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Nomina responsabile lavori

#1
La nomina e l'incarico ad un professionista come responsabile lavori deve avvenire esclusivamente per forma scritta?
Ho incaricato un architetto di occuparsi dei lavori a 360° (progetto, impresa, sicurezza...) è sufficiente?

#2
secondo me è sempre meglio mettere tutto per iscritto per non trovarsi con sorprese alla fine!

#3
libra ha scritto:secondo me è sempre meglio mettere tutto per iscritto per non trovarsi con sorprese alla fine!
... si era preso tutte le responsabilità... poi in caso di guai tutti scappano!

#6
quando hai dato l'incarico all'architetto hai fatto un contratto o vi siete solo parlati?

per gli importi, gli incarichi etc etc

#7
Ing 76 ha scritto::cry: :cry: aiuto cercasi esperto dlg 494/96 :cry: :cry:
ma sul POS (piano operativo di sicurezza) che c'è scritto nella voce incarichi???
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011

Si può anche morire per certe carezze...
perché la vita è morire per certe cose non dette

#8
All'epoca avevamo seguito tutto mio suocero e mio marito... sul pos non è incato nessuno come responsabile lavori, ma solo un direttore dei lavori ed un coordinatore per la sicurezza.

#9
Io so che tocca al committente nominarlo e farlo firmare per accettazione .
ed è scritto nella 494/96 art. 2 e 3 vari comma
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011

Si può anche morire per certe carezze...
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#10
tidelady ha scritto:Io so che tocca al committente nominarlo e farlo firmare per accettazione .
ed è scritto nella 494/96 art. 2 e 3 vari comma
E' obbligatorio o facoltativo?

#11
è facoltativo, ma lo si nomina appunto per sbolognarsi rogne
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011

Si può anche morire per certe carezze...
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#12
tidelady ha scritto:è facoltativo, ma lo si nomina appunto per sbolognarsi rogne
.. allora sono piena di rogne. Quali sono?

#13
leggiti questa pappardella di roba, poi chiedi

Art. 3 - Obblighi del Committente e del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.3 del decreto legislativo n. 626/1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10.
4-bis) La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art.10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art.10, i soggetti designati in attuazione dei commi terzo e quarto.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011

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#15
:wink:
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011

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