I soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi che rientrano nel campo di applicazione dell’IVA devono emettere la fattura.
La fattura può avere anche la forma di nota, conto, parcella e simili,
purché presenti gli elementi richiesti obbligatoriamente ai fini della fattura. Pertanto, se il contribuente emette un documento qualificandolo come avviso di parcella, ma avente tutte le caratteristiche della fattura e, quindi, anche con l’indicazione separata dell’IVA, questo documento dovrà essere trattato come una normale fattura.
Se la fattura viene emessa per una prestazione/fornitura non eseguita dovrai rispedirgli l'originale a mezzo raccomandata motivando che la fattura non doveve essere emessa in quanto nessun lavoro è stato eseguito...
Se tu fossi un po' cattiva, potresti mandare copia della lettera anche alla banca d'appoggio che ha indicato per il pagamento... qualora lui emetta fatture false per chiedere un anticipo in banca, verrebbe "beccato" in pieno
ELEMENTI OBBLIGATORI
RIFERIMENTO NORMATIVO
Dati identificativi
- dei soggetti tra cui è svolta
l’operazione
- del rappresentante fiscale
- della stabile organizzazione
- ditta, denominazione o ragione
sociale;
- residenza o domicilio;
- partita IVA del cedente o prestatore1
- ubicazione
articolo 21, comma 2, lettera a), innovata dal Dlgs n. 52
Dati identificativi del bene e della prestazione
- natura
- qualità
- quantità
articolo 21, comma 2, lettera b), non modificata dal Dlgs n. 52
Ammontare dei corrispettivi e degli importi che partecipano alla base imponibile
valore normale2 dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, n. 2
(soggetti ad aliquota più elevata)
articolo 21, comma 2, lettera c), non modificata dal Dlgs n. 52
Altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
valore normale, ossia il prezzo di mercato (che non concorrono a formare la base imponibile)
articolo 21, comma 2, lettera d), non modificata dal Dlgs n. 52
Dati relativi all’operazione
aliquota, imposta e imponibile arrotondati al centesimo di euro, in considerazione del mutato corso legale (lira - euro)
articolo 21, comma 2, lettera e), innovata dal Dlgs n. 52
Cessionario o committente debitore d’imposta in luogo del cedente – (reverse charge o autofattura)
- numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio
- relativa norma di riferimento (comunitaria o nazionale)
articolo 21, comma 2, lettera f), introdotta dal Dlgs n. 52
Cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi3
data delle prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri,
numero dei chilometri percorsi,
delle ore navigate e delle ore volate
articolo 21, comma 2, lettera g), introdotta dal Dlgs n. 52
Soggetto che ha compilato la fattura
annotazione che la fattura è stata compilata da parte del cliente o, per conto del cedente o prestatore, da parte di un terzo
articolo 21, comma 2, lettera h), introdotta dal Dlgs n. 52
Operazioni soggette ad aliquote diverse
indicazione separata, per ciascuna aliquota applicabile di:
natura, qualità, e quantità, corrispettivi e gli altri dati necessari per determinare la base imponibile, imponibile e imposta
articolo 21, comma 3, innovato dal Dlgs n. 52
Fattura compilata in lingua straniera
traduzione in lingua nazionale a richiesta dell’Amministrazione finanziaria
articolo 21, comma 3, innovato dal Dlgs n. 52
Valuta
importi in qualsiasi valuta, purché l’imposta sia indicata in euro
articolo 21, comma 3, innovato dal Dlgs n. 52
Fattura cosiddetta “differita”, (ossia emessa in un momento diverso da quello della consegna o spedizione del bene)
estremi del documento (di trasporto o altro idoneo ad individuare gli autori dell’operazione) da cui risulta l’operazione stessa
articolo 21, comma 4, innovato dal Dlgs n. 52
Operazioni non soggette, non imponibili, esenti, assoggettate al regime del margine
indicazione che trattasi di una operazione tra quelle elencate, riferimento normativo (comunitario o nazionale)
articolo 21, comma 6, innovato dal Dlgs n. 52
1 Al fine di rendere coerente il dettato letterale della norma con le nuove disposizioni concernenti l’emissione della fattura, non viene più fatto riferimento al “soggetto emittente”, bensì al “cedente o prestatore”, posto che il soggetto incaricato a emettere la fattura potrebbe essere il cliente o un terzo non direttamente coinvolto nell’operazione di cessione o prestazione
2 Si rammenta che per “valore normale” dei beni si intende il prezzo o il corrispettivo normalmente praticato per i beni e servizi similari che, nel momento e nel luogo in cui l’operazione viene effettuata, si trovano nel medesimo stadio di commercializzazione e le cui parti contraenti sono tra loro in condizioni di libera concorrenza. Pertanto, la base di applicazione dell’Iva risulta diversa a seconda che il cedente sia il produttore, il grossista ovvero il dettagliante, evitando che la stessa sia influenzata da eventuali rapporti di dipendenza commerciale o finanziaria esistenti tra le parti
3 Cfr.: articolo 38, comma 4, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427