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Comuncazione a Pescara - quasi finito...

Inviato: 04/04/08 11:26
da bamboladolly
Sto mandando a Pescara la comunicazione per beneficiare della detrazione 36% sull’acquisto del box pertinenziale.
Sul fondo io ho barrato la casella della dichiarazione sostitutiva AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000 per non dover allegare tutta la documentazione e mantenerla a disposizione per eventuali controlli od accertamenti.
Ho prodotto la dichiarazione citando tutti gli estremi, ma non capisco se devo portarla in comune per autenticare la firma o se basta allegare la carta d’identità… Ne sapete qualcosa? Dove posso cercare?
Please.......

Inviato: 04/04/08 12:06
da Alpino77
Ciao! :wink:

Adesso non ho il modulo sotto mano, ma se non è cambiato qualcosa in questi giorni, basta allegare copia carta identità!
E cmq se volessero l'autentica deve essere scritto espressamente e esplicitamente!
Quando l'ho fatto io, ho allegato solo la copia della carta d'identità.
:wink:

Inviato: 04/04/08 12:10
da bamboladolly
Alpino77 ha scritto:Ciao! :wink:

Adesso non ho il modulo sotto mano, ma se non è cambiato qualcosa in questi giorni, basta allegare copia carta identità!
E cmq se volessero l'autentica deve essere scritto espressamente e esplicitamente!
Quando l'ho fatto io, ho allegato solo la copia della carta d'identità.
:wink:
CITO LA CIRCOLARE 121 DEL MAGGIO 1998
Adempimenti richiesti dal regolamento di attuazione per fruire della detrazione
Come già precisato con decreto n. 41 del 1998, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, sono state dettate le modalità di attuazione delle disposizioni in rassegna. Dette modalità di
attuazione contengono, altresì, le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento delle
banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante
l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre
1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni e integrazioni; inoltre negli
emendamenti precedenti vengono fissate alcune cause di decadenza dal diritto alla detrazione d'imposta.
Come precisato nella circolare n. 57/E, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di attuazione
stabilisce che per fruire della detrazione i contribuenti devono trasmettere, mediante raccomandata, al
Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, una comunicazione concernente la data in cui avranno
inizio i lavori, redatta su apposito modulo approvato con il decreto dirigenziale 6 marzo 1998. Tale
decreto, che contiene anche l'individuazione dei centri di servizio competenti, è stato pubblicato nella
gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998, unitamente al regolamento stesso. A norma dello stesso
comma 1, per i lavori iniziati (ed anche se già terminati) prima dell'entrata in vigore del regolamento, (cioè
che si verifica decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione), la comunicazione va effettuata entro
40 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso e cioè entro il 7 maggio 1998. Al modulo, che deve
recare i dati catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori (rilevabili dai certificati catastali o dagli
atti di acquisto) o gli estremi della domanda di accatastamento, vanno obbligatoriamente allegati in
fotocopia: le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei
lavori e cioè, a seconda della tipologia di lavori, la concessione, la autorizzazione o la comunicazione di
inizio lavori. Nel caso della manutenzione ordinaria, non essendo previsto alcun titolo abilitativo e
trattandosi solo del caso di intervento sulle parti comuni, è sufficiente inoltrare la delibera assembleare di
cui più avanti; in mancanza dei dati catastali, copia della domanda di accatastamento. Per i fabbricati
rurali che hanno perso i requisiti di ruralità e non sono stati ancora accatastati in forza dell'articolo 14,
comma 13, della legge n. 449 del 1997, che ha differito il termine originariamente previsto per
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l'accatastamento al 31 dicembre 1998, la copia della domanda di accatastamento deve essere trasmessa
non appena presentata, ciò anche nell'ipotesi che il suddetto accatastamento venga richiesto dopo la
scadenza del termine previsto nell'articolo in questione in quanto i lavori non siano ultimati a detta data. In
quest'ultimo caso, cioè per l'accatastamento oltre il termine previsto, si perdono i benefici previsti dalle
disposizioni specifiche in materia di accatastamento di fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità; ·
fotocopia delle ricevute di pagamento dell'Ici relativa all'anno 1997, se dovuta. Non va allegata la copia, ad
esempio, se la comunicazione è trasmessa dall'inquilino o dal possessore che nel 1997 non era tenuto al
pagamento dell'Ici in quanto non possedeva l'immobile. Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti,
si ritiene opportuno precisare che in caso di effettuazione di lavori sulle parti comuni, nessuna fotocopia
delle ricevute di pagamento dell'Ici eventualmente dovuta sulle parti comuni deve essere allegata. Resta
fermo che tale documentazione dovrà essere esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;·
fotocopia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori (se si tratta di interventi che
richiedono la preventiva delibera assembleare) e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle
spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Qualora
successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo
preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese all'ufficio
che ha ricevuto la comunicazione e non va trasmesso nuovamente il modulo relativo alla comunicazione
di inizio lavori già presentato preventivamente; · dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione
dei lavori, in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi del
possessore o detentore dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori. Conformemente alle disposizioni
recate dall'articolo 4 della legge n. 15 del 1968, il contribuente può allegare, in luogo della suindicata
documentazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attesti di essere in possesso di
tutta la suddetta documentazione e di essere pronto ad esibirla o trasmetterla a richiesta degli uffici
finanziari. Tale dichiarazione, con firma autenticata, è esente da imposta di bollo in applicazione dell'art. 5,
comma 1, della Tabella allegato B, annessa al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
In questo caso devono
comunque essere barrate le specifiche caselle del modulo anche se l'unica documentazione allegata è la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Va precisato che vanno trasmesse al Centro di servizio tante
comunicazioni quante sono le unità immobiliari sulle quali sono eseguiti i lavori e per ogni abilitazione
amministrativa. Inoltre è opportuno chiarire che, poiché la comunicazione al Centro di servizio va fatta
prima dell'inizio dei lavori (ovvero entro il 7 maggio per quelli già iniziati, anche se terminati), nessuna
ulteriore comunicazione va trasmessa se cambia la ditta che esegue i lavori o se questi si protraggono per
più anni. Qualora siano eseguiti congiuntamente lavori su parti comuni e lavori su parti di singole
proprietà ma che generalmente sono effettuati insieme a quelli delle parti comuni, (ad esempio i
"frontalini" dei balconi), può essere trasmesso all'Amministrazione finanziaria un solo modulo per la
comunicazione della data di inizio lavori da parte di uno dei condomini o dall'amministratore del
condominio.
La lettera b)

Sembra che serva autenticata...

Inviato: 04/04/08 12:14
da Alpino77
Nel dubbio ho chiesto al commercialista............ non serve!
L'autentica è stata tolta dal 2000!

Vai tranquilla!!
:wink:

Inviato: 04/04/08 12:15
da bamboladolly
Alpino77 ha scritto:Nel dubbio ho chiesto al commercialista............ non serve!
L'autentica è stata tolta dal 2000!

Vai tranquilla!!
:wink:
Sei fantastico........
TI ADORO, mi hai fatto risparmiare una mattina buttata in comune.......
Sei il mio idolo!!!!!

Inviato: 04/04/08 12:30
da Alpino77
bamboladolly ha scritto:
Alpino77 ha scritto:Nel dubbio ho chiesto al commercialista............ non serve!
L'autentica è stata tolta dal 2000!

Vai tranquilla!!
:wink:
Sei fantastico........
TI ADORO, mi hai fatto risparmiare una mattina buttata in comune.......
Sei il mio idolo!!!!!
8) 8) 8)

schhhh....piano, piano.... ke se per sbaglio legge alpina.......... chissà che pensa!!!
Oppure mi venisse a cercare il tuo Bambolo!!!
:lol: :lol:
:wink:

Inviato: 04/04/08 14:16
da bamboladolly
Alpino77 ha scritto: Oppure mi venisse a cercare il tuo Bambolo!!![/size]:lol: :lol:
:wink:
Ti adorerebbe anche il bambolo perchè p una cosa che interessa mooolto anche lui... :wink:

Inviato: 04/04/08 19:39
da dagho
ma questa benedetta comunicazione quando va spedita?
io farò il rogito a ottobre....