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Problema abitabilità

#1
Ciao,
vi espongo il mio quesito/problema:

devono consegnarmi la casa, come da contratto, ad aprile, ma il rogito lo faremo a settembre, immagino per comodità loro, in quanto faranno un "mega" rogito (contestuale al fine lavori) con le consegne che verranno in seguito.
Di conseguenza l'abitabilità l'avremo solo dopo 4 mesi dal momento del rogito, e quindi non potrò fare nessun cambiamento...e qui nasce il problema.
Al piano interrato abbiamo una tavernetta collegata con il garage, che sarà adibita a sala, ma loro la considerano "cantina" e quindi non mi fanno mettere una porta blindata tra garage e cantina fino all'abitabilità.
Il risultato è che basta scassinare il garage e sei subito in casa.
Cosa ne pensate?
E' capitato anche a voi una cosa del genere?

Re: Problema abitabilità

#2
55ty66 ha scritto:Ciao,
vi espongo il mio quesito/problema:

devono consegnarmi la casa, come da contratto, ad aprile, ma il rogito lo faremo a settembre, immagino per comodità loro, in quanto faranno un "mega" rogito (contestuale al fine lavori) con le consegne che verranno in seguito.
Di conseguenza l'abitabilità l'avremo solo dopo 4 mesi dal momento del rogito, e quindi non potrò fare nessun cambiamento...e qui nasce il problema.
Al piano interrato abbiamo una tavernetta collegata con il garage, che sarà adibita a sala, ma loro la considerano "cantina" e quindi non mi fanno mettere una porta blindata tra garage e cantina fino all'abitabilità.
Il risultato è che basta scassinare il garage e sei subito in casa.
Cosa ne pensate?
E' capitato anche a voi una cosa del genere?
Non vedo quale sia il problema, non mi sembra ci siano imposizioni di legge in merito: basta che metti una porta REI blindata direi, perche' la separazione tra box e cantina dovrebbe essere realizzata, per legge, con una REI

#3
In effetti non l'avevo scritto....la porta rei l'hanno predisposta "più avanti", ossia dall'ingresso della scala a chiocciola, che in pratica delimita il piano "cantina" con il primo piano.
La porta che vorrei mettere tra il garage e la "cantina", sarebbe una cosa in più (l'altra l'avrei tolta all'abiitabilità)

#4
55ty66 ha scritto:In effetti non l'avevo scritto....la porta rei l'hanno predisposta "più avanti", ossia dall'ingresso della scala a chiocciola, che in pratica delimita il piano "cantina" con il primo piano.
La porta che vorrei mettere tra il garage e la "cantina", sarebbe una cosa in più (l'altra l'avrei tolta all'abiitabilità)
Continuo a non capire cosa gli cambi per l'abitabilità...

Se io volessi mettermi una porta blindata in camera, perché non dovrebbero darmi l'abitabilità??? :shock:

L'importante credo che sia solo che ci siano alcune porte per dividere alcuni spazi di tipologia diversa (bagni, cantine, soffitte), ma poi il tipo di porte o se ci sono porte in più o in meno (dove si possono togliere) non dovrebbe essere determinante
http://picasaweb.google.com/Woodstock.casanuova

#5
Presentato in comune un progetto, non si può toccare niente fino all'abitabilità(penso anche a livello di materiale). L'impresa lo fa per evitare qualsiasi problema.....
Spero che mi facciano montare la blindata rei ugualmente e poi, magari, smontare....
Comunque, dalle vostre risposte, immagino che non sia capitato a nessuno una cosa simile.
A volte la burocrazia è incredibile....

#6
55ty66 ha scritto:Presentato in comune un progetto, non si può toccare niente fino all'abitabilità(penso anche a livello di materiale). L'impresa lo fa per evitare qualsiasi problema.....
Spero che mi facciano montare la blindata rei ugualmente e poi, magari, smontare....
Comunque, dalle vostre risposte, immagino che non sia capitato a nessuno una cosa simile.
A volte la burocrazia è incredibile....
Beh, cosi' e' spiegata un po' meglio!
La REI deve separare, per legge, il box dall'abitazione.
La tua taverna non e' considerata "abitazione" ma cantina, per cui per legge a quel livello non era necessario inserire gia' la REI. Questo e' il motivo per cui han potuto metterla a livello delle scale di separazione tra i 2 piani.
Effettivamente la casa, ai fini dell'abitabilita', deve corrispondere al disegno presentato, anche per tramezzi e aperture interne quindi non posso che dar ragione all'impresa.
L'alternativa e' accollarti le spese perche' il progettista ti ridisegni il tutto da presentare al comune (si chiamano "varianti in corso d'opera").
Per la faccenda dell'abitabilita' entriamo nel complesso: il ns geometra mi ha appena aggiornato sull'argomento...
Il fatto che la casa sia a norma di abitabilita' lo autocertifichi tu (impresa venditrice o proprietario, a seconda dei casi) consegnando gli incartamenti di "chiusura cantiere".
Poi, per 6 mesi vige la regola del silenzio-assenso, per cui se entro 6 mesi non escono a controllare la tua casa e' automaticamente dichiarata abitabile.
La novita' e' che il geometra mi ha detto che, giusto il mese scorso, a distanza di 3 anni i vigili sono andati a controllare la casa di un suo cliente per verificarne la regolarita' ai fini abitativi... questo mi sembra tanto strano pero'... qualcuno ne sa qualcosa?

#7
marcota ha scritto: Poi, per 6 mesi vige la regola del silenzio-assenso, per cui se entro 6 mesi non escono a controllare la tua casa e' automaticamente dichiarata abitabile.
Mi rispondo da solo, il silenzio-assenso e' per un periodo di 60 giorni e non 6 mesi
marcota ha scritto:La novita' e' che il geometra mi ha detto che, giusto il mese scorso, a distanza di 3 anni i vigili sono andati a controllare la casa di un suo cliente per verificarne la regolarita' ai fini abitativi... questo mi sembra tanto strano pero'... qualcuno ne sa qualcosa?
Ho trovato, effettivamente e' cosi'... (udite udite) un regio decreto del 1934 (si parla di podesta') lascia la possibilita' di revocare l'abitabilita' di un edificio o di una abitazione in qualsiasi momento, anche dopo 10 anni

#9
spero di fare cosa gradita...(ammazza che buona che sono!!) :lol:

da D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia



TITOLO III - Agibilità degli edifici

Capo I - Certificato di agibilità

Art. 24 (L) - Certificato di agibilità
(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)

1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità
(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)

1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.


insomma come già detto da marcota....