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Detrazione box 'pertinenziale'

#1
Ho acquistato un box auto 'pertinenziale' all'abitazione, per cui posso usufruire delle detrazioni del 50% relative ai COSTI DI REALIZZAZIONE.
I pagamenti sono avvenuti in acconto nel 2012 e a saldo, con rogito, nel 2013.

Ho sbagliato a non cominciare a portare le detrazioni già nel 730 di quest'anno?

Grazie

Re: Detrazione box 'pertinenziale'

#4
invece si è necessario e fondamentale, ti lascio questo utilissimo link:

http://www.50epiu.it/Home/Notizie/tabid ... ziale.aspx

comunque potrai usufruirne se fai come scritto (ti riporto la parte che ti interessa):
In merito al pagamento delle spese la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 07 giugno 2012 ha ricordato che, per usufruire della detrazione fiscale, il pagamento per l’acquisto del box deve tassativamente essere effettuato mediante bonifico bancario dal quale risulti:
- la causale del versamento (può essere utilizzata la modulistica in uso presso le banche o poste per la detrazione fiscale sulle spese di ristrutturazione ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir D.P.R. 917/1986);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (l’acquirente)
- il codice fiscale/partita iva del beneficiario del pagamento (il venditore)

L’indicazione di questi dati, infatti, è fondamentale in quanto permette alla banca/posta di operare la ritenuta del 4% disposta dall’art. 25 del D.L. 78/2010. La citata Risoluzione precisa, altresì, che se il bonifico è stato effettuato con la modulistica errata o i dati incompleti non si ha diritto all’agevolazione. Tuttavia, per non farsi disconoscere la detrazione fiscale, il contribuente potrà effettuare un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati in maniera corretta i dati richiesti. La ripetizione del pagamento consente di usufruire della detrazione fiscale nell’anno in cui il pagamento è stato correttamente effettuato. Ad esempio se nel 2012 è stato effettuato il pagamento in maniera errata e poi è stato “ripetuto” correttamente nel 2013 la prima rata della detrazione fiscale potrà essere usufruita nella dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2014.