Re: iva al 10%
Inviato: 09/05/09 0:27
ciao trinity75.
questo argomento sta diventando un pò contorto.
Ho telefonato all'agenzia delle entrate di riferimento per la mia zona e il funzionario con cui ho parlato mi ha specificato che, anche in caso di ristrutturazione, vale sempre il discorso dei beni significativi da fatturarsi come viene specificato a pagina 18 della guida alle ristrutturazioni scaricabile dal sito dell'agenzia delle entrate.
Quindi
A conferma di questa spiegazione ho trovato una circolare ministeriale
"Ministero delle Finanze Circolare 7 aprile 2000, n.71/E"
dove spiega in dettaglio tutte le casistiche e la modalità di fatturazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare al punto numero 4 spiega proprio il caso dei beni significativi acquistati all'interno di un'opera di ristrutturazione. Sembrerebbe inoltre che il dubbio relativo all'esclusione dall'iva al 10% sulle materie prime e semilavorati (pag. 19 guida agenzia delle entrate) sia da escludere:
La circolare è un pò lunga ma vale la pena di leggerla.
Il dubbio che mi resta è se questa circolare, essendo del 2000, sia stata nel frattempo sostituita o integrata da altro.
Se qualcuno dovesse aver approfondito il discorso e fosse informato al riguardo chiedo cortesemente di darmi dei riferimenti.
Grazie
Ciao
questo argomento sta diventando un pò contorto.
Ho telefonato all'agenzia delle entrate di riferimento per la mia zona e il funzionario con cui ho parlato mi ha specificato che, anche in caso di ristrutturazione, vale sempre il discorso dei beni significativi da fatturarsi come viene specificato a pagina 18 della guida alle ristrutturazioni scaricabile dal sito dell'agenzia delle entrate.
Quindi
non sembrerebbe corretto.trinity75 ha scritto: il discorso della concorrenza vale solo per la manutenzione straordinari e ordinaria.
A conferma di questa spiegazione ho trovato una circolare ministeriale
"Ministero delle Finanze Circolare 7 aprile 2000, n.71/E"
dove spiega in dettaglio tutte le casistiche e la modalità di fatturazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare al punto numero 4 spiega proprio il caso dei beni significativi acquistati all'interno di un'opera di ristrutturazione. Sembrerebbe inoltre che il dubbio relativo all'esclusione dall'iva al 10% sulle materie prime e semilavorati (pag. 19 guida agenzia delle entrate) sia da escludere:
Pertanto l'elenco dei beni cosiddetti "significativi" è comunque ben definito e il discorso della fatturazione al 20% per la parte che eccede il valore della manodopera vale solo per quei beni specificati in quell'elenco."4. Beni significativi ed altri beni forniti nell'ambito degli interventi di recupero.
Come già chiarito l'agevolazione prevista dall'art. 7, c. 1, lett. b), per le prestazioni relative agli interventi di recupero si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed agli altri beni necessari per i lavori, forniti nell'ambito dell'intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale.
A tale regola fanno eccezione i beni cosiddetti di "valore significativo", la individuazione dei quali è stata effettuata, con decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. 31.12.1999, n. 306-Serie generale), emanato in attuazione della previsione contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. b) della legge finanziaria.
Si tratta di:
ascensori e montacarichi;
infissi esterni e interni;
caldaie;
video citofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
sanitari e rubinetteria da bagni;
impianti di sicurezza.
L'elenco deve ritenersi tassativo, nel senso che la limitazione del beneficio può venire in causa soltanto in relazione ai beni ivi indicati. I termini utilizzati per l'individuazione dei beni suddetti vanno intesi nel loro significato generico e non in senso tecnico, riferendosi anche ai beni che hanno la stessa funzionalità di quelli espressamente menzionati ma che per specifiche caratteristiche o esigenze commerciali assumono una diversa denominazione (ad esempio tra le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria devono comprendersi anche gli apparecchi per la climatizzazione).
Per tutti i beni diversi da quelli sopra elencati vale il principio generale che li considera parte indistinta della prestazione di servizi."
La circolare è un pò lunga ma vale la pena di leggerla.
Il dubbio che mi resta è se questa circolare, essendo del 2000, sia stata nel frattempo sostituita o integrata da altro.
Se qualcuno dovesse aver approfondito il discorso e fosse informato al riguardo chiedo cortesemente di darmi dei riferimenti.
Grazie
Ciao