nokiar ha scritto:La detrazione IRPEF del 36% può avvenire anche per lavori che non sono soggetti a DIA.
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).
Ad esempio, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico.
ciao, benvenuto fra noi
scusa se ti puntualizzo subito, appena arrivato
ma l'argomento è complesso e i forummisti non del settore rischiano di capire una cosa per un altra.
Dal sito dell'agenzia delle entrate:
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni.
Come precisato nella risoluzione 84/E del 7 maggio 2007, le parti comuni interessate sono quelle indicate dall'articolo 1117, n. 1 del Codice civile (il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune).
link alla pagina dell'agenzia delle entrate da cui è estratto il testo:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/con ... zione.html
quindi, di fatto, la manutenzione ordinaria è detraibile solo se è fatta su parti comuni dei fabbricati (tipo ripitturare il vano scala), quindi
non è contemplato per le opere di ordinaria sulle singole unità abitative, quali la ristrutturazione dei bagni o la sostituzione degli infissi.
Gli interventi finalizzati al risparmio energetico sono detraibili con un altra legge, e beneficiano del 55% di detrazione in 5 anni. Le due detrazioni (36% e 55%) sono due cose diverse, ma sono comunque cumulabili fra loro. Solo con il 55% è possibile detrarre anche opere di manutenzione ordinaria sui singoli appartamenti.