La Redazione Consiglia

I migliori articoli su Arredamento.it

Detrazioni 36/55% e "familiare convivente"

#1
Non ne posso piu', ma possibile che in Italia la legge debba sempre essere dubbia e contorta?
Vi spiego velocemente il mio caso chiedendo un parere anche a voi...
Stiamo ristrutturando una vecchia casa della nonna, ereditata da mia mamma che ne e' l'unica proprietaria.
Oltre al famoso 36%, avremo diritto anche alla detrazione del 55% perche' stiamo facendo tutto il lavoro con un occhio di riguardo al risparmio energetico.
Il problema e' questo: mia mamma non ha una "capienza" ai fini IRPEF tale da poter detrarre in soli 3 anni tutte le spese del 55%.
Io, in quanto usufruttuario con contratto di comodato gia' da diversi anni, per motivi vari che non vi sto a spiegare, non ho la possibilita' di detrarre alcuna spesa.
Resta l'alternativa di mio papa' che, in quanto familiare convivente della proprietaria, potrebbe accollarsi una parte delle spese e quindi aver diritto alla detrazione sull'IRPEF.

Ora veniamo al dunque: qualche professionista interpellato (purtroppo i pareri sono difformi) dice che mio papa' in quanto semplice "familiare" avrebbe diritto alla detrazione solo se abitasse in quella casa o ne avesse un coinvolgimento a livello di comodato, usufrutto ecc.
Ovviamente mio papa' vive stabilmente in un'altra abitazione e non ha alcun legame con questo fabbricato (se non che ci coltiva l'orticello :wink: ).
Io ho provato a leggere e rileggere i testi di legge ma finora nessuno riporta che il familiare convivente deve vivere nell'immobile in oggetto.
Voi mi sapete dire qualcosa di certo? e soprattutto, avete magari qualche riferimento di legge, D.L. o circolare che chiarisca questo aspetto?
Grazie mille, potreste anche salvarmi dalla pazzia :evil:

#3
niumax ha scritto:non so aiutarti..ma chiedere direttamente all'agenzia delle entrate?
Sarebbe bello :cry:
Mia mamma sono mesi che "vive" facendo avanti e indietro dagli uffici finanziari e studi commercialisti.
Ogni volta che parla con una persona diversa ha un'interpretazione differente, e' per questo che stiamo diventando matti :(

Re: Detrazioni 36/55% e "familiare convivente"

#4
Ristrutturazione edilizia
La detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta, come è noto, anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori. Viene confermato (il principio, infatti, era già stato espresso nella risoluzione n. 136/2002 e, in quella circostanza, con riferimento anche alla condizione di comodatario) che il familiare, per poter usufruire della detrazione, oltre a conservare i documenti di spesa a lui intestati, deve risultare convivente del possessore o detentore già all'avvio della procedura, quando, cioè, viene inviata la dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione finanziaria. Viene, inoltre, chiarito che gli interventi di ristrutturazione non devono necessariamente riguardare l'abitazione principale del proprietario o del familiare convivente, ma è sufficiente che si tratti di uno degli immobili su cui si esplica il rapporto di convivenza.
"Perchè la vita è un brivido che vola via, è tutta un equilibrio sopra la follia...”.

Re: Detrazioni 36/55% e "familiare convivente"

#5
la risoluzione 136 del 2002 è la seguente

Esposizione del quesito
Nel novembre 2000 la madre dell'istante ha iniziato la
ristrutturazione di un'unita' immobiliare di sua proprieta' non adibita ad
abitazione principale.
I pagamenti delle relative opere di ristrutturazione,
compiute negli anni 2000 e 2001, sono stati effettuati con bonifici bancari
intestati in parte alla madre e in parte al coniuge convivente. In
particolare, per tali opere, il padre dell'istante ha sostenuto delle spese
pari a circa 140 milioni per l'anno 2000 e pari a circa 80 milioni per
l'anno 2001. Spese della stessa entita' sono state sostenute anche dalla
madre.
Dal momento che i lavori di ristrutturazione proseguiranno anche nel
corso dell'anno 2002, il richiedente vuole sapere se potra' usufruire
anch'egli dell'agevolazione consistente nella detrazione del 36%, pur
essendo residente e domiciliato in un alloggio distinto da quello dei
genitori.
L'istante chiede inoltre se sia confermato il diritto alla detrazione
del 36% per i propri genitori per l'anno 2002.

Soluzione interpretativa prospettata
In merito al primo quesito l'istante ritiene che, per poter usufruire
dell'agevolazione introdotta dall'art. 1, comma 3, legge n. 449 del 1997,
possa alternativamente optare per una delle seguenti soluzioni:
1.tornare a vivere con i genitori, modificando il proprio attuale
stato di famiglia;
2.stipulare un contratto di comodato da registrare presso l'Ufficio
del Registro.
In merito al secondo quesito il contribuente ritiene che i propri
genitori potranno beneficiare della detrazione in oggetto sulle quote a
completamento dei 150 milioni procapite, non spesi negli anni 2000 e 2001.

Risposta della Direzione
La scrivente Direzione non condivide la soluzione interpretativa
prospettata dall'istante.
In merito al primo quesito occorre richiamare in via preliminare i
chiarimenti forniti dal Ministero delle finanze con la circolare n. 121 del
1998 relativamente all'individuazione dei soggetti che possono fruire della
detrazione d'imposta prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.
Il punto 2.1 della citata circolare inserisce, invero, tra i beneficiari
anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul
quale vengono effettuati i lavori.
Per quanto concerne, invece, l'ipotesi in cui un soggetto diverso dal
proprietario dell'immobile abbia ricevuto il bene in comodato, la circolare
n. 57 del 1998 ha chiarito che il comodatario e' considerato un detentore
dell'immobile e quindi ha diritto a fruire della detrazione d'imposta.
Si ritiene, peraltro, che tanto la situazione di convivenza che
l'eventuale qualita' di comodatario del bene oggetto degli interventi di
recupero, per legittimare la fruizione del beneficio, devono sussistere nel
momento in cui si attiva la procedura finalizzata all'esercizio della
detrazione, con l'inoltro della comunicazione preventiva di inizio lavori al
competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria.
L'individuazione dei soggetti beneficiari del diritto alla detrazione
deve essere infatti operata, con carattere di definitivita', al momento
dell'invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione
finanziaria. Non a caso, del resto, il comma 2 del Decreto dirigenziale del
24 febbraio 1998, che ha approvato il modello da utilizzare per la
comunicazione e che ha disposto in merito alla modalita' di invio e di
compilazione, stabilisce, da un lato, che, se i soggetti che si avvalgono
del beneficio sono piu' di uno, e' sufficiente che uno solo provveda alla
trasmissione del modulo, dall'altro che il contribuente che non ha trasmesso
il modulo deve indicare il codice fiscale di chi ha provveduto alla
trasmissione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.
Ne deriva che nel caso di specie l'istante non ha diritto a fruire del
beneficio in quanto, dalla prospettazione della fattispecie, si evince che,
all'atto dell'avvio della procedura non era ne' comodatario dell'immobile,
ne' convivente della proprietaria dello stesso.
Non e' neanche ipotizzabile, nel caso di specie, l'invio di un nuovo
modulo di comunicazione per i lavori da eseguire nel corso del 2002;
infatti, come precisato al punto 7 della citata circolare n. 121 del 1998,
deve essere trasmessa una comunicazione per ogni abilitazione amministrativa
agli interventi. Poiche' nel 2002 si realizza una semplice prosecuzione dei
lavori iniziati in anni precedenti, non occorrendo un nuovo titolo
amministrativo di abilitazione, non e' possibile trasmettere la richiamata
comunicazione.
In merito al secondo quesito si fa presente che l'articolo 9, comma 1,
della legge Finanziaria 2002, ha stabilito che "Nel caso in cui gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002
consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al
1 gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse
a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli
anni stessi". La Circolare n. 15 del 1 febbraio 2002, nel commento allo
stesso articolo, ha poi specificato che "le spese sostenute nel 2002 per
lavori iniziati in precedenza danno diritto alla detrazione solo se gli
ammontari delle detrazioni fruite negli anni precedenti, complessivamente
considerati, non abbiano superato il limite di euro 77.468,53 (pari a 150
milioni di lire) e comunque fino a concorrenza dello stesso limite da
riferire a ciascun immobile". A tal proposito nella circolare nominata
vengono riportati alcuni esempi tra i quali si segnala:
3. Lavori iniziati nel 2000, proseguiti nel 2001, e poi ancora nel 2002
Spese sostenute nel 2000: 90.000.000
Spese sostenute nel 2001: 80.000.000
Spesa massima ammessa a fruire
della detrazione nel 2002 : 0

In considerazione della spesa totale sostenuta dalla proprietaria
dell'immobile e dal coniuge negli anni 2000 e 2001, pari a lire 220 milioni
pro-capite e tenuto conto di quanto sopra esposto, questa Direzione Centrale
ritiene che, per le spese sostenute nel corso dell'anno 2002, nessuna
ulteriore agevolazione potra' essere concessa, per lo stesso immobile ai
predetti soggetti.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla Direzione regionale del ....., viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto
ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
"Perchè la vita è un brivido che vola via, è tutta un equilibrio sopra la follia...”.

Re: Detrazioni 36/55% e "familiare convivente"

#6
Detrazione per lavori nella casa del familiare convivente anche se non è abitazione principale

Un padre che convive con suo figlio nella casa intestata a quest'ultimo può usufruire della detrazione d'imposta del 36 per cento prevista per le ristrutturazioni edilizie, anche se l'immobile su cui vengono effettuati i lavori non è l'abitazione principale dei due familiari.
E' questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 184 dell'Agenzia delle Entrate, che interviene su alcuni aspetti della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

Nella nota, si richiama la circolare n. 121/E dell'11 maggio 1998, dove si legge che "la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono quindi essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). Il titolo che legittima è costituito dall'essere un 'familiare' convivente con il possessore intestatario dell'immobile".

Dalla lettura di questa circolare, rafforzata dal testo della risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002, emerge pertanto che la condizione cui la normativa vincola l'accesso del 'familiare' al beneficio fiscale è quello della mera convivenza. Il familiare convivente con il possessore o detentore dell'immobile può usufruire dell'agevolazione se sono a suo carico le spese dei lavori già al momento dell'avvio della procedura, coincidente con l'invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione finanziaria.

Non è necessario invece che l'abitazione nella quale convivono 'familiare' e intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si realizza il rapporto di convivenza.

Nella stessa risoluzione, l'Agenzia chiarisce inoltre che, come già sancito dalla circolare n. 121 dell'11 maggio 1998, il limite di spesa cui applicare la percentuale di detrazione va riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare sulla quale sono effettuati gli interventi di manutenzione. Quindi, il beneficio spetta fino al tetto massimo stabilito dalla legge (77.468,53euro) per ogni immobile interessato e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese.

La nota ammette infine la cumulabilità della detrazione del 36 per cento con l'ulteriore agevolazione fiscale, che permette al proprietario dell'immobile, da adibire ad abitazione principale, la detrazione d'imposta del 19 per cento, degli interessi passivi pagati sul mutuo ipotecario contratto per effettuare il lavori di ristrutturazione, a condizione che gli interventi di ristrutturazione da eseguirsi sull'immobile interessato rientrino nella tipologia elencata dall'art. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 457/1978
"Perchè la vita è un brivido che vola via, è tutta un equilibrio sopra la follia...”.

Re: Detrazioni 36/55% e "familiare convivente"

#7
Risoluzione 184 del 12.06.02



OGGETTO Interpello n. 954-128/2002. ART. 11, legge 27/07/2000, n. 212. Articolo 1, legge n. 449 del 1997.



TESTO
Con istanza presentata alla Direzione Regionale ....., il sig. X Y ha
sottoposto un quesito concernente le corrette modalita' di applicazione
dell'art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, riguardo alle condizioni cui e'
subordinato il diritto alla detrazione d'imposta del 36% per le
ristrutturazioni edilizie.
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
L'istante convive con il proprio figlio in un immobile. Tuttavia
quest'ultimo e' proprietario di un altro immobile sul quale devono essere
effettuati dei lavori di ristrutturazione edilizia.
Il sig. X Y chiede se possa usufruire, in qualita' di padre del
proprietario dell'immobile interessato dai lavori, della detrazione del 36%
delle spese sostenute per tali lavori, pur convivendo con lo stesso in
un'altra abitazione.
L'istante domanda ancora se il limite di detrazione imposto dalla
legge in materia, di à 77.468,53, vada riferito a ciascun contribuente
ammesso al beneficio fiscale oppure alla singola unita' immobiliare oggetto
dei lavori.
Infine, il sig. X Y chiede se il beneficio in oggetto sia cumulabile
con l'ulteriore agevolazione fiscale che permette al proprietario
dell'immobile, da adibire ad abitazione principale, la detrazione d'imposta,
nella misura del 19%, degli interessi passivi pagati sul mutuo ipotecario
contratto per effettuare il lavori di ristrutturazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
In merito al primo quesito il contribuente ritiene di poter accedere
al beneficio fiscale in esame, in qualita' di padre convivente del
proprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione.
Relativamente agli ulteriori quesiti, l'istante non propone una
propria soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La Circ. n. 121/E dell'11 maggio 1998, al punto 2.1, precisa che " La
detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore
dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purche' ne sostenga le
spese (i bonifici di pagamento devono quindi, essere da lui eseguiti e le
fatture devono essere a lui intestate). ...il titolo che legittima e'
costituito dall'essere "un familiare"...convivente con il possessore
intestatario dell'immobile".
Da una lettura combinata della predetta Circolare e della recente
Risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002, si evince che la condizione cui la
normativa vincola l'accesso del "familiare" al beneficio fiscale in esame e'
quello della mera convivenza.
Il familiare convivente con il possessore o detentore dell'immobile
puo' usufruire dell'agevolazione se risultino essere effettivamente a suo
carico le spese dei lavori gia' al momento dell'avvio della procedura
coincidente con l'invio della dichiarazione di inizio lavori
all'Amministrazione finanziaria. Non e' necessario invece che l'abitazione
nella quale convivono "familiare" ed intestatario dell'immobile costituisca
per entrambi l'abitazione principale, mentre e' necessario che i lavori
stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il
rapporto di convivenza.
Considerato che l'interpellante ha precisato di convivere con il
proprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, lo stesso
potra' usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 della legge
449/97, e successive modificazioni a condizione che l'immobile oggetto dei
lavori, ancorche' non costituisca l'abitazione principale, sia uno di quelli
in cui si esplica la convivenza.
Relativamente al secondo quesito posto dall'istante se l'importo
massimo detraibile previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, vada riferito a ciascun contribuente ammesso alla detrazione in
oggetto, oppure al singolo immobile interessato dai lavori di
ristrutturazione, si precisa quanto segue.
La gia' citata Circolare dell'11 maggio 1998, n. 121, al punto 3
chiarisce che il limite di spesa cui applicare la percentuale di detrazione
va riferito alla persona fisica e alla singola unita' immobiliare sulla
quale sono effettuati gli interventi di manutenzione. Quindi il beneficio
spetta fino al tetto massimo stabilito dalla legge per ogni immobile
interessato e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese. E' necessario
pero', cosi' come precisato anche dalla Risoluzione n. 136 del 6 maggio
2002, che i requisiti per beneficiare del diritto alla detrazione sussistano
al momento dell'invio della dichiarazione di inizio lavori
all'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, per ragioni di semplificazione il
comma 2 del Decreto dirigenziale del 24 febbraio 1998, che ha approvato il
modello da utilizzare per la comunicazione stabilisce che, se i soggetti che
si avvalgono del beneficio sono piu' di uno, e' sufficiente che uno solo
provveda alla trasmissione del modulo e che il contribuente che non ha
trasmesso il modulo deve indicare il codice fiscale di chi ha provveduto
alla trasmissione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.
In merito al terzo quesito posto dal sig. X Y, in via preliminare si
richiama la Circ. n. 50 del 31 maggio 2001, la quale, all'art. 2.1, precisa
che la finalita' dell'interpello e' quella di "...conoscere il trattamento
tributario di determinati atti, operazioni o iniziative riconducibili
direttamente alla sfera di interessi del soggetto istante".
Inoltre, l'art. 1 del D. M. 26 aprile 2001, n. 209, individua tra i
presupposti necessari per la presentazione dell'istanza di interpello un
interesse personale del contribuente a conoscere il trattamento fiscale di
una determinata disposizione normativa in riferimento a casi concreti e
personali.
In questo caso l'ultimo quesito posto dal sig. X Y concerne una
problematica che interessa una terza persona (il figlio).
Tale quesito quindi non puo' essere oggetto di interpello, ne'
produrne gli effetti tipici, poiche' non e' stato rivolto da un soggetto a
cio' legittimato.
Cio' nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione
prospettata, rappresentando a tale riguardo un parere che non e' produttivo
degli effetti tipici dell'interpello di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212.
L'art. 13 - bis, comma 1, lett. l - ter), del TUIR approvato con DPR
22 dicembre 1986, n. 917, dispone una detrazione dall'imposta lorda di un
importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore Ã
2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998, per la
costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. Il
D.M. n. 311 del 30 luglio 1999 ha definito l'ambito applicativo della
predetta disposizione, precisando che nel concetto di "costruzione
dell'unita' immobiliare", previsto dall'art. 13 - bis, comma l - ter), del
TUIR, devono essere ricondotti tutti quegli interventi realizzati in
conformita' a provvedimenti di abilitazione comunale che autorizzino una
nuova costruzione, compresi quelli di ristrutturazione edilizia previsti
dall'art. 31, comma 1, lett. d) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Al
riguardo, la Circolare n. 95 del 12 maggio 2000 ha precisato che, in tale
ultima ipotesi, si tratta degli interventi, soggetti a concessione edilizia,
volti a trasformare un organismo edilizio preesistente per mezzo di un
insieme sistematico di opere che possono determinare un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso da quello precedente.
Pertanto, il contribuente potra' usufruire anche della detrazione
d'imposta del 19% ai sensi del citato art. 13 - bis del TUIR a condizione
che gli interventi di ristrutturazione da eseguirsi sull'immobile
interessato rientrino nella tipologia elencata dall'art. 31, comma 1, lett.
d), della legge n. 457/1978.
"Perchè la vita è un brivido che vola via, è tutta un equilibrio sopra la follia...”.

Re: Detrazioni 36/55% e "familiare convivente"

#8
CIRCOLARE 121 DEL 1998


Oggetto:
Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre
1997, n. 449. - Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
ripristino delle unita' immobiliari dichiarate o considerate inagibili
in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia
Romagna e Calabria. Ulteriori chiarimenti.

Sintesi:
Con la circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, del Ministero delle finanze e del
Ministero dei lavori pubblici venivano forniti gli opportuni chiarimenti in
merito alle disposizioni riguardanti la detrazione del 41% spettante per le
spese sostenute per taluni interventi di recupero del patrimanio edilizio e di
ripristino delle unita' immobiliari dichiarate inagibili in seguito agli
eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria.
Con la presente circolare integrative vengono forniti ulteriori chiarimenti
per consentire una uniforme applicazione delle disposizioni in questione.

Testo:
1. Premessa.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 13 marzo
1998 sono stati pubblicati i decreti 18 febbraio 1998, n. 41 (concernente il
regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni
per le spese di ristrutturazione edilizia) e 6 marzo 1998 (di approvazione,
con le relative istruzioni, del modulo da utilizzare per trasmettere al Centro
di Servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette la comunicazione
concernente la data di inizio lavori) nonche' la circolare 24 febbraio 1998,
n. 57/E, del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici,
illustrativa delle disposizioni riguardanti la detrazione del 41% spettante
per le spese sostenute per taluni interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di ripristino delle unita' immobiliari dichiarate o considerate
inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia
Romagna e Calabria.
Considerato che, successivamente alla pubblicazione dei citati atti
amministrativi, sono pervenuti alcuni quesiti in merito ad aspetti particolari
che interessano la materia di cui trattasi, con la presente circolare vengono
forniti ulteriori chiarimenti per consentire una uniforme applicazione delle
disposizioni in commento.
2. Soggetti ammessi ad usufruire della detrazione.
Con la richiamata circolare n. 57/E e' stato precisato che la
detrazione ai fini dell'Irpef compete, se hanno sostenuto le spese e queste
sono rimaste effettivamente a loro carico, al possessore o al detentore
dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori e cioe', al proprietario o al
nudo proprietario, al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso,
usufrutto, abitazione), nonche' all'inquilino o al comodatario. E' stato,
inoltre, specificato che tra i possessori dell'immobile sono compresi i soci
di cooperative non a proprieta' indivisa, assegnatari di alloggi anche se non
ancora titolari di mutuo individuale, mentre i soci di cooperative a
proprieta' indivisa, assegnatari di alloggi, sono compresi, tra i detentori
dell'immobile. Nella menzionata circolare e' stato inoltre chiarito che il
possessore o detentore dell'unita' immobiliare residenziale puo' anche
assumere la qualifica di imprenditore individuale, anche agricolo, se
l'immobile relativo all'impresa sul quale vengono realizzati gli interventi
non costituisce bene strumentale per l'esercizio dell'impresa ne' bene alla
cui produzione o al cui scambio e' diretta L'attivita' dell'impresa medesima.
La stessa circolare ha precisato che la detrazione trova, altresi',
applicazione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, che
producono redditi in forma associata (cioe' le societa' semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati nonche'
imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori
individuali con l'ulteriore precisazione che per l'individuazione dei soggetti
che hanno diritto alla detrazione e dell'importo spettante, determinato sulla
base delle quote di partecipazione, si osservano le previsioni contenute nello
stesso articolo 5 del Tuir.
Cio' premesso vengono ora forniti i seguenti ulteriori chiarimenti.
2.1. Familiari conviventi.
La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o
detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purche' ne
sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui
eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). A tale riguardo e'
opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi,
s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre,
chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima e' costituito
dall'essere "un familiare", nel senso sopra chiarito, convivente con il
possessore intestatario dell'immobile.
Non e' richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato e,
pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell'apposito spazio del
modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori che il soggetto che intende
fruire della detrazione deve presentare al centro di servizio competente, ne'
al predetto modulo va allegata alcuna altra documentazione atta a comprovare
tale situazione. Si fa tuttavia presente che la predetta documentazione
(consistente eventualmente anche in una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante i fatti in questione) dovra', invece, essere esibita o
trasmessa in caso di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria. Si
precisa, infine, che nella indicata ipotesi la detrazione compete, ferme
restando le altre condizioni, anche se le abilitazioni comunali risultano
intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente che
fruisce della detrazione.
2.2. Futuro acquirente.
La detrazione compete, nel rispetto di tutte le altre condizioni
previste, anche al promissario acquirente dell'immobile, immesso nel possesso
dell'immobile stesso, qualora detto soggetto esegua, a proprio carico, le
spese per gli interventi agevolabili.
In tale ipotesi, per avere diritto alla detrazione, e' necessario che:
a) sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell'unita'
immobiliare;
b) per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio del
registro competente;
c) gli estremi di registrazione siano indicati nell'apposito spazio del modulo
di comunicazione dell'inizio dei lavori, che il promissario acquirente deve
presentare al centro di servizio competente.
Non e' richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del
promittente venditore cio' in quanto l'autorizzazione stessa puo' ritenersi
implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel
possesso del futuro acquirente. E' appena il caso di precisare che la
detrazione compete soltanto per le spese relative agli interventi di recupero
e di ristrutturazione effettuati sull'unita' immobiliare e che, pertanto, tali
spese devono essere contabilizzate distintamente da quelle relative
all'acquisto dell'unita' immobiliare.
2.3. Opere eseguite da un imprenditore edile su una propria abitazione.
L'imprenditore edile che esegue dei lavori agevolabili su una unita'
immobiliare tenuta a propria disposizione ha diritto alla detrazione del 41%
delle spese sostenute. Al riguardo si precisa che l'articolo 3, comma 3, del
DPR n. 633 del 1972, prevede che costituiscono prestazioni di servizio verso
corrispettivo anche quelle effettuate per uso personale o familiare
dell'imprenditore e, pertanto, nella predetta ipotesi l'imprenditore edile e'
tenuto, ai fini dell'Iva, a quantificare l'importo dei lavori eseguiti secondo
il valore normale e ad emettere la relativa fattura.
Analoga previsione non si rinviene ai fini della determinazione del
reddito d'impresa; infatti l'articolo 53, comma 2, del citato Tuir stabilisce
che tra i ricavi si comprende il valore normale dei beni indicati nel comma 1
dello stesso articolo 53, destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa, mentre in detto articolo non sono menzionate le
prestazioni di servizio rese per le stesse finalita'. Pertanto, considerato
che le predette prestazioni di servizio non rilevano nella determinazione del
reddito d'impresa, ne deriva che le stesse sono indeducibili ai fini del
particolare reddito in quanto non inerenti all'attivita' svolta.
Tanto premesso si ritiene che l'imprenditore in questione ha diritto
alla detrazione del 41% sia relativamente all'acquisto dei materiali
utilizzati per l'esecuzione dei suddetti lavori, sia per le spese sostenute
per il personale impiegato nonche', ovviamente, per le spese di interventi
realizzati da altre imprese.
Per quanto riguarda l'utilizzo di personale della propria impresa, non
e' necessario che le relative spese siano comprovate da un pagamento con
bonifico poiche' l'utilizzo risultera' comunque dalla contabilita' tenuta
dall'imprenditore e dall'emissione della fattura prevista dalla legislazione
Iva.
2.4. Lavori eseguiti in proprio.
Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla
detrazione del 41%, sia pure limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto
dei materiali utilizzati.
2.5. Soci di cooperative a proprieta' divisa e a proprieta' indivisa.
Come gia' detto, hanno diritto alla detrazione del 41% anche i soci di
cooperative, sia a proprieta' divisa, in quanto possessori dell'immobile, che
a proprieta' indivisa, in quanto detentori dell'immobile. Cio' premesso
vengono di seguito forniti ulteriori chiarimenti.
2.5.1. Soci di cooperativa a proprieta' divisa.
I soci di cooperative a proprieta' divisa per gli interventi relativi
alle singole unita' immobiliari possedute devono attenersi alle istruzioni
impartite per i possessori e, quindi, non devono allegare al modulo di
comunicazione della data di inizio dei lavori all'Amministrazione finanziaria
la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori rilasciata dalla
cooperativa.
Per le spese effettuate sulle parti comuni dell'edificio, comprese
quelle di manutenzione ordinaria, il suddetto modulo puo' essere inviato al
Centro di servizio da uno qualunque dei soci ovvero dalla cooperativa. In
quest'ultimo caso, nello spazio del citato modulo riservato all'indicazione
del codice fiscale del condominio deve essere indicato il codice fiscale della
cooperativa. Devono inoltre essere osservate le istruzioni e i chiarimenti
forniti per la realizzazione di opere sulle parti condominiali, essendo
irrilevante la circostanza che non sia formalmente costituito un condominio e
non sia stato nominato un amministratore.
Qualora invece i lavori siano eseguiti direttamente dalla cooperativa,
i pagamenti da parte dei soci alla cooperativa devono avvenire tramite
bonifico; per i lavori relativi alle parti comuni degli edifici, i pagamenti
possono essere effettuati tramite bonifico oltre che dai singoli soci,
direttamente dalla cooperativa se commissionati a terzi e in questo caso i
relativi bonifici possono essere emessi a nome della cooperativa.
Il possesso dell'unita' immobiliare da parte del singolo socio deve
almeno risultare da uno specifico verbale di assegnazione dell'unita'
immobiliare da parte della cooperativa. Per avere diritto alla detrazione, e'
necessario richiedere la registrazione del suddetto verbale della cooperativa
ed indicare i relativi estremi nell'apposito spazio del modulo di
comunicazione all'amministrazione finanziaria dell'inizio dei lavori.
2.5.2. Soci di cooperative a proprieta' indivisa.
Per gli interventi relativi alle singole unita' immobiliari detenute, i
soci di cooperative a proprieta' indivisa devono osservare le istruzioni
impartite per i detentori. Pertanto tali soggetti devono allegare al modulo
di comunicazione della data di inizio dei lavori all'Amministrazione
finanziaria anche la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori
rilasciata dalla cooperativa.
Per le spese effettuate sulle parti comuni dell'edificio, comprese
quelle di manutenzione ordinaria, il suddetto modulo puo' essere inviato al
Centro di servizio da uno qualunque dei soci ovvero dalla cooperativa. In
quest'ultimo caso, nello spazio riservato all'indicazione del codice fiscale
del condominio deve essere indicato il codice fiscale della cooperativa.
Devono inoltre essere osservate tutte le istruzioni e i chiarimenti
forniti per la realizzazione di opere sulle parti condominiali, essendo
irrilevante la circostanza che non sia formalmente costituito un condominio e
non sia stato nominato un amministratore.
Qualora invece i lavori siano eseguiti direttamente dalla cooperativa,
i pagamenti da parte dei soci alla cooperativa devono avvenire tramite
bonifico; per i lavori relativi alle parti comuni degli edifici i pagamenti
possono essere effettuati tramite bonifico oltre che dai singoli soci,
direttamente dalla cooperativa, se commissionati a terzi, e in questo caso i
relativi bonifici possono essere emessi a nome della cooperativa.
La detenzione dell'unita' immobiliare da parte del singolo socio deve
almeno risultare da uno specifico verbale della cooperativa. Per avere diritto
alla detrazione, e' necessario richiedere la registrazione del suddetto
verbale della cooperativa ed indicare i relativi estremi nell'apposito spazio
del modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori.
2.6. Unico proprietario di un intero edificio.
Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e
siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o piu' unita'
immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla
detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette
"Perchè la vita è un brivido che vola via, è tutta un equilibrio sopra la follia...”.

Re: Detrazioni 36/55% e "familiare convivente"

#9
CIRCOLARE 24 DEL 2004

Detrazione da parte del familiare convivente

D. La detrazione compete al familiare convivente soltanto a condizione che
la convivenza sussista nell'immobile nel quale vengono eseguiti i lavori di
ristrutturazione?

R. Come gia' chiarito con la risoluzione n.184 del 12 giugno 2002, perche'
il convivente possa beneficiare della detrazione non e' necessario che
l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione costituisca
l'abitazione principale dell'intestatario dell'immobile e del familiare
convivente, ma e' necessario che i lavori siano effettuati su uno degli
immobili in cui di fatto si esplica la convivenza.
"Perchè la vita è un brivido che vola via, è tutta un equilibrio sopra la follia...”.

#11
Atomik ha scritto::shock: :shock: gu, stasera sei una raccolta normativa :lol: :lol:
già.. :shock: :shock: :shock:
http://photobucket.com/guestlogin?album ... 13/bertok/

Re: Detrazioni 36/55% e "familiare convivente"

#12
guggenheim ha scritto:ma e' necessario che i lavori siano effettuati su uno degli
immobili in cui di fatto si esplica la convivenza.
E questa come la interpreto esattamente? questa e' la chiave di tutto quanto!
Secondo te Gug, e' sufficiente che questa casa fosse intestata a mia mamma e risultasse come "non affittata" al momento della presentazione della domanda a Pescara?

Se interpreto correttamente, in questo modo l'appartamento risulterebbe come seconda casa a disposizione di mia mamma e quindi in teoria si potrebbe avere la convivenza con mio papa' in quel fabbricato?

Correggimi se sbaglio...

PS comunque grazie mille, mi hai dato un'ottimo aiuto per capirne di piu'

Re: Detrazioni 36/55% e "familiare convivente"

#13
marcota ha scritto:
guggenheim ha scritto:ma e' necessario che i lavori siano effettuati su uno degli
immobili in cui di fatto si esplica la convivenza.
E questa come la interpreto esattamente? questa e' la chiave di tutto quanto!
Secondo te Gug, e' sufficiente che questa casa fosse intestata a mia mamma e risultasse come "non affittata" al momento della presentazione della domanda a Pescara?

Se interpreto correttamente, in questo modo l'appartamento risulterebbe come seconda casa a disposizione di mia mamma e quindi in teoria si potrebbe avere la convivenza con mio papa' in quel fabbricato?

Correggimi se sbaglio...

PS comunque grazie mille, mi hai dato un'ottimo aiuto per capirne di piu'
Anch'io ho il dubbio sull'interpretazione. Secondo me (per quel che vale) la tua interpretazione e corretta.
Fatti un giro all'agenzia delle entrate


gu
"Perchè la vita è un brivido che vola via, è tutta un equilibrio sopra la follia...”.