Inviato: 26/02/09 12:32
http://www.desistenzaterapeutica.it/
http://www.desistenzaterapeutica.it/app ... _2009.html
Estratto dal secondo link citato:
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea protegge il diritto alla vita (art.2) e il diritto all'integrità della persona (art.3) nel titolo dedicato alla Dignità, che è anche il primo, fondamentale diritto della persona (art.1). All'integrità della persona, in ragione della dignità, è consustanziale il principio di autodeterminazione stabilito nel secondo comma dell'art. 2, secondo il quale "Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, ecc." Ancora una volta il principio non è limitato ai trattamenti terapeutici, ma riguarda la libera determinazione nel campo medico-biologico.
La Costituzione italiana, che tutela l'autodeterminazione all'art. 13, configura all'art. 32 il principio del consenso come elemento coessenziale al diritto alla salute, e prevede che anche nei casi in cui il legislatore si avvalga del potere di imporre un trattamento sanitario, "in nessun caso possa violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Tale dignità non può essere intesa solo in un senso affidato a criteri oggettivi, ma implica il rispetto dell'identità senza la quale cade la ragion d'essere della dignità dell'uomo.
Il principio che consente il rifiuto di atti medici anche benefici è un'acquisizione consolidata della giurisprudenza europea, a valle di una evoluzione che risale alla fine dell'800; e più volte si è confermato che anche di fronte allo stato di necessità il libero, consapevole, lucido dissenso dev'essere rispettato. Un tale diritto di rifiutare le terapie, anche di sostegno vitale, non ha nulla a che fare con l'eutanasia, che consiste invece in una condotta direttamente intesa a procurare la morte.
Egualmente estraneo all'eutanasia è il principio condiviso in bioetica e in biodiritto per cui l'interruzione delle cure, anche senza volontà espressa del paziente divenuto incapace, debba essere praticata non solo quando le cure sono sproporzionate (c.d. accanimento terapeutico) ma anche quando esse siano inutili o abbiano il solo effetto del mantenimento in vita artificiale (cfr. l'art. L 1110-5, 2° comma, del Code de la santé publique, modificato dalla L. n. 2005-370 del 22 aprile 2005 "Relativa ai diritti del malato ed alla fine della vita", e l'art. R 4127-37 del Code de la santé publique, modificato dal decreto n. 2006-120 del 6 febbraio 2006).
http://www.desistenzaterapeutica.it/app ... _2009.html
Estratto dal secondo link citato:
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea protegge il diritto alla vita (art.2) e il diritto all'integrità della persona (art.3) nel titolo dedicato alla Dignità, che è anche il primo, fondamentale diritto della persona (art.1). All'integrità della persona, in ragione della dignità, è consustanziale il principio di autodeterminazione stabilito nel secondo comma dell'art. 2, secondo il quale "Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, ecc." Ancora una volta il principio non è limitato ai trattamenti terapeutici, ma riguarda la libera determinazione nel campo medico-biologico.
La Costituzione italiana, che tutela l'autodeterminazione all'art. 13, configura all'art. 32 il principio del consenso come elemento coessenziale al diritto alla salute, e prevede che anche nei casi in cui il legislatore si avvalga del potere di imporre un trattamento sanitario, "in nessun caso possa violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Tale dignità non può essere intesa solo in un senso affidato a criteri oggettivi, ma implica il rispetto dell'identità senza la quale cade la ragion d'essere della dignità dell'uomo.
Il principio che consente il rifiuto di atti medici anche benefici è un'acquisizione consolidata della giurisprudenza europea, a valle di una evoluzione che risale alla fine dell'800; e più volte si è confermato che anche di fronte allo stato di necessità il libero, consapevole, lucido dissenso dev'essere rispettato. Un tale diritto di rifiutare le terapie, anche di sostegno vitale, non ha nulla a che fare con l'eutanasia, che consiste invece in una condotta direttamente intesa a procurare la morte.
Egualmente estraneo all'eutanasia è il principio condiviso in bioetica e in biodiritto per cui l'interruzione delle cure, anche senza volontà espressa del paziente divenuto incapace, debba essere praticata non solo quando le cure sono sproporzionate (c.d. accanimento terapeutico) ma anche quando esse siano inutili o abbiano il solo effetto del mantenimento in vita artificiale (cfr. l'art. L 1110-5, 2° comma, del Code de la santé publique, modificato dalla L. n. 2005-370 del 22 aprile 2005 "Relativa ai diritti del malato ed alla fine della vita", e l'art. R 4127-37 del Code de la santé publique, modificato dal decreto n. 2006-120 del 6 febbraio 2006).