto ciò che è riportato, nulla corrisponde alla realtà!
Struttura listellare noce: i pannelli con i quali è stata realizzata la cucina sono costituiti da un'anima di listelli in pioppo o abete, sulla quale è incollato lo sfogliato in noce. Lo spessore dello strato esterno "nobile" , ovvero in noce nazionale, è inferiore a 2 mm: gli strati esterni di sfogliato hanno la fibra disposta perpendicolarmente ai listelli dell'anima e generalmente la fibra è disposta nel senso della dimensione minore. Ma il contratto parla di struttura listellare noce, ovvero costituita da listelli in noce! Non listelli in pioppo o in abete rivestiti in noce! Questo "trascurabile" dettaglio è ripetuto su un altro contratto: si tratta di quello relativo all'acquisto della piattaia, redatto in data 12.10.2001. Sul retro, sotto NOTE PARTICOLARI, appare: listellare noce – struttura e front.

Anta liscia noce non anticata. Appare evidente dalle foto n. 29 e 30 che le ante non solo non possono essere definite lisce, poiché presentano specchiature in bassorilievo a sezione sagomata, con cornice profilata a gola rovescia, listello e becco di civetta e sono trattate con finitura laccata ed "anticata", cioè l'esatto contrario di quanto espressamente richiesto! Tra l'altro, la finitura anticata è pessimamente eseguita, poiché evidente solo e soltanto in prossimità di angoli (foto n. 29, 31, 32): a prima vista, purtroppo, sembra "sporcizia", depositi stantii di polvere, altrochè anticata ! A tal proposito c'è da far rilevare che le ricorrenti si sono recate dall'azienda costruttrice, ovvero J, presso la quale hanno potuto scegliere il campione del colore della cucina che, come risulta sull'ordine è il n. 15. Ma il campione corrispondeva solo ed esclusivamente al colore, non al tipo di finitura! E su quella base di accordi è stata confermata la scelta!

Maniglia ad uncino. Dalla foto 33 appare talmente evidente che la forma della maniglia non sia ad uncino, bensì a T, o ad ancoretta, che è difficile credere che si tratti di "svista" piuttosto che di totale disconoscenza della lingua italiana!

Cornici e zoccoli noce. Anche in questo caso, è evidente l'abitudine della convenuta, che tenta di "spacciare" per noce, ciò che è massello di abete, abies alba! rivestito o impiallacciato in noce (foto n. 34)! La stessa tecnica di confusione, poca chiarezza, fraintendimenti di termini, è stata attuata sia nel caso della struttura che delle cornici! Le attrici, totalmente a digiuno della materia arredamento e, ancor di più, della terminologia, delle caratteristiche e delle tecniche di lavorazione dell'arredo, si sono fidate della convenuta e, quando hanno chiesto delucidazioni, hanno visto aggiungere a mano quei dettagli sopra citati, intendendo, in perfetta ed assoluta buona fede, che fossero davvero così come riportati! Ma la convenuta, adusa a trattar di legno, ha equivocato sui termini, omettendo quelle semplici regole di educazione e trasparenza che dovrebbero far astenere il colto, il tecnico, nel confronto coll'inesperto, dall'uso volutamente ricercato di terminologia riservata agli addetti ai lavori (cfr. il "latinorum" di don Abbondio nei confronti di Renzo Tramaglino!).
Così, purtroppo, non è stato, e le attrici hanno acquistato listellare in pioppo o abete rivestito in noce, al posto di massello in noce o di "listellare in noce"; hanno acquistato cornici in abete impiallacciato in noce anziché in noce massiccio; hanno ottenuto ante specchiate con cornici e modanature anziché ante lisce; hanno acquistato una finitura laccata ed hanno ottenuto una finitura anticata!

F. Fornitura di elementi d'arredo diversi da quelli ordinati.
Sul contratto di acquisto relativo alla piattaia, redatto il giorno 6.10.2001, in terza pagina, appaiono le seguenti descrizioni:
pensile a giorno L 90 P 33 H 97 ridurre prof. 25 £ 925(000)
cornice soprapensile £ 104(000)
cornice sottopensile £ 98(000)
x 3 decoro £ 448(000)
Per un totale pari a £ 1.575.000
Questi elementi costituiscono la piattaia.
Se ne ricava che le dimensioni dell'elemento sono cm 90 di larghezza, 97 di altezza e 25 di profondità.
Il giorno 12.10.2001, le attrici decidono di aggiungere alla piattaia, una serie di 3 cassettini da fissare sotto l'elemento già ordinato e sul nuovo contratto, si legge:
colonna sottopiattaia c/3 cassettini taglio in profondità 25 …/ H 12 / L 90 £ 652.000.-
Se ne deduce che l'altezza complessiva della piattaia risulta pari a cm 97 + 12 = 109.
Ebbene: l'altezza rilevata invece, è quella della sola struttura maggiorata dello spessore delle cornici ( cm 97), poiché i cassettini, anziché essere "aggiunti" nella parte inferiore della struttura (con sostituzione dei fianchi in pannello unico), sono stati "inseriti" all'interno della stessa! Senza contare il riferimento economico: per i 3 cassettini, poiché di questo si tratta, sono state richieste £ 652.000!

5. ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Questo capitolo sarà interamente dedicato ad un'unica fornitura: quella che sul contratto viene definita B. ang. 105 c/ 2 ripiano, ovvero il mobile base destinato ad occupare lo spazio che si crea nell'unione di due elementi lineari, congiunti ad angolo retto.
Si tratta di una base, inizialmente stabilita ed ordinata in cm 105 di lunghezza che, nella trattazione del programma di lavoro all'interno dell'azienda del convenuto è stata inopinatamente sostituita con una di lunghezza pari a cm 90. Motivazioni addotte dalla convenuta: vuoto sanitario o, per meglio definire la risposta La base angolo di qualsiasi ditta, che costruisca cucine di qualità, ha l'angolo con il vuoto sanitario, cara Signora, così non avrà muffe indesiderabili (sic!) (cfr. lettera del convenuto in data 21.12.2001- punto 11)
Tralasciando l'aspetto lessicale, oltre al tono largamente sarcastico e da "maestrino" sopra riprodotto, si desidera "spazzare" via il campo da affermazioni false, inconcludenti, profondamente errate, che rivelano la scarsa, per non dire inesistente, conoscenza della tecnica di costruzione dei mobili e l'arroganza dell'ignorante ( nel senso di non conoscente).
Il cosiddetto vuoto sanitario, a dar retta al convenuto, servirebbe per non avere muffe indesiderabili: ci si chiede in qual caso vi siano muffe "desiderabili"……. Ma a parte ciò, tale spazio (perché altro non è se non una riduzione della profondità del mobile di 4 cm) viene così correttamente definito dall'azienda produttrice: Tutte le basi e le colonne nella parte posteriore hanno uno spazio di 4 cm per facilitare il passaggio d'eventuali tubi/fili ecc. In particolare le basi angolo sono più corte di 15 cm per permettere il montaggio in caso ci siano fuori squadra.
Questa è una determinazione, una scelta, dell'azienda produttrice, non certo imposta per leges artis! Pertanto, pur (in parte) convenendo sull'utilità pratica di tale spazio, è fuor di dubbio che lo stesso non serva per evitare muffe indesiderabili! Quanto dal convenuto scritto sulla lettera datata 21.12.2001 è pertanto palesemente falso! E dimostra, se ce ne fosse bisogno una volta di più, la totale ignoranza della convenuta nelle questioni tecniche!
In effetti, per quale motivo la base ad angolo dovrebbe essere più corta di 15 cm? Non certo per evitare muffe (indesiderabili!) ma per poter permettere al montatore un'esecuzione veloce anche in presenza di muratura collegata con angolo non ortogonale! Con questo sistema, la struttura del mobile (strettamente di serie) è salvaguardata, mentre l'intervento dell'operatore è esclusivamente sul piano di lavoro che deve essere adattato all'angolo.
Questo è l'unico motivo reale: il resto, sono sciocchezze da bar!
La questione del cosiddetto "vuoto sanitario" però, come si diceva poc'anzi, non è regola d'arte o di procedura, ma unicamente una scelta dell'azienda.
E parimenti, non corrisponde a verità quanto affermato con alterigia dal convenuto, ovvero che tutte le ditte che costruiscono cucine di qualità abbiano questa particolarità: le aziende al top in Italia (Boffi, Arc Linea, Aiko) ne sono prive, come anche quelle al top in Europa (Poggenpohl, Bulthaup, Goldreif, Bosch).
Ciò smentisce in modo categorico l'incauta affermazione del convenuto e del ctu e dimostra, una volta di più, la sua totale disconoscenza delle tecniche di costruzione e di montaggio dei mobili!

6. QUANTIFICAZIONE DEL MINOR VALORE
Per quanto sopra riportato, il valore del bene oggetto di consulenza, appare profondamente intaccato e, richiamando tutti gli elementi citati nella puntuale descrizione, si può determinare in una quota pari al 30% del prezzo di vendita. A ciò si aggiunga la mancata fornitura della cassettiera, miracolosamente tramutata in n. 3 cassetti inseriti nella piattaia, per un costo pari a £ 652.000 e la fornitura di una base più corta di 15 cm rispetto a quella ordinata e pagata.


Il seguente specchietto rende chiara dimostrazione dei valori testè riportati.


Prezzo di vendita della cucina £ 37.839.000.-
cassettiera £ 600.000.-
Sconto £ 3.889.000.-
Totale £ 34.550.000.-

Minor valore del bene 30% £ 10.365.000.-


7. APPUNTI CIRCA LA CTU
In questo capitolo si provvederà a far rilevare tutte le manchevolezze, le imprecisioni, le omissioni che, purtroppo, costellano la CTU dell'esperto Z.
Nulla da dire sul primo capitolo della CTU, ma dal 2. in avanti si apre la sfilata.

Cap. n. 2 – Il fatto
Il ctu nella terza riga, dichiara: " …per un costo complessivo di £ 30.650.000; successivamente, in data 12.10.2001 esegue un secondo acquisto per £ 600.000"
Evidentemente il ctu è in possesso di una copia poco leggibile del contratto, poiché il costo complessivo non è quello da lui riferito, bensì come risulta dal contratto 6.10.01 £ 37.839.000 dal quale va detratto lo sconto extra pari a £ 3.889.000 per arrivare quindi ad un totale di £ 33.950.000.- A questa cifra va aggiunto l'importo del secondo acquisto ( £ 600.000) arrivando quindi ad un importo complessivo di acquisto pari a £ 34.550.000.-

Cap. 4.1 - Mobile a giorno h 97 (Pag. 4 riga 11)
Il ctu riporta esattamente: "Colonna sottopiattaia C/3 cassettini taglio in prof. 25 lat/h 127/L90" prezzo 704.000 iva compresa sconto extra per £ 600.000.-
Il ctu, probabilmente scorrendo in fretta, molto in fretta l'ordine, non ha letto bene quanto riportato nel contratto, poiché in esso è riportata l'altezza: H 12! Come faccia il ctu ad affermare che addirittura vi sarebbe la misura di 127, solo egli lo sa! Ma la cosa misteriosa è che egli riporta l'altezza (h 127, letta non si sa dove!), ma nella riga successiva, si affretta a dichiarare "Si potrà notare che l'altezza non è prevista".
Delle due, l'una: o l'altezza se l'è inventata, oppure ha scritto una cosa non vera!
Dichiara inoltre " Riteniamo l'operato della ditta Y corretto nella progettazione del mobile così come consegnato".
Si desidererebbe poter vedere il "progetto" del mobile, dato che né alle ricorrenti, né al sottoscritto ctp è mai stato consegnato! Per trarre un così importante giudizio, si ritiene corretto fornire alle parti le prove di quanto il ctu va dichiarando. Disegni esecutivi? Disegni costruttivi? Dove sono?

Egli poi si addentra in considerazioni di natura estetica, senza aver correttamente interpretato il pensiero delle ricorrenti.
Rileva che le spallette "sono a pannello unico al fine di non alterare l'aspetto estetico" ma aggiunge che "se costruito come inteso da parte attrice, sarebbe apparsa evidente l'applicazione nella parte sottostante della cassettiera".
L'unica cosa evidente è che egli (o il ct di parte convenuta) non ha capito ciò che si intendeva: d'altra parte, questioni così tecniche è possibile che non vengano comprese da un ctu esperto in prevenzione e sicurezza, consulente tecnico in Assicurazioni ed iscritto all'Albo dei periti assicurativi! Non si dubita dell'eccelsa preparazione del ctu nei rami riportati sull'intestazione della sua consulenza, ma quanto ad arredo……
Per quanto riguarda le altezze, si riporta l'Ill.mo G.d.P. alla pagina14 della presente consulenza, ove viene esplicato con chiarezza il pensiero delle ricorrenti.
Qualche riga dopo, il ctu ammette che "Unico fattore non corretto è l'assemblaggio del pannello posteriore ove si può notare un chiodo in ottone…" : peccato che il chiodo non sia in ottone ma in ferro!
Inoltre ritiene corretto il sistema di sospensione, senza attardarsi a descrivere che il mobile non risulta posto in verticale, ovvero, la schiena nella parte inferiore è appoggiata al muro, mentre in quella superiore è distante diversi millimetri! Trattasi, evidentemente, di cosa assai normale! Ma nell'ultima riga del capitolo dichiara che i ganci sono "regolabili per dare perpendicolarità al mobile stesso": in questo caso, evidentemente non sono stati regolati, poiché la foto n. 2 dimostra che il mobile non è in aderenza alla parete.
4.2 - Cassapanca (pag. 5)
La visione frettolosa ha lasciato ampi margini di errore: non mancano "solo" 3 viti di collegamento che, per carità! non compromettono sicurezza, stabilità ed estetica (ma ne menomano l'uso), ma ci sono problemi anche nel sedile apribile ed in una specchiatura.

4.3 – Mobile su misura posto a ridosso della cassapanca (pag. 5).
Qui la trattazione del capitolo risente della preparazione del tecnico nelle arti di falegnameria: "Trattandosi di mobile appunto costruito su misura non può in nessun caso avere l'altezza millimetrica richiesta" ! E prosegue " Le variabili nella costruzione di un mobile sono molteplici a partire dal legno, al tipo di sega adoperata per il taglio dello stesso, dalla manualità dell'operatore ecc." Già che c'era, avrebbe potuto aggiungere, fra le variabili, anche il tempo meteorologico, l'esposizione del banco di taglio a sud, piuttosto che ad ovest, oppure il tipo di serramenti presenti in falegnameria, oppure ancora l'uso di corrente 220 V anziche 380!
L'arrampicarsi sugli specchi del ctu è talmente palese, che muove compassione ed allo stesso tempo, comprensione: l'incarico è stato conferito al tecnico sbagliato! Purtroppo!
Egli non conosce la materia, né i metodi di lavorazione, né le note di taglio, né le specie legnose! Non è a conoscenza di sistemi di lavorazione, di macchine utensili, di procedure di taglio né di assemblaggio!
Affermare, come fa il ctu, che è sì vero che il mobile sporga di 3 millimetri rispetto allo schienale della panca, ma che "per accertare tale anomalia" si debba usare "la massima attenzione con spirito estremamente critico", vuol dire non avere argomenti TECNICI a disposizione!
Ma questo, si ripete, è comprensibile, poiché il ctu non possiede alcuna qualifica specifica nel settore dell'arredamento!

4.4 - Tavolo (pag. 6)
Il ctu riporta "Il danno lamentato riguarda la cornice…"
Ma di quale cornice parla?
Il tavolo non presenta alcuna cornice!
Per l'analisi dettagliata si fa riferimento alla descrizione a pag. 10 lettera –C-

4.5 - Sedie (pag. 6)
Qui il ctu si avventura in un campo minato: "Le sedie …omissis…presentano delle piccole imperfezioni nella verniciatura. Trattasi, a nostro avviso, di deterioramento della stessa non dovuta a cattiva applicazione della vernice"
Nessuno ha mai attribuito alla verniciatura la responsabilità dei solchi: semplicemente sono stati fatti notare come non usuali. A margine di ciò, si fa notare che se il sedile fosse stato osservato (con l'attenzione del tecnico), qualunque persona "del mestiere" si sarebbe immediatamente accorta che si trattava di solchi nel legno e non nella vernice!
4.6 - Ante dei mobiletti (pag. 8)
Anche in questo caso risulta palese l'incompetenza del ctu: afferma che la vernice applicata "non deve intendersi anticata", che quest'ultima "si presenta di tutt'altra natura e coloritura e pone in evidenza ipotetiche ragnature e tarlature".
Le "ipotetiche ragnature" non sono altro che un effetto "craquelè", questo il termine esatto, comunemente adottato in architettura per intendere le "ragnature", ovvero una rete di microfessure; per le tarlature, invece, un tecnico dovrebbe sapere che non vanno eseguite se c'è una vernice, come in questo caso, coprente!

4.7 - Cappa del camino (pag. 8)
"Dobbiamo precisare inoltre che è il committente, all'atto dell'ordine, dover far presente al costruttore l'esatto punto ove è sita la canna fumaria in muratura".
Anche in questo caso si vogliono far ricadere sulle ricorrenti, responsabilità che sono di altri! Infatti la convenuta ha inviato un tecnico per il rilievo delle misure del locale!

Ritenere il cliente responsabile delle misure e degli spazi è proprio il colmo oltre che deontologicamente scorretto! Chi ha rilevato le misure è il tecnico del convenuto e non un qualsiasi verduraio od operatore ecologico: è quindi di tutta evidenza che egli e solo egli sia il responsabile delle misure da lui rilevate! E mai più il cliente che non è un tecnico dell’arte ed anzi, proprio perché non intenditore né conoscitore della materia, si rivolge ad un’azienda che dovrebbe risolvere i suoi problemi.
Ma rimane l'assunto principale: poichè la cappa è stata ordinata filtrante, la posizione dell'imbocco del camino risulta assolutamente indifferente ed ininfluente!

4.8. - Diversità spazio tra cappa e mobiletto di destra o sx (pag. 9)
Qui l'incredibile diventa realtà: per non addebitare al convenuto il posizionamento non simmetrico della cappa, il ctu decide di non decidere, ovvero arriva ad attribuire la differenza di spazio (cm 1.5 a sx e cm 0.8 a dx) non al frettoloso montaggio, ma…… all'assestamento dei mobiletti avvenuto dopo il riempimento!
Infatti è notorio che un pensile caricato di oggetti, assestandosi, tenda a scorrere verso destra, piuttosto che verso sinistra! E non già, eventualmente, tenda ad abbassarsi!
Tanto dubbio esposto, ma, per fortuna, soluzione trovata!
Infatti "di certo trattasi di problematica facilmente risolvibile con un nuovo raccostamento" che però quantifica in "più oneroso il tempo per lo svuotamento e successivo riempimento dei mobiletti che riaccostare i mobili rifissando le viti di fermo".

4.9 - Vano a giorno (pag.10)
La fotocopia dell'ordine consegnata al ctu, evidentemente, non è sufficientemente chiara, poiché non appare alcuna dicitura "P. giorno…), bensì "El. giorno..", cioè elemento a giorno. Per quanto attiene alla tipologia della costruzione, ebbene sì, il ctu ha finalmente ragione, poiché non è indicata! Resta il fatto che 256.000 lire per una voce simile, siano davvero troppe!

4.10 - Base d'angolo da 105 (pag. 11)
L'affermazione "Trattasi consolidato sistema costruttivo delle case produttrici di cucine" appare quanto meno improvvida se non palesemente non corrispondente a verità!
Per la trattazione di questo punto, si rimanda l'Ill.mo G.d.P. al cap. 5 - pag. 15 e successive.

4.12 – Zoccolo cucina non in noce (pag. 11)
A questo punto della relazione, non ci si chiede più se il ctu abbia mai "esaminato" o "analizzato" l'ordine datato 6.10.2001, ma si vorrebbe sapere se tale ordine sia mai stato semplicemente letto!
Troppe omissioni, troppe incongruenze segnano la ctu: probabilmente la fretta nel voler consegnare gli elaborati peritali, oppure la poca leggibilità delle copie fornitegli sono alla base di quest'altro clamoroso errore!
La specifica, aggiunta a mano, è riportata nella seconda pagina del contratto!
Ma forse il ctu ha letto l'ordine relativo ad un altro cliente!

4.13 - Difetti nel montaggio (pag. 12)
Anche in questo capitolo, ahinoi!, si evince l'impreparazione del ctu: definisce "porte" le ante della cucina e "pannello esterno" la specchiatura!
Ma, a prescindere da questi problemi di terminologia, resta un fatto: il quesito conferiva l'incarico per accertare l'esistenza di eventuali vizi presenti, senza alcuna scadenza temporale, ovvero, anche all'attualità!

4.14 – Piano in granito (pag. 12)
Il ctu incorre in un'altra "dimenticanza" nell'esporre i difetti presenti nel piano di lavoro: ad una richiesta del sottoscritto di verificare la differenza di livello di oltre 1 mm delle due lastre in granito che sono state accostate per formare il piano di lavoro, ha risposto, piccato, davanti a testimoni: " Ma collega! Mi rifiuto di riportare questa osservazione! Una differenza di livello è cosa assolutamente normale!" ed ha attribuito all'assestamento la causa di ciò! Si è inoltre dimenticato di descrivere una chiazza opaca presente sul piano.

Ma la ctu si chiude con una affermazione che lascia sbigottiti:
" Riteniamo …omissis… che la ditta Y non avrebbe di certo negato la modifica di una cornice soprapensile posto che ha provveduto alla sostituzione di materiali ben più importanti…".
Il ctu formula conclusioni su ipotetici comportamenti in base ad un assunto, non accorgendosi che non può proprio dirsi "normale" la sostituzione di tanti e tali elementi d'arredo in una cucina di 5 metri di lunghezza! La lista di tali sostituzioni è esposta nelle lettere inviate dalla convenuta alla ricorrente datate 19.11.2002 e 27.11.2002.
8. CONCLUSIONI
Dopo attenta lettura dell'elaborato peritale prodotto dal ctu, si è arrivati alla conclusione che l'incarico sia stato affidato a persona non "tecnica" nell'arte specifica, poiché quanto sopra evidenziato dimostra, senza ombra di dubbio, l'assoluta impreparazione nel campo, oltre ad una scarsa conoscenza della lingua italiana.
Ovviamente, non ci si permette di dubitare delle ampie, profonde e strutturate conoscenze del ctu nel campo delle assicurazioni o della prevenzione e sicurezza!

Purtroppo, annaspando nel mare magnum dell'arredo, il ctu ha finito col non accorgersi delle evidenti anomalie presenti nella fornitura del convenuto.
Brancolando fra questioni che solamente un tecnico può comprendere, ha sorvolato su argomenti fondamentali, ne ha descritto per sommi capi altri, ne ha stravolto il senso di ulteriori.
Avanzando a tentoni nella tecnica di falegnameria, ha attribuito le cause di determinati vizi/difetti ad elementi che nulla hanno a che vedere col problema.

Re: INTERVENTO SEVERO MA PICCOLO

#2
Purtroppo non credo che riuscirò ad allegare le foto perchè sono in un formato.. particolare.
A chi abbia avuto la pazienza di leggere tutta questa papardella, potrà certamente rendersi conto che l'azienda innominata lavori con i piedi ma, oltretutto, e quel che è peggio, abbia montatori scarsi. Scarsi davvero!

Re: INTERVENTO SEVERO MA PICCOLO

#7
Ospite ha scritto:
Olabarch ha scritto:capisco la lunghezza dell'intervento, ma è riportato chiaramente nella prima riga
Scusami .... è sicuramente un mio limite ... ma proprio non capisco.
Ola, la domanda è semplice: per quale motivo hai pensato di aprire una discussione di questo tipo con questi contenuti? :wink:

Al di là che immagino tu lo abbia fatto per render partecipe il forum di come viene gestito tecnicamente un contenzioso riguardante l'ambiente cucina (e mi sembra, onestamente, tutto fuorchè ROBA DA PAZZI :shock: MA FATTI DI TUTTI I GIORNI per cui interessantissimo, tant'è che da operatore l'ho letto molto volentieri e penso che anche "lato consumatore" possa esser altrettanto interessante).

Scusa la mia ignoranza procedurale e di esperienza, ma vorrei chiedere se tu, in questa situazione eri il tecnico che difendeva la parte lesa (il privato) o eri il tecnico incaricato dal tribunale per valutare imparzialmente la situazione?
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Re: INTERVENTO SEVERO MA PICCOLO

#9
Mi sembra di aver letto che era il tecnico incaricato di assistere la parte lesa e che ha posto in discussione la relazione del CTU.

Se la finalità era quella di evidenziare le "difficoltà" di far valere i propri diritti all'interno di un contenzioso legale .... beh ... emerge chiaramente che .... sempre meglio evitare e cercare un conciliazione preventiva .... Le variabili in gioco sono tantissime ... fra cui anche quella di un CTU incompetente .... ma questo vale per qualsiasi questione .... non solo per le cucine.

Re: INTERVENTO SEVERO MA PICCOLO

#10
Lietta ha scritto:
Ospite ha scritto:Mi sembra di aver letto che era il tecnico incaricato di assistere la parte lesa e che ha posto in discussione la relazione del CTU.

Se la finalità era quella di evidenziare le "difficoltà" di far valere i propri diritti all'interno di un contenzioso legale .... beh ... emerge chiaramente che .... sempre meglio evitare e cercare un conciliazione preventiva .... Le variabili in gioco sono tantissime ... fra cui anche quella di un CTU incompetente .... ma questo vale per qualsiasi questione .... non solo per le cucine.
Sì, ho capito anche io così.

Il topic a cui si riferisce è quello intitolato Ramapazzo Severino.

Credo che la morale complessiva che voleva trarne è che è sempre meglio stare lontano da potenziali guai perchè non sempre la giustizia segue il giusto corso.

Sono abbastanza d'accordo.

Devo dire che spesso i guai non ce li cerchiamo, ci piombano addosso, ed allora io credo sia giusto lottare per un principio, prima ancora che per un risarcimento economico.

Anche io ho avuto diverse vicissitudini legali, negli ultimi anni, ho dovuto lottare contro gli abusi di una amministrazione pubblica, ci sono stati CTP, CTU, perizie, udienze, ed il lieto fine c'è stato.
Ho ottenuto giustizia, ho creato un precedente giuridico, e per concludere in bellezza anche il risarcimento che mi era dovuto.
Ho lottato per 4 anni, ma ne è valsa la pena.
In una mia recente situazione .... ho lottato per la bellezza di 18 anni al fine che mi venisse riconosciuto il diritto ad un posto auto a suo tempo rogitato ..... e nulla è accaduto se non il dorvermi far carico di tutte le spese legali sostenute ... e posso garantire che la mia causa era più che sacrosanta ....

Con la giustizia .... il fattore C .... ha sempre una discreta importanza ....