Premetto che il mio cervello in questo momento sta da un'altra parte del codice.....
art 1119- le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino
l'art 1118 ti dice che ciascun condomino ha diritto sulle parti comuni in proporzione al valore del piano, e se anche rinuncia ai diritti su quella parte non può sottrarsi alle spese di manutenzione....
quindi nell'atto di vendita dei tuoi vicini non c'è menzionato l'uso delle parti comuni, ma nonostante questo loro ne hanno diritto se quella parte gli serve per accedere al loro appartamento e non c'è un altro passaggio, penso basti un integrazione del loro contratto fatta da un notaio....ma mi domando quando hanno acquistato il notaio dove guardava?
Facciamo un es. ci sono due portoni, uno porta ai garage l'altro agli appartamenti, tu avendo anche il garage hai diritti su entrambe le rampe di scale, loro solo su quella che conduce ai loro appartamenti, se così non è io farei fare un integrazione, ma la colpa più che del venditore mi sembra del notaio