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#211
alice7 ha scritto:
tidelady ha scritto:
fabi76 ha scritto: Si ma gli anni che passano per la fecondazione assistita, e quest'ultima poi (scusate l'ignoranza) è mutuabile?



si è mutuabile anche se i costi sono elevatissimi ugualmente :roll:

in tutti i casi per l'adozione, in Italia (per bimbi italiani) non esiste... o meglio la si chiama così in teoria, in pratica è un affidamento, ossia che se la mamma naturale un domani si sveglia una mattina e decide che rivuole suo figlio.. tuo figlio adottivo potrebbe tornare con la sua mamma naturale

l'unica certezza, sarebbe con bimbi stranieri.. i tempi sono anche più veloci.. ma si parla di circa 2 anni :roll:

ne ho parlato con mio marito, lui è contrario all'adozione, non perchè non sarebbe figlio suo, ma perchè non sarebbe pronto psicologicamente a reggere il peso di crescere un bimbo non suo, l'idea che un domani potrei rimanere incinta, avrebbe paura a non essere in grado di crescere entrambi con lo stesso amore.
un conto se mi avrebbero detto che io non posso avere figli, allora la cosa sarebbe diversa, ma io la possibilità di concepire in teoria ce l'ho... :wink:
spero ogni sera prima di addormentarmi, ogni mattina appena sveglia, ogni sguardo che poso su un bimbo che questa teoria diventi realtà... tutto questo da ... :roll: 20 mesi
Ma chi ti ha detto questa cosa?? :shock: Non è assolutamente vera, dal momento in cui il tribunale sancisce l'adozione il figlio diviene tuo a tutti gli effetti
Per quanto riguarda le paure di tuo marito sono comprensibili, ma l'amore che si prova per i bambini sorprende, sono sicura che anche per lui non ci sarebbe alcuna differenza, ma è una scelta che ognuno deve fare consapevolmente
Ecco qualcosa non mi tornava, la signora di cui vi ho parlato lo ha adottao il bimbo (tra l'altro non ha nemmeno 3 anni per cui non è un adolescente ed è sanissimo). E' vero io amo a dismisura i bimbi che tiene mia mamma (fa la baby sitter a due bimbi nostri vicini di casa da 8 anni)
http://album.alfemminile.com/album/see_343116/Casa.html
psw:casa

http://album.alfemminile.com/album/see_ ... monio.html
psw:20080411
[img]http://img175.ImageShack/img175/901/cipollinoliberosf6.gif[/img]

#212
ho chiesto meglio al mio collega :wink:

mi ha detto che in Italia ti viene dato (dopo che hai fatto la trafila di anni per l'adozione) per un anno, o due, o oltre (dipende dagli assistenti sociali) il bimbo in affidamento, il che vuole dire che in ogni momento il bimbo ti può essere tolto, o perchè la mamma biologica lo rivuole o perchè gli assistenti sociali non lo ritengono adatto a te...
questa cosa non è giusta!
io aspetto anni per avere un bimbo, che provvedano in questi anni di attesa a rendersi conto che il bimbo è adatto o meno a me. non che me lo danno per 2 anni e poi me lo tolgono :shock: :evil: :roll:
capisco benissimo che i bimbi adottabili possono avere problemi, tocca agli assitenti sociali essere in grado di stabilire se un bimbo è adatto a noi, la famiglia adottiva con l'aiuto degli assistenti sociali deve capire se sono o no dei bravi genitori.. ma NON dopo 1 o 2 o 3 anni di affidamento :roll:
io aspetto anni per avere un bimbo, riesco ad averlo, e dopo 2 anni se ritengono loro che non sono idonea mi viene tolto :shock:
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011

Si può anche morire per certe carezze...
perché la vita è morire per certe cose non dette

#213
Scusa se insisto ma l'argomento lo conosco molto bene giuridicamente.
L'affidamento preadottivo dura un anno durante il quale viene valutato il rapporto tra il bambino e la famiglia, non è che si divertono a togliertelo, ma può capitare che la convivenza non sia facile o che sia addirittura la famiglia stessa a non trovarsi bene con il bambino, siccome si tratta di un inserimento difficile, si fa di tutto per tutelare il minore, quello che è più importante per la legge è il bene del bambino, non credere che sia così frequente che gli assistenti interrompino l'affidamento.
Finito il periodo di osservazione il tribunale sancisce l'adozione, che rende il bambino tuo a tutti gli effetti.
La madre naturale ha un termine per riconoscere il bambino, mi sembra che sia un mese dall'abbandono (ora controllo)
Utente gemellata con Abigaille e Boo

#214
alice7 ha scritto:Scusa se insisto ma l'argomento lo conosco molto bene giuridicamente.
La madre naturale ha un termine per riconoscere il bambino, mi sembra che sia un mese dall'abbandono (ora controllo)
si per favore
fammi sapere che mi interessa :wink:

capisco che nn si divertono, mica dico questo... solo che trovo assurdo dover aspettare anni e solo dopo si preoccupano se è adatto a te o no :roll: non è mica sensata la cosa :roll:
comunque il collega è sicuro che gli assistenti sociali gli abbiano detto che il periodo di affidamento può protarsi per 2 anni o anche più se ritengono la cosa incerta!
se riesci e se puoi ... tempo permettendo controlla anche questa cosa :wink:
grazie :D
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011

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#215
l.149/01
Art. 23. – 1. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

«Art. 25. – 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Utente gemellata con Abigaille e Boo

#216
grazie alice! ora è più chiaro anche per me :D :wink:
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011

Si può anche morire per certe carezze...
perché la vita è morire per certe cose non dette

#217
Per quanto riguarda lo stato di adottabilità
Art. 15. – 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all’articolo 17


Art. 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d’ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi


Art. 21. – 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell’articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato


Il tribunale apre la procedura di adottabilità, contro cui i genitori naturali possono fare ricorso, la procedura è sempre soggetta a revisione, nel caso in cui si noti un cambiamento delle condizioni che hanno portato alla dichiarazione (l'intendo è pur sempre quello di preservare il bambino e il legame con la famiglia naturale se possibile)
Nel caso in cui ci sia un affidamento preadottivo lo stato di adottabilità non può essere rivisto, perchè quello che conta è la stabilità del minore
Utente gemellata con Abigaille e Boo

#218
alice7 ha scritto:l.149/01
Art. 23. –
...
».
E' il cosiddetto "rischio giuridico" che non esiste nell'adozione internazionale, giusto?

#219
Ecco l'ultima cosa che ti diceva, il termine per il ripensamento della madre che non ha riconosciuto il bambino alla nascita in ospedale, come vedi anche questo non influenza l'affidamento preadottivo, una volta che il bambino viene affidato può essere tolto solo perchè ci sono problemi fra genitori affidatari e bambino

Art. 11. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi semprechè nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purchè sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità. Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma. Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.
Utente gemellata con Abigaille e Boo

#220
Cla' ha scritto:
alice7 ha scritto:l.149/01
Art. 23. –
...
».
E' il cosiddetto "rischio giuridico" che non esiste nell'adozione internazionale, giusto?
L'adozione a rischio giuridico è una disponibilità che la coppia da ad prendere in affidamento il minore durante il periodo in cui non è stata ancora dichiarato lo stato di adottabilità. In questo caso quindi il bambino può ritornare con la famiglia d'origine alla fine del procedimento, ma la coppia affidaria sa a cosa và incontro nel momento in cui dà la sua disponibilità a questo tipo di affidamento. Nel caso in cui venga dichiarato adottabile, rimane con la famiglia affidataria.

Con la l.184/83, modificata dalla 149/2001, è cambiato il presupposto dell'adozione, che non è fatta nell'interesse della famiglia e di garantire la discendenza, ma solo ed esclusivamente nell'interesse di un minore ad avere una famiglia. I genitori affidatari in questo caso passano in secondo piano, ciò che conta è esclusivamente quello che è meglio per il bambino.
Se uno decide di adottare un bambino e si sottopone ad estenuanti indagini psicologiche, è perchè vuole perseguire non tanto un fine egoistico di darsi una discendenza quanto di accogliere un bambino che non ha una famiglia per dargliene una.
La visuale è ribaltata, e quando si parla di ingiustizie bisogna pensare che il giudice cerca di fare forse quella che è un ingiustizia per la famiglia, ma la cosa più giusta per il bambino.
Tutte le indagini che vengono fatte servono anche a questo, a scoraggiare chi non è in grado di fare questo passo; è vero che per mettere al mondo un bambino ci vuole poco e molti dei figli naturali vengono allevati in modo sbagliato dalle loro famiglie, ma questo non è un buon motivo per dare ad un bambino che ha già subito il trauma dell'abbandono, una famiglia il più possibile perfetta

Per quanto riguarda l'adozione internazionale, la maggior parte dei paesi considera l'adozione definitiva nel momento della conclusione del procedimento nel paese natale del bambino, altri paesi prevedono un affidamento preadottivo e l'adozione sarà perfetta solo dopo la dichiarazione del tribunale per i minorenni in base alla relazione finale del servizio socio-sanitario.
Anche nel caso di adozione conclusa i servizi sociali devono vigilare sulla famiglia.

l. 476/98

Art. 35. — 1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princípi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princípi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale
Ultima modifica di alice7 il 13/12/07 11:49, modificato 1 volta in totale.
Utente gemellata con Abigaille e Boo

#223
Claudia81 ha scritto:rimanendo in tema figli... se io faccio un figlio col mio moroso convivente ma non siamo sposati... come fa lui per riconoscerlo?
e se a noi 2 dovesse succedere qualcosa il mio bimbo va ai nonni? come si decide a quali nonni? :roll: :oops:
Basta che lo riconosca
In caso di decesso dei genitori, il bambino viene affidato ai parenti più stretti con cui ha rapporto, che ne fanno richiesta. I parenti fino al 4 grado possono anche adottarlo (adozione in casi particolari)
Utente gemellata con Abigaille e Boo

#224
Oh mio dio che angoscia mi hai fatto venire, anch'io convivo...
http://album.alfemminile.com/album/see_343116/Casa.html
psw:casa

http://album.alfemminile.com/album/see_ ... monio.html
psw:20080411
[img]http://img175.ImageShack/img175/901/cipollinoliberosf6.gif[/img]

#225
Claudia81 ha scritto: come si decide a quali nonni? :roll: :oops:
Cla sei terribile :lol:
è una farfalla che muore sbattendo le ali
l'amore che a letto si fa...