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#2
Ottimo post; il materasso deve entrare nel nomenclatore tariffario ed essere veramente necessario a chi lo acquista.
Sennò al primo controllo multa assicurata, le finanze e non solo ne sono già a conoscenza di questa evasione truffaldina. Dunque evitiamo di dare ai nostri clienti del fumo negli occhi, potrebbero diventare ciechi.
Si può detrarre però bisogna etrare in certi parametri.
Qui di seguito c'è tutto scritto:




Elenco delle Protesi e degli Ausili Tecnici
erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale


E' l'elenco delle Protesi e degli Ausili Tecnici (Dispositivi) diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

II Nomenclatore Tariffario è suddiviso in tre parti:

ELENCO 1

Nomenclatore Tariffario delle prestazioni sanitarie protesiche. Contiene i dispositivi (Protesi, Ortesi e Ausili Tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un Tecnico Ortopedico abilitato. Tali dispositivi sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti e si intendono ceduti in proprietà all'istituto.
Ortesi, Protesi, Busti, Corsetti, Tutori, Calzature. Plantari, Carrozzine, Deambulatori, Sollevatori, ecc.

ELENCO 2

Nomenclatore degli Ausili Tecnici di serie. Contiene i dispositivi (Ausili Tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del Tecnico ortopedico. Tali dispositivi si intendono ceduti in proprietà all'assistito.
Stampelle, Tripodi, Quadripodi, Deambulatori, Carrozzine, Sollevatori, Letti, Materassi, Cuscini e Protezioni antidecubito, Sedie per doccia, Rialzi stabilizzatori per wc, Sacche per colo?oleostomia e urostomia, Pannoloni, Traverse, Bendaggi, ecc.

ELENCO 3

Nomenclatore degli Apparecchi acquistati dalle aziende USL. Contiene gli Apparecchi acquistati direttamente dalle aziende unità sanitarie locali (USL) ed assegnati in uso gratuito.
Respiratore, Ventilatore polmonare, Nebulizzatore, Apparecchio aspiratore, Apparecchio alimentatore, Montascale, ecc.

N. B.
Qualora l'assistito scelga un tipo di dispositivo non incluso nel nomenclatore ma ad esso riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale, l'ASL autorizza la fornitura per un importo non superiore a quello previsto per il dispositivo contemplato in Nomenclatore.



AVENTI DIRITTO

Invalidi civili, di guerra, per servizio, ciechi, sordomuti;
Minori di anni 18 che necessitano di intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente;
Soggetti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della Legge n. 18 del 11 Febbraio 1980 (diritto all'indennità di accompagnamento);
Soggetti in attesa di riconoscimento (certificato di invalidità) cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla Commissione Medica dell'ASL, sia stata riscontrata una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo;
Entero-urostomizzati, laringectomizzati, tracheotomizzati, amputati d'arto, donne che abbiano subito una mastectomia, soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio previa presentazione di certificazione medica;
Soggetti ricoverati in una struttura sanitaria (pubblica o privata) che necessitano di protesi o ausili con carattere di urgenza (contestualmente alla fornitura deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità);
N. B.
1. Agli INVALIDI DEL LAVORO i dispositivi sono erogati dall'INAIL con spesa a proprio carico, secondo indicazioni e modalità stabilite dall'istituto stesso.
2. il RICONOSCIMENTO dell'INVALIDITÀ' è fatto da una apposita Commissione medico?legale dell'ASL (visita di accertamento sanitario).



FORNITORI

Per l'erogazione dei DISPOSITIVI INCLUSI NELL'ELENCO 1:

Ditte iscritte presso il Ministero della Sanità per dispositivi "su misura"
Soggetti autorizzati all'ammissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita che dispongono del Tecnico Ortopedico abilitato.
Per l'erogazione dei DISPOSITIVI INCLUSI NELL'ELENCO 2 E 3:

Le Regioni o le ASL stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche d'acquisto (regolamentate da direttive emanate dalle regioni) sulla base delle quali vengono determinati i prezzi corrisposti dalle ASL per i suddetti dispositivi.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi è subordinata al preliminare svolgimento delle seguenti attività:


1. PRESCRIZIONE

E' redatta da un Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità.

LA PRIMA PRESCRIZIONE DEVE COMPRENDERE:

Diagnosi circostanziata
Indicazione del dispositivo o ausilio prescritto: - descrizione - codice identificativo riportato nel Nomenclatore - eventuali adattamenti necessari
Programma terapeutico di utilizzo
Per gli assistiti in attesa di accertamento di invalidità, la prescrizione deve specificare:

"Soggetto impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"

ALLEGATI:

Fotocopia del certificato di invalidità
Fotocopia della tessera sanitaria
N.B.: Il dispositivo che viene prescritto deve essere attinente alla patologia per la quale è stata rilasciata l'invalidità. In caso di aggravamento delle condizioni riportate nel certificato d'invalidità, l'assistito dovrà richiedere una nuova visita di accertamento e in attesa di ciò il medico sulla prescrizione dichiarerà che "la persona si è aggravata ...".

Prescrizione ed allegati devono sempre essere trasmessi all'ASL di residenza dell'assistito, anche in caso di ricovero presso strutture sanitarie, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell'azienda USL di residenza.


2. AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o dell'ausilio prescritto è rilasciata dall'ASL di residenza dell'assistito.
L'ASL rilascia l'autorizzazione tempestivamente e in caso di prima fornitura entro 20 giorni. L'autorizzazione è tacita se trascorso tale termine.
L'ASL rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax, in caso di ricovero dell'assistito presso strutture sanitarie, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell'ASL di residenza. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'Elenco 1 trascorsi 5 giorni l'autorizzazione si intende concessa.

3. FORNITURE

Le ditte fornitrici di dispositivi ed ausili tecnici sono tenute a rispettare i termini massimi di consegna, previsti nell'allegato 2, dall'acquisizione dell'autorizzazione.
TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA PER DISPOSITIVI DELL'ELENCO 2:

ausili tecnici per l'incontinenza giorni lavorativi -5
ausili tecnici per la funzione visiva giorni lavorativi 50
ausili tecnici per la funzione acustica giorni lavorativi 50
ausili tecnici per la comunicazione giorni lavorativi 50

Ausili tecnici per la funzione motoria
cuscini e materassi antidecubito giorni lavorativi 20
letti a movimentazione manuale giorni lavorativi 20
letti a movimentazione elettrica giorni lavorativi 50


Il fornitore deve fornire dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del presidio erogato
Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi per lui, rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta (firmare e datare l'autorizzazione nell'apposito spazio) da allegare alla fattura trasmessa all'ASL per il rimborso.
Entro il termine di 3 giorni lavorativi i fornitore comunica all'ASL la data di consegna del dispositivo.

4. COLLAUDO

Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione e cioè che il presidio consegnato corrisponda a quello autorizzato.
Il collaudo deve essere effettuato dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa entro 20 giorni dalla data di consegna del dispositivo.
L'ASL invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'assistito a presentarsi per il collaudo.
Il collaudo dei dispositivi erogati ed assistiti non deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio.
Il collaudo si intende effettuato se, trascorsi 20 giorni dalla consegna del dispositivo, il fornitore non abbia ricevuta alcuna comunicazione dall'ASL.
Sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso.


FORNITURE SUCCESSIVE

Una nuova autorizzazione alla fornitura di Dispositivi protesici ed Ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale (rinnovo) è subordinata alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore.
Viene rilasciata quando sussistano le seguenti condizioni:

il presidio è ancora necessario
il presidio precedente non è più idoneo e riparabile
è trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, dalla precedente fornitura come previsto nell'allegato 2 del Nomenclatore Tariffario (es. letto ortopedico 8 anni, materasso antidecubito 5 anni, cuscino antidecubito 3 anni, deambulatori 8 anni, ecc.)
N.B. Per dispositivi forniti agli assistiti minori di 18 anni non si applicano i tempo minimi di rinnovo.

RINNOVO PRIMA DEI TEMPI MINIMI PREVISTI

E' necessaria una dettagliata relazione del medico prescrittore che evidenzi il motivo della sostituzione (es. particolari necessità terapeutiche o riabilitative, modifica dello stato psicofisico dell'assistito).

SMARRIMENTO, ROTTURA, PARTICOLARE USURA, NON RIPARABILITA'

E' necessaria una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o tutore in base alla quale I'ASL può autorizzare per una sola volta la fornitura di un nuovo dispositivo prima che siano decorsi i tempi minimi previsti per il rinnovo.



AUSILI TECNICI DI SERIE

Per ogni voce indicata nel suddetto elenco sono riportati:

Descrizione
Codice di classificazione ISO
Per alcuni ausili (Protezioni antidecubito, sacche e placche per stomie, bendaggi, cateteri, raccoglitori di urina, pannoloni, traverse, ecc.) vengono anche definiti i quantitativi massimi concedibili. Gli Ausili Tecnici di serie qui elencati sono correlati a diverse menomazioni e raggruppati secondo la classificazione ISO:

Ausili per la cura e protezione personale
sedia per wc e doccia, rialzo stabilizzante per wc, ausili per tracheotomia, cannule, guanti, calze e calzature per protesi, coprimoncone, sacche e placche colo?ileo e urostomia, bendaggi idroattivi o gelificanti, cateteri, raccoglitori per urina, pannoloni, ecc.

Ausili per la mobilità personale:
bastoni, stampelle, tripodi, quadripodi, deambulatori, carrozzine, sollevatori, ecc.

Ausili per terapia e addestramento:
cuscini antidecubito, materassi e traverse antidecubito, protezioni antidecubito, ecc.

Mobilia e adattamenti per la casa:
seggioloni, traverse assorbenti, letti ortopedici, ecc.

Ortesi e Protesi:
protesi mammarie

Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione:
video ingranditore ottico, sintetizzatore vocale, comunicatore alfabetico e telefonico, apparecchio fonetico, ecc.



CASI PARTICOLARI

Sulla prescrizione del letto ortopedico e materasso antidecubito, il medico deve dichiarare che "la persona è allettata e non autosufficiente", in quanto tali ausili sono erogabili solo a persone affette da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità.

I cuscini antidecubito sono prescrivibili solo a persone non deambulanti obbligate alla postura seduta senza soluzione di continuità e le protezioni antidecubito a soggetti non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua e/o a postura seduta.

Per la prima prescrizione di bendaggi antidecubito, è necessaria la richiesta del medico dermatologo dell'ASL e sono prescrivibili solo a persone non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua.

Per la richiesta di protesi mammaria alla prescrizione del medico (preferibile quella del chirurgo che ha operato) deve essere allegato il certificato di dimissioni ma non è necessario avere il certificato di invalidità.

Per i minori di 18 anni che necessitano di intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente, non è necessario avere il certificato di invalidità.

Per i soggetti affetti da gravissime disabilità l'ASL può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del Nomenclatore, sulla base di criteri fissati dal Ministero della Sanità.



informazioni
http://www.homecare.unifarm.it
https://www.moro-tendaggi.it

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