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Re: iva al 10%

Inviato: 09/05/09 0:27
da c.m.
ciao trinity75.
questo argomento sta diventando un pò contorto.
Ho telefonato all'agenzia delle entrate di riferimento per la mia zona e il funzionario con cui ho parlato mi ha specificato che, anche in caso di ristrutturazione, vale sempre il discorso dei beni significativi da fatturarsi come viene specificato a pagina 18 della guida alle ristrutturazioni scaricabile dal sito dell'agenzia delle entrate.
Quindi
trinity75 ha scritto: il discorso della concorrenza vale solo per la manutenzione straordinari e ordinaria.
non sembrerebbe corretto.

A conferma di questa spiegazione ho trovato una circolare ministeriale
"Ministero delle Finanze Circolare 7 aprile 2000, n.71/E"
dove spiega in dettaglio tutte le casistiche e la modalità di fatturazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare al punto numero 4 spiega proprio il caso dei beni significativi acquistati all'interno di un'opera di ristrutturazione. Sembrerebbe inoltre che il dubbio relativo all'esclusione dall'iva al 10% sulle materie prime e semilavorati (pag. 19 guida agenzia delle entrate) sia da escludere:
"4. Beni significativi ed altri beni forniti nell'ambito degli interventi di recupero.

Come già chiarito l'agevolazione prevista dall'art. 7, c. 1, lett. b), per le prestazioni relative agli interventi di recupero si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed agli altri beni necessari per i lavori, forniti nell'ambito dell'intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale.
A tale regola fanno eccezione i beni cosiddetti di "valore significativo", la individuazione dei quali è stata effettuata, con decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. 31.12.1999, n. 306-Serie generale), emanato in attuazione della previsione contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. b) della legge finanziaria.
Si tratta di:
ascensori e montacarichi;
infissi esterni e interni;
caldaie;
video citofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
sanitari e rubinetteria da bagni;
impianti di sicurezza.
L'elenco deve ritenersi tassativo, nel senso che la limitazione del beneficio può venire in causa soltanto in relazione ai beni ivi indicati. I termini utilizzati per l'individuazione dei beni suddetti vanno intesi nel loro significato generico e non in senso tecnico, riferendosi anche ai beni che hanno la stessa funzionalità di quelli espressamente menzionati ma che per specifiche caratteristiche o esigenze commerciali assumono una diversa denominazione (ad esempio tra le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria devono comprendersi anche gli apparecchi per la climatizzazione).
Per tutti i beni diversi da quelli sopra elencati vale il principio generale che li considera parte indistinta della prestazione di servizi."
Pertanto l'elenco dei beni cosiddetti "significativi" è comunque ben definito e il discorso della fatturazione al 20% per la parte che eccede il valore della manodopera vale solo per quei beni specificati in quell'elenco.
La circolare è un pò lunga ma vale la pena di leggerla.

Il dubbio che mi resta è se questa circolare, essendo del 2000, sia stata nel frattempo sostituita o integrata da altro.
Se qualcuno dovesse aver approfondito il discorso e fosse informato al riguardo chiedo cortesemente di darmi dei riferimenti.

Grazie
Ciao

Re: iva al 10%

Inviato: 11/05/09 22:55
da trinity75
hai ragione c.m., forse stiamo facendo confusione. Ma a me vengono dubbi che vorrei risolvere prima di trovarmi tra le mani fatture sbagliate. Vorrei capire come stanno bene le cose, anche perchè non sempre chi effettua la prestazione ed emette fattura conosce fino in fondo la normativa.
Comunque grazie per la circolare, non l'avevo ancora vista.

Leggendola non mi tolgo ancora completamente i dubbi sia in merito all'applicazione dell'iva al 10 sulle materie prime e semilavorati nel caso di interventi di ristrutturazione, risanamento e restauro; che sul fatto dell'applicabilità della regola dei "beni significativi" anche a questi interventi.
Infatti se leggi al punto 3.3:
"In proposito si precisa che in base alla previsione recata dall'art. 7, comma 1, che fa salve le norme di maggior favore gia' vigenti, continua ad applicarsi il n. 127 terdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento ai beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero e risanamento conservativo e di quelli di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, legge n. 457 del 1978. Pertanto, le cessioni di beni finiti, utilizzati per realizzare tali tipologie di lavori edilizi, restano assoggettate all'aliquota ridotta anche se acquistate direttamente dal committente dei lavori."

Probabilmente l'esclusione delle materie prime non opera per una sorta di superamento della previsione normativa "permanente" che la prevede (tariffa A, parte III DPR 633/72) in quanto in quell'aspetto risulta più favorevole la previsione "transitoria" dell'art. 7 Legge 488/1999,la quale consente il recupero anche sulle materie prime e semilavorati.

Riguardo i beni significativi, il dubbio mi rimane leggendo a pag. 19 della guida dell'Agenzia Entrate, infatti quando si parla dei beni finiti a cui sarebbe applicabile l'iva al 10% (anche se sono acquistati separatamente dal committente), si cita espressamente l'esempio delle caldaie, sanitari, infissi esterni ed esterni, sanitari... che come avrai notato in parte coincidono proprio con l'elencazione tassativa dei "beni significativi".
Forse come dici tu anche in questo caso vale la regola del bene significativo, ma mi permetto di avere dei dubbi in merito, soprattutto perchè la guida sulle ristrutturazioni è del 2008. Sicuramente non è scritta in maniera chiara per la parte sull'iva, infatti per come sono strutturati i paragrafi trae in inganno; facendo pensare ad un trattamento differenziato per le due categorie di intervento.
:cry:

Re: iva al 10%

Inviato: 11/05/09 23:52
da c.m.
In effetti le cose che hai sottolineato sono proprio i dubbi che mi erano venuti leggendo la circolare, anche se, pur avendola riletta diverse volte, mi sembra sempre più contorta.
Non mi è chiaro quando dici
trinity75 ha scritto:Probabilmente l'esclusione delle materie prime non opera per una sorta di superamento della previsione normativa "permanente" che la prevede (tariffa A, parte III DPR 633/72) in quanto in quell'aspetto risulta più favorevole la previsione "transitoria" dell'art. 7 Legge 488/1999,la quale consente il recupero anche sulle materie prime e semilavorati.
Tu come l'hai capito?
Forse come dici tu anche in questo caso vale la regola del bene significativo, ma mi permetto di avere dei dubbi in merito, soprattutto perchè la guida sulle ristrutturazioni è del 2008. Sicuramente non è scritta in maniera chiara per la parte sull'iva, infatti per come sono strutturati i paragrafi trae in inganno; facendo pensare ad un trattamento differenziato per le due categorie di intervento.
Il pensiero che valesse la regola del bene significativo mi è venuta leggendo quella circolare e perchè il funzionario mi ha detto che quella è la regola (anche se non mi fido ciecamente della sua risposta). Concordo pienamente che la prima e la seconda parte del capitolo dell'iva della guida sembrano discordanti.
Non sai se ci sono dei chiarimenti dell'agenzia disponibili? o magari si potrebbe provare con l'help dell'agenzia.
se riesci a chiarirti le idee, mi fai sapere? ... e viceversa!...
ciao

chiarimento

Inviato: 12/05/09 18:54
da trinity75
Allora, stamattina ho chiesto ad un amico che lavora in agenzia di cui mi fido perchè conosco la sua esperienza in materia, era un funzionario dell'Ufficio Iva, quando esisteva.
Mi ha chiarito la questione:
1. E' vero che bisogna distinguere la tipologia dei lavori. Ristrutturazioni, risanamento e restauro da una parte (chiamiamole in breve ristrutturazioni) e manutenzioni ordinarie e straordinarie dall'altra (chiamiamole manutenzioni). Per le ristrutturazioni la regola dell'iva agevolata è sempre esistita, per questo ho parlato di normativa permanente. Nell'altro caso la normativa è transitoria, nel senso che dal 1999, prima finanziaria, con cui è stata istituita, viene prorogata regolamente (... e speriamo lo sarà ancora!)
2. Questione delle materie prime:
Normativa transitoria: anche le materie prime e i semilavorati hanno l'aliquota agevolata purchè forniti dal prestatore. La stessa circolare dice "L'articolo 7, comma 1,lettera b), infatti,non agevola le cessioni di beni in quanto tali, ma in quanto la realizzazione dell'intervento, che e' il vero oggetto della agevolazione, comporta anche la fornitura dei beni. In considerazione della ratio dell'agevolazione deve ritenersi che l'aliquota IVA ridotta competa anche nell'ipotesi in cui l'intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene, poiche' l'apporto della manodopera assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell'operazione. L'oggetto della norma agevolativa e' infatti costituito dalla realizzazione dell'intervento di recupero, a prescindere dalle modalita' utilizzate per raggiungere tale risultato"
Normativa permanente: è vero che l'articolo parla di esclusione delle materie prime e semilavorati, ma il punto è che anche in questo caso vi è una sorta di assorbimento del valore del materiale da parte della prestazione a cui è collegato, in quanto è la prestazione del servizio che assume carattere prevalente. E' logico che anche in questo caso la materia prima e il semilavorato deve essere fornito dal prestatore. Pertanto se il prestatore fornisce anche il materiale per la realizzazione dell'opera (cosa che accade quasi sempre), allora anche tali materiali hanno aliquota agevolata. Qualora il committente dovesse acquistare in autonomia i materiali questi andrebbero al 20%.
3. Questione dei beni significativi:
La regola del bene significativo vale SOLO per le manutenzioni, ovvero per la normativa transitoria. Nel caso di ristrutturazioni non vi è questa regola, anzi quando questi beni sono anche cosiddetti finiti vanno sempre e totalmente al 10% indipendentemente dall'incidenza del loro valore sul totale della prestazione e anche se acquistati a parte.

Speriamo di aver fatto luce sulla situazione.
Se hai dubbi puoi contattarmi anche in mp.
ciao
trin

Inviato: 13/05/09 9:15
da MIK75
cleosimba ha scritto:L'iva al 4 è solo per le NUOVE costruzioni, il fatto della prima casa riguarda altre faccende fiscali......
Ma se io " privato " vado a comprare materiali per la prima casa, mi fanno pagare l'iva al 20%.
Se invece il materiale me lo compra un'impresa e mi fà il lavoro, allora tutto (materiale + manodopera) è al 4% giusto ?

Inviato: 13/05/09 10:03
da Annab
MIK75 ha scritto:
cleosimba ha scritto:L'iva al 4 è solo per le NUOVE costruzioni, il fatto della prima casa riguarda altre faccende fiscali......
Ma se io " privato " vado a comprare materiali per la prima casa, mi fanno pagare l'iva al 20%.
Se invece il materiale me lo compra un'impresa e mi fà il lavoro, allora tutto (materiale + manodopera) è al 4% giusto ?
no, se non è una nuova costruzione l'iva è al 10%

Inviato: 13/05/09 11:34
da MIK75
Parlavo di nuova costruzione, prima casa ovviamente.

nuova costruzione

Inviato: 15/05/09 16:54
da trinity75
MIK75 ha scritto:
cleosimba ha scritto:L'iva al 4 è solo per le NUOVE costruzioni, il fatto della prima casa riguarda altre faccende fiscali......
Ma se io " privato " vado a comprare materiali per la prima casa, mi fanno pagare l'iva al 20%.
Se invece il materiale me lo compra un'impresa e mi fà il lavoro, allora tutto (materiale + manodopera) è al 4% giusto ?
non sono informatissima sull'iva al 4% per le nuove costruzioni, ma mi sembra che l'iva al 4% spetta fin quando sono aperti i lavori di costruzione... quindi se è stata fatta la chiusura dei lavori, il permesso di costruire ha già avuto il suo corso e la "nuova costruzione" cessa di essere tale...
in questo caso diventa costruzione già esistente e al massimo si puo' usufruire dell'iva al 10% nel caso si faccia un intervento di recupero del patrimonio edilizio, le cui regole sono già state esposte più su in questa discussione.
ma se ancora i lavori di costruzione non sono finiti credo che tu possa chiedere ancora di usufruire dell'iva al 4%...
la questione se il bene/materiale debba essere fornito o meno con la prestazione della ditta costruttrice, non la conosco. ma la ditta costruttrice dovrebbe saperlo.