Ok, ottimochiaretta ha scritto:cyber, scusa, ma io quando non so una cosa me ne sto zitta e non commento...
me ne sto zitto e non commento....
"Quando il licenziamento illegittimo è intimato da aziende di dimensioni più ridotte (sino a 15 dipendenti), la sentenza stabilisce un obbligo alternativo in capo al datore di lavoro (art. 8 legge n. 604/66), il quale può scegliere tra
-riassumere il lavoratore entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza
-ovvero pagare all'ex dipendente una indennità risarcitoria, compresa tra 2,5 e 6 mensilità (estensibile sino a 10 per i lavoratori con almeno dieci anni di anzianità, e fino a 14 per i dipendenti in servizio da più di venti anni). La misura dell'indennità è stabilita dal giudice sulla base dell'anzianità di servizio, delle dimensioni aziendali, nonché al comportamento tenuto dalle parti.
Qualora il datore non provveda alla riassunzione nel termine di legge, egli è tenuto a pagare l'indennità prevista, oltre all'indennità di mancato preavviso (che recente giurisprudenza [7] ha ritenuto compatibile con il sistema sanzionatorio della tutela obbligatoria)."
Nelle società a responsabilità limitata la responsabilità in caso di fallimento o inadempienza è, appunto, limitata...
comunque non è questo l'argomento della discussione