Ci sarà pure una legge che regolamenta l'iscrizione all'anagrafe di un nuovo nato, no? Chi mi aiuta a trovarla (sono proprio imbranata, non ci riesco)?
In particolare vorrei sapere se esiste il modo di inserire un secondo nome senza che poi compaia (per non obbligare Beatrice a firmare con 2 nomi, da grande, il primo è già sufficientemente lungo).
Sapevo che prima bastava inserire la virgola, ma pare che ora non sia più così. Vorrei leggermi la legge...
#2
Purtroppo non so aiutarti riguardo alla legge però ti posso confermare che il discorso della virgola non c'è +, quindi se la registri con 2 nomi dovrà firmare con entrambi
Le mie sorelle hanno fatto 2 scelte diverse a riguardo:
- una ha registrato all'anagrafe il figlio con un solo nome, mentre l'ha battezzato con 3 nomi (o quatto )
- l'altra ha registrato la bambina all'anagrafe con 2 nomi e la battezzerà con 3 (non si fanno mancare niente le mie sorelle )
Io, avendo scelto un nome lungo (mio marito ha un cognome di 3 lettere) gliene ho dato uno solo
Le mie sorelle hanno fatto 2 scelte diverse a riguardo:
- una ha registrato all'anagrafe il figlio con un solo nome, mentre l'ha battezzato con 3 nomi (o quatto )
- l'altra ha registrato la bambina all'anagrafe con 2 nomi e la battezzerà con 3 (non si fanno mancare niente le mie sorelle )
Io, avendo scelto un nome lungo (mio marito ha un cognome di 3 lettere) gliene ho dato uno solo
#8
Ecco, dal MP che mi ha mandato la super-Kali!!!alice7 ha scritto:Kali perchè non posti gli estremi della legge, anche a me interessa, altrimenti mi tocca far la fatica di cercarmela
d.P.R. n. 396/2000
art 34-35-36
Art. 34
Limiti all'attribuzione del nome
1. è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.
Art. 35
Nome
1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe.
Art. 36 (note)
Indicazioni sul nome
1. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
2. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.
3. La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell'atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
#9
grazie LorenaLorena ha scritto:Ecco, dal MP che mi ha mandato la super-Kali!!!alice7 ha scritto:Kali perchè non posti gli estremi della legge, anche a me interessa, altrimenti mi tocca far la fatica di cercarmela
d.P.R. n. 396/2000
art 34-35-36
Art. 34
Limiti all'attribuzione del nome
1. è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.
Art. 35
Nome
1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe.
Art. 36 (note)
Indicazioni sul nome
1. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
2. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.
3. La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell'atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
#12
Non so se nel frattempo abbiano modificato le norme di attribuzione del nome ma, noi, alle ns. fglie abbiamo dato IL NOME CCC VVV, pertanto loro si chiamano (e dovranno firmare) con tutti due i nomi (ci maledicono già dalla Prima elementare!).
Nel caso avessimo scelto I NOMI CCC VVV, CCC sarebbe stato il loro nome VVV solo un nome che, ai fini dell'anagrafe, non sarebbe risultato neppure sulla carta di identità; le mie figlie sono nate nel 1993 e nel 1996....
Anche io ho ricevuto (nei lontani anni '60) due nomi dai miei genitori ma non ti dico la confusione tra CF, carta identità e patente (nonché diplomi, carte scolastiche e altro...) fino a quando (con una legge penso di qualche anno fa) ho potuto scegliere quale nome avere definitivamente (ed io ho scelto il dome doppio).
Spero di esserti stata d'aiuto, anche se non so se queste modalità di attribuzione siano ancora valide...
Comunque, nonstante tutto, io - nonstante le rimostranze delle mie figlie - darei loro di nuovo Due nomi!
Ciao
Nel caso avessimo scelto I NOMI CCC VVV, CCC sarebbe stato il loro nome VVV solo un nome che, ai fini dell'anagrafe, non sarebbe risultato neppure sulla carta di identità; le mie figlie sono nate nel 1993 e nel 1996....
Anche io ho ricevuto (nei lontani anni '60) due nomi dai miei genitori ma non ti dico la confusione tra CF, carta identità e patente (nonché diplomi, carte scolastiche e altro...) fino a quando (con una legge penso di qualche anno fa) ho potuto scegliere quale nome avere definitivamente (ed io ho scelto il dome doppio).
Spero di esserti stata d'aiuto, anche se non so se queste modalità di attribuzione siano ancora valide...
Comunque, nonstante tutto, io - nonstante le rimostranze delle mie figlie - darei loro di nuovo Due nomi!
Ciao
"il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce"
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