Pagina 1 di 2

agevolazione: iva al 10%

Inviato: 14/02/05 15:23
da misi
Io sto ristrutturando e ho fatto la domanda per la detrazione irpef del 36%. C'è anche un'agevolazione sull'iva che è al 10% per prestazione di servizi e anche per i materiali,ma mi sembra di capire che quest'ultima si ha solo se è la ditta a comprare il materiale. Voi ne sapete nulla?

Inviato: 14/02/05 16:01
da Franco
Puoi richiedere l'IVA direttamente tu, purchè dichiari che è prima casa etc...

Inviato: 14/02/05 16:13
da lolamar
si, infatti, in genere i fornitori hanno un modulo di autocertificazione da compilare (io l'ho fatto per i bagni, il camino, ecc...)

Inviato: 14/02/05 16:13
da misi
Franco ha scritto:Puoi richiedere l'IVA direttamente tu, purchè dichiari che è prima casa etc...
Scusa ,ma sei sicuro? Perché le cose che ho letto fanno riferimento ad una circolare uscita a febbraio 2005. Tu stai facendo così adesso o lo hai fatto in passato o sei informato per altri motivi,magari perché ci lavori?

Inviato: 14/02/05 16:15
da Franco
Hai il testo di questa circolare? Lo sto facendo ora, ma non so nulla di questa circolare.... :roll:

Inviato: 14/02/05 16:15
da misi
lolamar ha scritto:si, infatti, in genere i fornitori hanno un modulo di autocertificazione da compilare (io l'ho fatto per i bagni, il camino, ecc...)
Anche per il camino????? :shock: :shock:
A me hanno detto che non rientra neanche nella detrazione del 36%. :evil:
Non ci sto capendo più niente :cry: :cry:

Inviato: 14/02/05 16:16
da Franco
Tieni separate 36% e 10%... sono 2 cose diverse...

Inviato: 14/02/05 16:18
da misi
Franco ha scritto:Hai il testo di questa circolare? Lo sto facendo ora, ma non so nulla di questa circolare.... :roll:
Sul sito dell'agenzia delle entrate:http://www.agenziaentrate.gov.it/docume ... e/casa.pdf
a pag 26.
Sono contenta di confrontarmi con qualcuno. Ho chiamato anche l'Agenzia delle entrate ma ne sanno meno di me!!!!!!!!!!!!

Inviato: 14/02/05 16:21
da misi
Franco ha scritto:Tieni separate 36% e 10%... sono 2 cose diverse...
Sono consapevole che sono due cose diverse.
Pensavo che il caminetto potesse rientrare nel discorso della ristrutturazione, ma non è un intervento necessario, mi hanno detto,sempre con il beneficio del dubbio perché non mi sembravano molto ferrati!!!!!!

Inviato: 14/02/05 16:45
da misi
Franco stai leggendo il si to dell'Agenzia delle Entrate???
Mi raccomando non mi abbandonare in questo mondo di iva, irpef, etc......tutta roba di cui non capisco niente!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tra l'altro stamattina quelli dell'agenzia mi hanno detto che uno potrebbe fare un "interpello" :shock:
C'è tutta una procedura da seguire per fare una domanda riguardo a norme non chiare e adempimenti e loro hanno 120gg di tempo per rispondere:4 MESI!!!!!!!!!!!11 :shock: per allora spero di aver finito i lavori!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Inviato: 14/02/05 16:46
da Franco
Sto studiano per te... :wink:

Inviato: 14/02/05 16:55
da misi
Franco ha scritto:Sto studiano per te... :wink:
...e un po' per te!!!!! :wink: :wink:
Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Inviato: 14/02/05 19:33
da lolamar
Anche io ho trovato molta confusione!!!! Per alcune cose no, ma per altre tipo il camino, alcuni mi dicevano che poteva avere l'iva al 10% , altri no. Anche all'agenzia delle entrate non ne erano certi e ci hanno detto di autocertificare e che se poi da un controllo emerge che non va bene pagheremo la differenza :shock:

Inviato: 14/02/05 19:38
da Lorena
lolamar ha scritto:Anche all'agenzia delle entrate non ne erano certi e ci hanno detto di autocertificare e che se poi da un controllo emerge che non va bene pagheremo la differenza :shock:
basta che poi non applichino pure le sanzioni!

Inviato: 15/02/05 2:00
da Franco
Finalmente il mio studio ha prodotto qualcosa….
Partiamo dalla definizione degli interventi: l’art. 31 della legge 05 agosto 1978 n.457 (GU n. 231\78 ) così classifica gli interventi effettuati su immobili con destinazione residenziale:
a) manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) manutenzione straordinaria: le opere o le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitario e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
c) restauro e risanamento conservativo: interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;

L’art. 7, comma 1, lett. B) della legge 488/99 prevede l’applicazione dell’IVA al 10% sugli INTERVENTI di recupero ed introduce le innovazioni rispetto agli interventi dei punti a) e b), quindi quelli di manutenzione ordinarie e straordinaria. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) invece, continuano ad usufruire delle precedenti disposizioni, in quanto più favorevoli. Parlando di interventi di recupero, si escludono le prestazioni professionali (ingegneri, architetti, geometri, etc.) anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, per le quali permane l’applicazione dell’aliquota IVA del 20%. L’applicazione dell’IVA al 10% riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende anche alle materie prime, ai semilavorati e agli altri beni necessari per i lavori a condizione che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento. Dunque se i beni finiti, le materie prime e semilavorate, vengono forniti dal soggetto che esegue l’intervento, gli stessi rientrano nella previsione agevolativa, salve le limitazioni previste per i beni di valore significativo. Infatti il Ministero delle Finanze ha individuato una serie di beni il cui valore è ritenuto rilevante rispetto al totale dell’intervento, con la conseguenza che la riduzione dell’aliquota non spetta sul totale dell’imponibile, ma solo su una parte di esso; tali beni sono:
a. ascensori e montacarichi;
b. infissi interni ed esterni;
c. caldaie;
d. video citofoni;
e. apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
f. sanitari e rubinetterie da bagno;
g. impianti di sicurezza.
Fate attenzione all’anomalia che sorge nel caso degli infissi; infatti chi posa in opera tali beni può averli comperati, oppure averli costruiti egli stesso. Nel secondo caso (ad esempio il falegname che costruisce gli infissi su misura in base alle specifiche esigenze del cliente) risulta alquanto difficoltoso assegnare un valore al bene “infisso” per il semplice motivo che esso contiene sempre e comunque una parte rilevante di manodopera del falegname stesso.
Pure in assenza di una conferma ufficiale in merito si deve ritenere che la fornitura di infissi prodotti dal soggetto che li posa in opera sia sempre soggetta ad aliquota del 10% per l’intero valore della fornitura, anche in virtù del tenore letterale del decreto del ministero delle finanze che individua i beni significativi che parla di <cessioni> di beni.
In caso di subappalto, vi sono non pochi problemi interpretativi. Spesso, in edilizia l’appaltante richiede all’appaltatore di eseguire l’intero intervento avvalendosi dell’opera di soggetti terzi (l’impresario edile che si obbliga a rifare un bagno, provvedendo a mezzo terzi ai lavori di piastrellista, idraulico, elettricista ecc.).
Nessun problema in merito all’aliquota: il subappaltatore fattura l’intervento alla stessa aliquota di cui beneficia l’appaltatore, in quanto l’agevolazione è di tipo oggettivo.
Sorge invece il problema in merito all’assoggettamento ad IVA degli interventi che contengono beni significativi; se ogni subappaltatore fattura seguendo le regole di cui sopra per il proprio intervento, è dubbio cosa debba fare l’appaltatore nei confronti del committente.
Le soluzioni possibili sembrano due:
1. l’appaltatore fattura l’unico intervento al committente ricalcolando il corrispettivo come fosse totalmente eseguito da lui, prendendo come base le fatture ricevute dai subapplatanti; in tale ipotesi è possibile che parte dei beni significativi assoggettati ad aliquota ordinaria sulle fatture dei subappaltanti giungano al committente ad aliquota ridotta per effetto di un diverso rapporto tra valore dei beni significativi e valore della manodopera e beni di consumo, e viceversa;
2. l’appaltatore emette al committente una fattura composta <per blocchi>, ognuno dei quali si riferisce ad un soggetto che ha svolto la propria opera ed ha autonomamente fatturato all’appaltatore; in tale modo la prestazione dell’idraulico (ricompresa nella fattura finale dell’impresario edile) giungerebbe al committente con le stesse aliquote esposte nella sua fattura all’impresario edile e così via.
La prima soluzione prospettata potrebbe essere più favorevole.
Alcune suggerimenti.
1) Sulla fattura emessa è necessario esporre separatamente
la quota del servizio al netto dei beni significativi, assoggettata al 10%;
la quota parte del valore dei beni significativi assoggettati ad aliquota del 10%;
la quota parte del valore dei beni significativi assoggettati ad aliquota del 20%.
2) Rimangono invariate le aliquote relative ad altri tipi di operazioni; ad esempio:
per la costruzione di abitazione non di lusso costituente prima casa, si applica il 4%;
per la costruzione di abitazione non di lusso non costituente prima casa, si applica il 10%;
per la costruzione di abitazione di lusso, sia applica il 20% ecc.

Pertanto sono giunto a queste conclusioni:
Se state facendo interventi di Manutenzione Ordinaria o Straordinaria: Materiali acquistati direttamente dal committente IVA al 20%, opere relative ai beni significativi IVA al 10% su manodopera e valore dei beni fino a concorrenza della differenza tra totale valore dell’opera e valore dei beni stessi, le altre opere IVA al 10%.

Se invece state facendo interventi di restauro e risanamento o di ristrutturazione edilizia è tutto agevolabile al 10%.

Trovate qualcosa di interessante anche a questo indirizzo...
http://www.lavorincasa.it/normative/normative12.php :wink: