ehm...stropa...anche i miei 6 venditori han detto la stessa cosa.
ma...siccome pure tu non sei fesso...
vatti a leggere on line TUTTO quello che c'è scritto...e poi dimmi che ne pensi
tra l'altro anche teomomo che è venditore ma qui dentro non vende ma consiglia...ha esposto le mie stesse perplessità...
#17
L'acquisto dei alcuni fra i prodotti TEMPUR, quali: Materassi, Guanciali cervicali, Supporti Posturali, in base alla normativa fiscale in vigore in materia, consente la detrazione d'imposta come spese sanitarie (art. 15, lett. c, del DPR 917/86) in quanto i prodotti in questione rientrano nel nomenclatore delle protesi di cui al D.M. 332/99.
Pertanto, la spesa da Voi sostenuta, persona fisica, per i prodotti sopra elencati, potrà essere detratta come spesa sanitaria del 19% (per la parte che supera la franchigia di Euro 129.11 da applicarsi sull'ammontare complessivo delle spese sanitarie sostenute) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce l'acquisto.
Vi ricordiamo che per poter usufruire di tale agevolazione dovranno essere rispettate solo alcune condizioni:
Prescizione su carta intestata del medico curante (C.T. 9.05.1988, n. 118);
IMPORTANTE : in alternativa alla prescrizione medica si può presentare un'autocertificazione. La firma dell'autocertificazione può NON ESSERE autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del contribuente.
Il documento di spesa: fattura con codice fiscale intestata al contribuente cui si riderisce la spesa, oppure scontrino fiscale; la documentazione va mantenuta insieme alla dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni .
Pertanto, la spesa da Voi sostenuta, persona fisica, per i prodotti sopra elencati, potrà essere detratta come spesa sanitaria del 19% (per la parte che supera la franchigia di Euro 129.11 da applicarsi sull'ammontare complessivo delle spese sanitarie sostenute) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce l'acquisto.
Vi ricordiamo che per poter usufruire di tale agevolazione dovranno essere rispettate solo alcune condizioni:
Prescizione su carta intestata del medico curante (C.T. 9.05.1988, n. 118);
IMPORTANTE : in alternativa alla prescrizione medica si può presentare un'autocertificazione. La firma dell'autocertificazione può NON ESSERE autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del contribuente.
Il documento di spesa: fattura con codice fiscale intestata al contribuente cui si riderisce la spesa, oppure scontrino fiscale; la documentazione va mantenuta insieme alla dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni .
#18
Stropagio ha scritto:L'acquisto dei alcuni fra i prodotti TEMPUR, quali: Materassi, Guanciali cervicali, Supporti Posturali, in base alla normativa fiscale in vigore in materia, consente la detrazione d'imposta come spese sanitarie (art. 15, lett. c, del DPR 917/86) in quanto i prodotti in questione rientrano nel nomenclatore delle protesi di cui al D.M. 332/99.
Pertanto, la spesa da Voi sostenuta, persona fisica, per i prodotti sopra elencati, potrà essere detratta come spesa sanitaria del 19% (per la parte che supera la franchigia di Euro 129.11 da applicarsi sull'ammontare complessivo delle spese sanitarie sostenute) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce l'acquisto.
Vi ricordiamo che per poter usufruire di tale agevolazione dovranno essere rispettate solo alcune condizioni:
Prescizione su carta intestata del medico curante (C.T. 9.05.1988, n. 118);
IMPORTANTE : in alternativa alla prescrizione medica si può presentare un'autocertificazione. La firma dell'autocertificazione può NON ESSERE autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del contribuente.
Il documento di spesa: fattura con codice fiscale intestata al contribuente cui si riderisce la spesa, oppure scontrino fiscale; la documentazione va mantenuta insieme alla dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni .
L'acquisto dei alcuni fra i prodotti TEMPUR, quali: Materassi, Guanciali cervicali, Supporti Posturali, in base alla normativa fiscale in vigore in materia, consente la detrazione d'imposta come spese sanitarie (art. 15, lett. c, del DPR 917/86) in quanto i prodotti in questione rientrano nel nomenclatore delle protesi di cui al D.M. 332/99.
Pertanto, la spesa da Voi sostenuta, persona fisica, per i prodotti sopra elencati, potrà essere detratta come spesa sanitaria del 19% (per la parte che supera la franchigia di Euro 129.11 da applicarsi sull'ammontare complessivo delle spese sanitarie sostenute) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce l'acquisto.
Vi ricordiamo che per poter usufruire di tale agevolazione dovranno essere rispettate solo alcune condizioni:
Prescizione su carta intestata del medico curante (C.T. 9.05.1988, n. 118);
IMPORTANTE : in alternativa alla prescrizione medica si può presentare un'autocertificazione. La firma dell'autocertificazione può NON ESSERE autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del contribuente.
Il documento di spesa: fattura con codice fiscale intestata al contribuente cui si riderisce la spesa, oppure scontrino fiscale; la documentazione va mantenuta insieme alla dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni .
#22
Guarda non credo nel complotto dei venditori Tempur e affini...associati.rananera ha scritto:mavà?!
ok, allora forte di questo andrò massiccia con le carte in mano...e speriam bene.
(non trovo quella postilla incriminata ma la ricordo assai bene, sigh)
Il prox viaggio alle Maldive, proverò a detrarlo per curarmi dallo stress.
Mi sembra lecito
#23
...seriamente...io invece sì.Guarda non credo nel complotto dei venditori Tempur e affini...associati.
devon venderti una roba costosissima...devono esser pronti a convincerti in tutti modi.
se ti vedon tentennante anche davanti ai presunti benefici derivati dall'uso...si giocan la carta del: tanto poi detrae ...
eccolo un sacro link:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... one+tempur
#24
L'avevo letto.rananera ha scritto:...seriamente...io invece sì.Guarda non credo nel complotto dei venditori Tempur e affini...associati.
devon venderti una roba costosissima...devono esser pronti a convincerti in tutti modi.
se ti vedon tentennante anche davanti ai presunti benefici derivati dall'uso...si giocan la carta del: tanto poi detrae ...
eccolo un sacro link:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... one+tempur
Guarda dormo sogni tranquilli, se putacaso così non fosse, mi faccio restituire il 19% dal venditore, pena comparizione davanti al giudice.
Lo avrei preso anche senza detrazione il materasso... ma non sopporterei l'inganno.
#25
l'inganno legalizzato haimè temo sia poco impugnabile...
loro ti informano che è detraibile.
non son tenuti a dirti TUTTO sulla detraibilità...quello sta a te o al tuo commercialista.
diciamo che è un po' la solita trovata all'italiana...dire e non dire, informare solo su ciò che conviene loro ecc...
marò se riuscissi davvero a farmi detrarre quel 19% su di una cifra totale che manco ho speso...qui mi dovrete fare un monumento al risparmio, altrochè!!!
loro ti informano che è detraibile.
non son tenuti a dirti TUTTO sulla detraibilità...quello sta a te o al tuo commercialista.
diciamo che è un po' la solita trovata all'italiana...dire e non dire, informare solo su ciò che conviene loro ecc...
marò se riuscissi davvero a farmi detrarre quel 19% su di una cifra totale che manco ho speso...qui mi dovrete fare un monumento al risparmio, altrochè!!!
#26
> Quando si possono detrarre i materassi
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Quando si possono detrarre i materassi
Un utile chiarimento fornito da una Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, sulla possibilità di detrarre dalle tasse, come spese sanitarie, gli acquisti dei materassi. Tipologie, caratteristiche tecniche e la documentazione necessaria
Materasso antidecubito
Materasso antidecubito«Quando e a quali condizioni i materassi possono essere considerati protesi ai sensi del Decreto Ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, al fine di fruire della detrazione per spese sanitarie, di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR [Testo Unico delle Imposte sui Redditi, N.d.R.], e qual è la documentazione che il contribuente deve possedere per poter fruire legittimamente di tale beneficio?».
A questa interpellanza della Federazione ALFA (Accordo Libero Federativo tra Associazioni), ha risposto l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 11 del 26 gennaio scorso, fornendo un utile chiarimento.
«Si fa presente - leggiamo nella Risoluzione - che ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie per le quali spetta la detrazione, di cui al richiamato art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, con la circolare n. 25 del 6 febbraio 1997, che ove risulti dubbio l'inquadramento di una spesa in una delle tipologie elencate nell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche [grassetti nostri in questa e nelle successive citazioni, N.d.R.]».
Ma per quanto riguarda in particolare le protesi? «Il D.M. n. 332 del 27 agosto 1999 - precisa ancora la Risoluzione - emanato dal Ministero della sanità, elenca, nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi), tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale, gli ausili antidecubito, nei quali rientrano anche i materassi e le traverse antidecubito. In particolare il decreto fa riferimento agli "ausili antidecubito idonei all'utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse)"».
Importante è però individuare le caratteristiche tecniche necessarie per aver diritto alla detrazione: «Il decreto - continua la Risoluzione riferendosi sempre al DM 332 del 27 agosto 1999 - specifica che gli stessi [gli ausili di cui si parla, N.d.R.] devono essere costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capilarre prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie. Ne consegue che relativamente ai materassi, l'acquisto può essere assistito dalla detrazione per spese sanitarie solo se i materassi stessi presentino le caratteristiche tipologiche sopra richiamate, atte a consentire la riconduzione alla categoria dei materassi antidecubito».
Per quanto riguarda infine la documentazione necessaria per fruire della detrazione, «si fa presente - conclude la Risoluzione - che in linea generale occorre che il contribuente sia in possesso della prescrizione del medico. Peraltro, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore».
(S.B.)
http://www.superando.it/content/view/1786/121/
Ti fornisco la mia interpretazione, seria.
Si può detrarre. E' palese.
E' l'articolo che è detraibile, avendone le specifiche tecniche.
Tralaltro potrei pure regalarlo, quindi secondo me, nemmeno l'autocertificazione o la prescrizione medica è necessaria.
Anche se è meglio farla.
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Quando si possono detrarre i materassi
Un utile chiarimento fornito da una Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, sulla possibilità di detrarre dalle tasse, come spese sanitarie, gli acquisti dei materassi. Tipologie, caratteristiche tecniche e la documentazione necessaria
Materasso antidecubito
Materasso antidecubito«Quando e a quali condizioni i materassi possono essere considerati protesi ai sensi del Decreto Ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, al fine di fruire della detrazione per spese sanitarie, di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR [Testo Unico delle Imposte sui Redditi, N.d.R.], e qual è la documentazione che il contribuente deve possedere per poter fruire legittimamente di tale beneficio?».
A questa interpellanza della Federazione ALFA (Accordo Libero Federativo tra Associazioni), ha risposto l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 11 del 26 gennaio scorso, fornendo un utile chiarimento.
«Si fa presente - leggiamo nella Risoluzione - che ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie per le quali spetta la detrazione, di cui al richiamato art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, con la circolare n. 25 del 6 febbraio 1997, che ove risulti dubbio l'inquadramento di una spesa in una delle tipologie elencate nell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche [grassetti nostri in questa e nelle successive citazioni, N.d.R.]».
Ma per quanto riguarda in particolare le protesi? «Il D.M. n. 332 del 27 agosto 1999 - precisa ancora la Risoluzione - emanato dal Ministero della sanità, elenca, nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi), tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale, gli ausili antidecubito, nei quali rientrano anche i materassi e le traverse antidecubito. In particolare il decreto fa riferimento agli "ausili antidecubito idonei all'utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse)"».
Importante è però individuare le caratteristiche tecniche necessarie per aver diritto alla detrazione: «Il decreto - continua la Risoluzione riferendosi sempre al DM 332 del 27 agosto 1999 - specifica che gli stessi [gli ausili di cui si parla, N.d.R.] devono essere costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capilarre prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie. Ne consegue che relativamente ai materassi, l'acquisto può essere assistito dalla detrazione per spese sanitarie solo se i materassi stessi presentino le caratteristiche tipologiche sopra richiamate, atte a consentire la riconduzione alla categoria dei materassi antidecubito».
Per quanto riguarda infine la documentazione necessaria per fruire della detrazione, «si fa presente - conclude la Risoluzione - che in linea generale occorre che il contribuente sia in possesso della prescrizione del medico. Peraltro, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore».
(S.B.)
http://www.superando.it/content/view/1786/121/
Ti fornisco la mia interpretazione, seria.
Si può detrarre. E' palese.
E' l'articolo che è detraibile, avendone le specifiche tecniche.
Tralaltro potrei pure regalarlo, quindi secondo me, nemmeno l'autocertificazione o la prescrizione medica è necessaria.
Anche se è meglio farla.
:p
#28La detraibilità è per chi ha problemi fisici..come dice il nomenclatore.
.....'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capilarre prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine ......SOGGETTI A MOBILITA' RIDOTTA dunque
Infatti quest'anno da quanto ho sentito ci saranno dei controlli.
Chi risponderà sarà il privato; il commercialista fa solo quello che viene chiesto dal privato in questo caso e non è perseguibile.
ciao ciao
.....'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capilarre prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine ......SOGGETTI A MOBILITA' RIDOTTA dunque
Infatti quest'anno da quanto ho sentito ci saranno dei controlli.
Chi risponderà sarà il privato; il commercialista fa solo quello che viene chiesto dal privato in questo caso e non è perseguibile.
ciao ciao
https://www.moro-tendaggi.it
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Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
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Re: :p
#29A mio parere no.teomomo ha scritto:La detraibilità è per chi ha problemi fisici..come dice il nomenclatore.
.....'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capilarre prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine ......SOGGETTI A MOBILITA' RIDOTTA dunque
Infatti quest'anno da quanto ho sentito ci saranno dei controlli.
Chi risponderà sarà il privato; il commercialista fa solo quello che viene chiesto dal privato in questo caso e non è perseguibile.
ciao ciao
Importante è però individuare le caratteristiche tecniche necessarie per aver diritto alla detrazione
Qui si parla di caratteristiche per rientrare nei parametri, non dei soggetti
che lo possono detrarre.
Altro esempio.
Se lo comprassi per mia nonna, figlio, parente, amico.
Dovrei presentare un certificato che attesta cosa?
Che differenza c'è tra le lenti e un materasso?
Certo non è chiarissimo.
Per quanto riguarda i controlli...è un pò una barzelletta.
Per i 730 dei lavoratori dipendenti, sono a campione e rarissimi.
Effettivamente il personale dell'agenzia delle entrate ha ben più grossi
buchi neri da scovare, dei "furfanti" che detraggono un materasso.
p.s. Io ho la p.i.
:p
#30Comunque meglio non pubblicizzare nel forum che si ha usufruito di questa detrazione personalmente se non si ha ben chiaro se la cosa è perfettamente apposto...
ciao ciao
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