mery75 ha scritto:Quando si acquista da un privato si paga (al notaio che fa da sostituto d'imposta) il 3% della rendita catastale rivalutata sia se si acquista come prima che se si acquista come seconda casa, Se chi vende è un'impresa l'iva si paga direttamente al costruttore sull'intero importo dichiarato in atto 4% se prima casa 10% se seconda casa. (Finanziaria 2007)
no la finanziaria 2007 dice questo:
Diminuiscono le tasse per chi sceglie
dicomprareunimmobile:ilcomma
309 della Finanziaria 2007 cambia
dinuovolabaseimponibileperalcunicontrattidicompravenditaimmobiliaree,
nella
pratica, riduce le tasse a carico dell’acquirente.
La disposizione amplia infatti il
numerodi contratti per cui sipuòutilizzare
il sistema del cosiddetto "prezzo-valore",
in base a cui la tassazione (ai fini delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale)
siopera sulla rendita catastale rivalutata, e
nonsulprezzodichiarato nel contratto.La
manovra 2007 riprende un sistema introdotto
dalla Finanziaria 2006 per i contratti
a titolo oneroso aventi ad oggetto il trasferimento
di un’abitazione tra persone fisiche
che non agiscono nell’esercizio di impresa,
arteoprofessione:inquesticasil’acquirente
può chiedere al notaio rogante
chelabaseimponibiledell’impostadi registro
sia costituita dal prodotto che si ottiene
moltiplicando la rendita catastale per i
noti coefficienti di aggiornamento, indipendentementedalcorrispettivodichiarato
nel contratto.
Le nuove regole
Finoal 31 dicembre2006, i contratti stipulabili
con il sistema del "prezzo-valore"
erano solo quelli in cui ci fosseun soggetto
privato (chenonagivacomeimprenditore,
artistaoprofessionista) sia nel ruolo
di venditore che nel ruolo di acquirente.
Conla Finanziaria del 2007, per applicare
il "prezzo-valore", è invece sufficiente
che si tratti di una compravendita di immobile
soggetta a imposta di registro da
parte di un acquirente-persona fisica che
non agisce nell’esercizio di un’impresa,
arte o professione.
Grazie a questa nuova disciplina, non
importa più chi sia il venditore, conta solo
chi è l’acquirente (tranne che si tratti di un
venditorecheeffettuaunacessioneIvaimponibile:
in questo caso il principio del
"prezzo-valore" non è utilizzabile e si applicala
disciplina Iva).Dal1˚gennaio2007,
dunque, oltre alle compravendite di abitazioni
tra persone fisiche che non agiscono
nell’esercizio di impresa, arte o professione,
sono soggette al principio del "prezzovalore"
anche tutte le compravendite di
abitazioniincuil’acquirentesiaunapersonafisica
echeabbianocomevenditore:
1 un soggetto diverso dalla persona fisica
che non agisce in ambito Iva (ad esempio
una società semplice, un’associazione o
unafondazione);
1 unsoggettoIvacheeffettuaunacessione
in regime di "Iva esente", quindi con l’applicazione
dell’imposta di registro in modoproporzionale(
adesempio,ilcostruttore
che cede l’immobile dopo quattro anni
dall’ultimazionedeilavori,olacessioneeffettuatadaunaimpresanoncostruttrice).
La liberalizzazione
Si ampliano
i casi in cui
è applicabile
il principio
del prezzo-valore
Ora non conta più
chi è il venditore
IL MERCATO IMMOBILIARE
TASSAZIONE
PIÙLEGGERA
PERCHI
COMPRA
21
Mercoledì3Gennaio2007-IlSole-24Ore Normeetributi Documenti
DENTROLAMANOVRA/LAFAMIGLIA
La valutazione
Daquestaestate,ilsistemadi
valutazionecatastaleèlimitatosolo
all’ambitodellecompravenditedi
abitazionistipulateinbasealprincipio
del"prezzo-valore",mentreognialtro
tipodicompravenditaèassoggettatoal
principiodiliberavalutabilitàdaparte
degliuffici,senzachel’azionedi
accertamentodivaloresiaparalizzatadai
parametricatastali,valeadiredalfatto
cheilprezzodichiaratosiadiimporto
pariosuperiorealprodottochesiottiene
moltiplicandolarenditacatastaleperi
coefficientidiaggiornamento.
Lanorma
Pereffettodell’articolo35,comma
23-terdellaleggeBersani(n.248/2006),
l’impedimentoall’azionedi
accertamentoèrimastoapplicabileai
solicontrattiatitoloonerosochehanno
oggettoiltrasferimentodiunaabitazione
trapersonefisichechenonagiscano
nell’eserciziodiun’attivitàIvaincui
l’acquirenterichiedaalnotaio
l’applicazionedelregimedel
prezzo-valore.