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#31
dede ha scritto:non sono d'accordo perchè se io voglio sapere chi è, non è certo tentare un azione legale verso di lei, ma solo perchè sta importunando la mia famiglia e non ritengo giusto che tutelare la sua privacy sia piu' importante che tutelare la mia tranquillità.
se sono a casa mia e qualcuno puntualmente alle 2 di notte suona il citofono e mi sveglia, ho tutto il diritto di sapere chi sia.
Nn l'ho inventato io il concetto di telefonate moleste, se continua così ancora, avrei anche il dirtitto di intraprendere un azione legale verso di lei.
se fosse un uomo o se fosse un pazzo o se chiamassero me sarebbe la stessa identica cosa, non sto parlando di violazione della "proprietà" anmche se ritengo che essere importunati in casa propria lo sia.
il cellulare si può spegnere ;) non come il citofono o il telefono di casa ;)

chiamare qualcuno sul cellulare non è reato, indipednentemente dall'ora ;)
www.africanview.it
Tour Operator in Zambia e nell'Africa Australe

#32
certo che si puo' spegnere!!
ma a te piacerebbe doverlo tenere spento PER FORZA???
certo, a mali estremi
ma se è il mio numero ed è l'unico al quale sono rintracciabile, perchè devo esserci costretta?
la ragioni come fanno da ma, giu' a napoli: le macchine nuove e belle te le rubano, meglio comprarle vecchie e scassate
ma perchè devo farlo per forza???
e poi se me la rubano è pure colpa mia!
:wink:

#33
Parecchi anni fa, una notte in cui io e mia sorella eravamo in casa da sole, il telefono di casa (il fisso) ha squillato puntualmente, ogni 60 minuti, dalle 22 alle 5 del mattino. Dall'altra parte non si sentiva volare una mosca. Penso fosse lo scherzo cretino di qualcuno che faceva i turni di notte in qualche portineria, ma sul momento non è stato piacevole. Ricordo che il mattino dopo mia sorella si era informata e le avevano detto che se la cosa andava avanti si doveva sporgere denuncia ai carabinieri per avere il telefono sotto controllo. In ogni caso era il fisso :roll:
- Aspettando Godot -

#34
rivolgiti ad un'agenzia di investigazioni: dovrebbero riuscire a rintracciare il numero e la persona.

fossi tuo marito... altro che stare al gioco e capire chi è! alle due di notte? ma se ti prendo ti inxxlo!

avrei già chiamato un'agenzia e la starei aspettando sotto casa col fucile a pallettoni!
Prima di criticare una persona, fai un miglio nelle sue scarpe. Almeno, se la critichi, sarai un miglio lontano. E avrai le sue scarpe.

#36
DEDE L'IDEA DI PAPRINA è OTTIMA...PIACERE SIGNORA IN GIALLO...

#37
dede ha scritto::lol: :lol:
questa risposta è rude sintetica e...mi piace! :lol: :lol:
al di la di tutto (quello che dice Cyber è sacrosanto) è la legge che è così.

Io mi ci scontro quotidianamente perchè faccio un lavoro che mi porta a scontrarmi con tali problematiche.

La privacy è un tema realmente scottante e a volte di difficile comprensione (nn in termin di capire ma di concepirne la correttezza)...un esempio banale, si viola la privacy anche in luoghi pubblici , lo sai ? E in linea di principio che privacy può esserci in un luogo pubblico...?

Ciao, Ale
AlexB

#38
dede ha scritto:certo che si puo' spegnere!!
ma a te piacerebbe doverlo tenere spento PER FORZA???
certo, a mali estremi
ma se è il mio numero ed è l'unico al quale sono rintracciabile, perchè devo esserci costretta?
la ragioni come fanno da ma, giu' a napoli: le macchine nuove e belle te le rubano, meglio comprarle vecchie e scassate
ma perchè devo farlo per forza???
e poi se me la rubano è pure colpa mia!
:wink:
il punto non è questo... il punto è che il telefono cellulare non è un bene di prima necessità come il telefono fisso, e chiunque è libero di telefonare sul telefono cellulare ed avere la propria privacy tutelata!
Che a te questo stia sulle palle non c'è alcun dubbio, ma io, nella fattispece, telefono alle 3 del mattino ad alcuni amici... se stanno dormendo o se non vogliono essere disturbati, il telefono lo spengono... è così che funziona, normalmente...

Se tuo marito vuole tenere il cellulare acceso tutta la notte, rischia che qualcuno ce lo chiami.
Se non vuole essere chiamato, quando va a letto lo spegne e quando si alza lo riaccende... non credo che sia sto grande problema tenere il cellulare spento 7 ore di notte... :roll:
Se ci sono emergenze, chi deve contattarlo lo chiamerà a casa... :roll:
d'altronde, quante volte capita che qualcuno ti chiami di notte sul cellulare per un'emergenza?!?!?!?
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#39
a parte il fatto che non abbiamo il tel fisso, ma questo è un problema nostro
se mi chiama un amico alle 3 del mattino, so chi è, cosa vuole, se voglio lo mando a stendere, se voglio leggo il suo numero sul cell e decido di non rispondere
qui stiamo parlando di tutt'altro!
e non è una questione di emergenza soltanto: è chiaro che non muore nessuno se spengo il cell la notte, ma perchè a limitarmi DEVO ESSERE IO???

#40
dede ha scritto:a parte il fatto che non abbiamo il tel fisso, ma questo è un problema nostro
se mi chiama un amico alle 3 del mattino, so chi è, cosa vuole, se voglio lo mando a stendere, se voglio leggo il suo numero sul cell e decido di non rispondere
qui stiamo parlando di tutt'altro!
e non è una questione di emergenza soltanto: è chiaro che non muore nessuno se spengo il cell la notte, ma perchè a limitarmi DEVO ESSERE IO???
E' la legge...nel 99.9999999% dei casi si può applicare ritenendola corretta e tutelante la parte "nel giusto", nella restante parte dei casi va a discapito di quest ultimo !

Cmq, ridici sopra e nn farla troppo pesante, è una vaccata...gioca d astuzia e sbrigatela così...e cmq se trova spento il cell x una settimana deve esser proprio malata e/o nn aver un "censured" di meglio da fare per nn stufarsi e continuare.

Ciao, Ale
AlexB

#41
MA INFATTI, alla fine, sta notte mi sa che ci faremo 2 risate
ma poi però io aggia durmi'!
se no la mattina sono stressata e shiroccata e aggredisco tutti quelli che mi contraddiscono, sul forum e altrove! 8)
certo che lo spengo, quel caxxxo di cell, ma non trovo giusto che sia il solo rimedio che ho

#42
dede ha scritto:MA INFATTI, alla fine, sta notte mi sa che ci faremo 2 risate
ma poi però io aggia durmi'!
se no la mattina sono stressata e shiroccata e aggredisco tutti quelli che mi contraddiscono, sul forum e altrove! 8)
certo che lo spengo, quel caxxxo di cell, ma non trovo giusto che sia il solo rimedio che ho
Dai tienici aggiornati... così ce le famo anche noi 2 risate...

:D

Ciao, Ale
AlexB

#43
no ragazzi chiariamo

al telefono cellulare si applica lo stesso criterio che al fisso visto che comunque ricevere telefonae ogni 5 minuti soprattutto se non richieste è una violazione della privacy ed uno stress immane
se la tizia continua con + di 10 telefonate di questo tenore al giorno si va dai carabinieri e si fa una denuncia contro ignoti .. con quella si può c hiedere di avere tutti i numeri in chiaro a meno che l'invio del numero non sia bloccato da cellulare ma da rete ..

si può far mettere il cellulare sotto intercettazione...

comunque è una gran rottura ..

devi per forza agire cosi perhcè qualsiasi altro tipo di 'azione' è illegale e parenti ed amici che ti assecondassero rischierebbero il posto di lavoro.


consiglio comunjque tuo marito candido candido di spargere notizia (amici/parenti/colleghi etc etc) che gli succede questo e che ha sporto denuncia e che a breve questa ammiratrice misteriosa si troverà la polizia alle calcagne con una denuncia per molestie

e dire questa cosa anche alla tizia che telefona...
gli dice ' cara ho fatto mettere il telefono sotto controllo domani ti conoscerò in questura per una bella denuncia cosi capirai come ricambio le tue telefonate notturne'

oppure rispondi tu al telefono :twisted:

#44
xxxxrobybis ha scritto:no ragazzi chiariamo

al telefono cellulare si applica lo stesso criterio che al fisso visto che comunque ricevere telefonae ogni 5 minuti soprattutto se non richieste è una violazione della privacy ed uno stress immane
se la tizia continua con + di 10 telefonate di questo tenore al giorno si va dai carabinieri e si fa una denuncia contro ignoti .. con quella si può c hiedere di avere tutti i numeri in chiaro a meno che l'invio del numero non sia bloccato da cellulare ma da rete ..
Non è sufficiente la den ai carabinieri..deve intervenire la magistratura...e neanche x tutti i reati
AlexB

#45
penso sia utile lo stralcio di seguito riportato! Evidenzio in orange le parti di interesse per le chiamate entranti...solo in caso di procedimento processuali possono essr utilizzate....

Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8
(Esercizio dei diritti)

1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

[...]

Art. 124
(Fatturazione dettagliata)

1. L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all’abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l’abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

[...]

Art. 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17, volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
AlexB