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#61
grazie per le risposte, tra una settimana (il tempo di preparare la documentazione) ritorno all'ufficio tecnico e vediamo se nel frattempo hanno studiato...
Intanto ho letto la nuova normativa, dice che "possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici".
L'articolo 3, comma 1, lettera b dice che si intendono per manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso"
Per servizi igienico-sanitari e tecnologici si intendono quindi anche gli impianti elettrici, idraulico e del gas?

#63
alla fine tutto cambia, nulla cambia :roll:

mi sono informato al XVII municipio per una "comunicazione di inizio lavori", e mi hanno detto di usare lo stesso modello che prima si usava per la DIA, di fare la relazione tecnica sulla falsariga di quella che si faceva prima, di redigere gli elaborati grafici come si faceva prima, di asseverare la preesistenza come si faceva prima.

Insomma che sarebbe cambiato? che non ci sono più i 30 giorni (ben venga), che non si pagano più le reversali (ben venga, anche perchè così non si è più vincolati ai restrittivi orari delle casse comunali)...ma poi per il resto è tutto come prima.

Secondo il tecnico con cui ho parlato, "la comunicazione è sempre un titolo abilitativo", ma questa secondo me è una affermazione profondamente sbagliata, perchè la legge parla chiaramente di "opere di manutenzione straordinaria" eseguibili senza la richiesta di titolo ovvero opere eseguibili in "attività edilizia libera previa comunicazione".

Sono molto perplesso poi dal fatto di dover asseverare ed accertare la legittimità della preesistenza: se non c'è titolo abilitativo, che certifico?

Comunque lo spaesamento è totale: al II municipio "fate come ve pare", al III municipio "non è cambiato nulla, vogliamo la DIA come prima", al V municipio "non abbiamo ancora letto la legge, non sappiamo che dirle".
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#64
Marcvsrvs ha scritto: Comunque lo spaesamento è totale:
quello che penso anch'io e non solo sulla storia DIA si /DIA no ...con tutte queste nuove disposizioni, uno ti dice una cosa, un altro la cosa esattamente opposta :evil: :twisted:
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#65
Io non ho ancora ben chiara una cosa: sparisce anche la fine lavori e la richiesta di agibilità, sostituite dal solo deposito di avvenuta variazione catastale? (parlo sempre di edilizia libera per manut. straord.)
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#66
architeo ha scritto:Io non ho ancora ben chiara una cosa: sparisce anche la fine lavori e la richiesta di agibilità, sostituite dal solo deposito di avvenuta variazione catastale? (parlo sempre di edilizia libera per manut. straord.)
il fine lavori sparisce (ovvero diventa "facoltativo" ??), mentre invece non saprei dirti per la richiesta di agibilità: essendo questa una cosa di mero appannaggio dell'amministrazione comunale, potrebbe rimanere necessaria in quei comuni che la richiedono anche per le MS (Roma per esempio non la richiede se non per opere di RE o superiori). Il deposito del catastale in comune, anche in questo caso, potrebbe non essere più necessario (diventa anch'esso "facoltativo"). Rimane comunque l'obbligo di farlo, dato che la realtiva normativa è dettata da norme ministeriali e non statali, quindi a quel punto "non costa nulla" fare un fine lavori con catastale allegato. quindi tutto cambia ma nulla cambia!
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smaltimento = DIA obbligatoria?

#67
Tra non molto mi accingerò ai lavori da me...
ci sarà un bel po' da fare (= molti sacchetti da portar via e smaltire...)

...a quanto ho capito per effettuare uno smaltimento come si deve (tutto in regola) la società che si occupa dello smaltimento però vuole vedere la DIA o almeno questo è quanto m'è stato suggerito da un architetto.

Voi avete qualche notizia al riguardo? E' una frescaccia?
/\/\

#68
Ciao! nn so quali lavori sei in procinto di iniziare, tuttavia anche se la dia per manutenzioni straordianrie è stata abolita, rimane cmq obbligo di comunicazione in comune.

Questa comporta nn aspettare i 30 gg x l'inizio lavori, nn pagare reversale di 145 € ma rimane la consegna elaborati riguardanti il progetto, la relazione asseverata da un progettista e consegna documenti riguardanti l'impresa che svolgerà i lavori.

Probabilmente è di questo che parlava l'architetto di cui parli; l'impresa che si occuperà dei lavori, essendo cmq comunicata in comune, sarà obbligata a fare le cose in regola, dunque a procedere con un trasporto a discarica "regolare", pagando tassa sui rifiuti e nn lasciandoli ad esempio in campagna...

Ciao
Manu :)
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Re: smaltimento = DIA obbligatoria?

#69
Manuele ha scritto:
Voi avete qualche notizia al riguardo? E' una frescaccia?
si è una frescaccia: alla discarica non interessa sapere da dove derivano i rifiuti che gli porti, e men che meno gli deve interessare da quale eventuale titolo edilizio sono autorizzati i lavori che hanno prodotto i detriti, anche perchè ci sono lavorazioni di manutenzione ordinaria, che non richiedono alcun titolo edilizio, che producono comunque una montagna di detriti, quindi che titolo esporresti per le macerie di lavori che non richiedono titolo?

Questo ovviamente vale per i rifiuti non speciali: materiali contenenti amianto in particolare o altri rifiuti il cui smaltimento necessita della pratica alla ASL vengono accettati solo se si mostrano i documenti relativi. Può darsi che sia da qui che è partita un po di confusione. La pratica alla ASL è comunque una cosa che non c'entra un fico secco con la DIA ;)
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#72
Marcvsrvs ha scritto:a volte la burocrazia è così contorta che è anche difficile da spiegare :P
allora, a me interesserebbe capire solo questo: in casa mia devo fare piccoli lavori: demolizione di due piccole pareti (1,07 e 0,64 per 2,70 di altezza) e rimozione di 26 mq di pavimento, un piatto doccia, un bidet e un wc. devo presentare la DIA? :shock:
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#73
antopattin ha scritto:
Marcvsrvs ha scritto:a volte la burocrazia è così contorta che è anche difficile da spiegare :P
allora, a me interesserebbe capire solo questo: in casa mia devo fare piccoli lavori: demolizione di due piccole pareti (1,07 e 0,64 per 2,70 di altezza) e rimozione di 26 mq di pavimento, un piatto doccia, un bidet e un wc. devo presentare la DIA? :shock:
nel vecchio regime burocratico la DIA sarebbe richiesta solo per la demolizione delle pareti. Nel nuovo regime (dopo la legge 73/2010) devi presentare una comunicazione a cui deve essere allegata la relazione tecnica e un progetto a firma di un tecnico abilitato. Puoi iniziare i lavori anche il giorno dopo.

Se non ricordo male, Napoli è una delle primissime città in Italia in cui si è sperimentata la DIA telematica: non è escluso che si siano già adeguati al nuovo regìme senza DIA (ma sarebbe un miracolo).
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#74
Non devi presentare una DIA, ma basta inoltrare al comune in cui ricade l'immobile, una comunicazione di inizio lavori, corredata di tavole progettuali e descrizione analitica dell'intervento a firma di un tecnico abilitato. Una volta inviata al comune questa documentazione, puoi partire subito con i lavori, senza attese e senza spese procedurali.
Terminati i lavori devi consegnare in comune la documentazione relativa all'avvenuta variazione catastale.
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#75
aggiornamenti per chi opera nel Comune di Roma:

più o meno tutti i municipi si stanno ormai adeguando al nuovo regìme della comunicazione in luogo della "vecchia" DIA (attenzione: la DIA non scompare, ma viene relegata per la richiesta di titoli più "importanti"), compresi il terzo ed il quinto che sembravano quelli più "indietro". Ora nessun municipio vi rifiuterà una comunicazione presentata in conformità alla legge 73/2010, ma molto spesso vi chiederanno di redigere tale comunicaizone sul "vecchio" modello della DIA, in cui il tecnico deve timbrare anche come "direzione lavori". A mio avviso ciò è sbagliato, perché la legge parla (quasi) chiaramente del fatto che il tecnico firma in qualità di progettista, senza assumersi implicitamente incarichi di tipo direttivo, nè la comunicazione è una richiesta di rilascio di un titolo abilitativo (come era in realtà la DIA), per cui è altrattanto sbagliato che si chieda al tecnico di asseverare la legittimità della preesistenza, come pure è implicito nella vecchia procedura. Speriamo che presto introducano un nuovo modello unificato per tutti i municipi, ma come è noto la svegliezza dei dipendenti del Comune è tale che ancora staranno aspettando la direttiva per togliere l'effige del Re dalle sale aperte al pubblico.
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