Marcvsrvs ha scritto:non era mia intenzione dissuaderti dal fare questo investimento, comunque se non altro spero che ti siamo stati di aiuto per inquadrare meglio pro e contro dell'investimento
concordo.
è importante però essere consapevoli di ciò che si compra ed è importante conoscere la legislazione in materia.
Purtroppo nonostante esistano tanti condoni e tanti "furbi" abbiamo una normativa assurdamente rigida, spesso contraddittoria e per certi versi pure irragionevole.
Funzionerebbe meglio un conteggio dei volumi reali e basta, senza la distinzione tra agibile e "senza permanenza continuativa di persone".
Questa distinzione crea molte incomprensioni tra i cittadini, tanti grattacapi ai tecnici e problemi agli uffici pubblici.
Marcvsrvs ha scritto:
akaihp la situazione è molto triste, e io ero ottimista tanto tempo fa, ma ora non più
già.
se non lo sapevi già ti segnalo anche questa bella cosa qui:
Legge comunitaria 2008
Art. 11.
(Delega al Governo per il riordino
della disciplina in materia di inquinamento
acustico)
...
5. In attesa del riordino della materia, la
disciplina relativa ai requisiti acustici passivi
degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo
3, comma 1, lettera e), della legge
26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione
nei rapporti tra privati e, in particolare,
nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti
di alloggi sorti successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
E poi la proposta di modifica (approvato dalle competenti Commissioni
della Camera dei Deputati il DDL Comunitaria 2009 (C. 2449-B), già
approvato dal Senato lo scorso 11 febbraio):
Art. 11.
(Modifiche all’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in
materia di inquinamento acustico)
1. All’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le
seguenti modificazioni:
...
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non
trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei
rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi
restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in
giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte
asseverata da un tecnico abilitato».
Quindi che significa?
Che da adesso in poi gli acquirenti di un immobile che non rispetti i
requisiti acustici passivi non se la possono prendere con nessuno!