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Partita Iva

Inviato: 11/04/09 17:55
da Lanternarossa
...ciao...ho aperto la partita iva...quella con regime dei contribuenti minimi...
non so se tra voi ci sono commercialisti o ragionieri che possono darmi qualche indicazione in più...
l'ho aperta x la professione di psicologa...

so che le mie prestazioni essendo di tipo sanitario sono esenti iva...devo calcolare solo il 2% che va alla mia cassa (empap), questo vale x fatture fatte a privati ovvero pazienti...ma se fatturo ad altri come funziona? devo sottrarre il 20% di ritenuta d'acconto...ma l'iva va calcolata?
mi sembra di aver capito che con questo regime qualunque prestazione è esente iva..è giusto?

:arrow: cosa posso scaricare delle mie spese personali con questo tipo di PI?

Inviato: 14/04/09 9:22
da Lanternarossa
.... :roll: nessun commercialista, ragoniere o liberopro fessionnista tra noi??? :shock:

Inviato: 14/04/09 11:23
da Cerise
sarebbe meglio che queste domande le facessi al tuo commercialista che in base alla tua situazione fiscale ti può dare tutta una serie di suggerimenti mirati...


i ns professionisti con regime minimo applicano il contributo previdenziale poi all'imponibile sottraggono la ritenuta. niente iva.

Inviato: 15/04/09 17:30
da MARYANGY
Che sappia io la ritenuta d'acconto si mette solo quando si fattura ai "sostituti d'imposta" cioè a scuole, associazioni, enti pubblici vari ecc..e non si mette quando si fattura ai singoli pazienti..

queste sono un po di cose sul tuo regime
Il regime dei “contribuenti minimi e marginali” è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (sono quindi escluse tutte le società, sia personali che di capitali) che, nell’anno precedente,

hanno realizzato ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30mila euro
non hanno effettuato cessioni all’esportazioni
non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche a progetto o a programma di lavoro
e che, nel triennio precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto o di locazione, per un importo superiore a 15mila euro.

Chi è fuori
Oltre - come già detto - le società, non possono essere inquadrati nel nuovo regime:

le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali Iva (ad esempio, i produttori agricoli, gli editori)
i soggetti non residenti nel territorio dello Stato
chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi
gli imprenditori individuali e gli esercenti arti o professioni che hanno anche partecipazioni in società di persone o in associazioni professionali o in Srl trasparenti.
Accesso al regime
Chi intraprende l’esercizio di imprese, arti o professioni e ritiene soddisfatti tutti i requisiti per accedere al regime semplificato, comunica la circostanza nella dichiarazione di inizio attività.
I contribuenti già in attività che, pur trovandosi nelle condizioni per essere considerati “minimi”, decidono di adottare il regime ordinario, esprimono la scelta nella prima dichiarazione annuale da presentare dopo l’opzione. Questa è vincolante per tre anni e resta comunque valida per ciascun anno successivo, fino a quando si continua ad applicare concretamente la preferenza operata.

Effetti ai fini Iva
L’adozione del regime comporta numerose conseguenze ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, i contribuenti minimi:

non versano l’imposta (tranne che per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’Iva; in questi casi, integrano la fattura indicando l’aliquota e l’imposta e la versano entro il 16 del mese successivo a quello dell’operazione)
sono esonerati da tutti gli adempimenti contabili, compreso l’invio degli elenchi clienti e fornitori, a esclusione degli obblighi di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, e di certificare i corrispettivi
non possono addebitare l’Iva a titolo di rivalsa ai propri clienti
non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni
passando da un regime all’altro (da ordinario a semplificato, ma anche nel percorso inverso) devono operare la rettifica della detrazione e versare la somma che risulta dovuta, in un’unica soluzione o in cinque rate annuali di pari importo senza interessi
nell’ultima dichiarazione di applicazione “ordinaria”, devono considerare anche l’Iva relativa alle operazioni per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità; mentre, in presenza di eccedenza, possono richiedere l’importo a rimborso o utilizzarlo in compensazione.
Effetti ai fini delle imposte dirette
Innanzi tutto, due importanti precisazioni: i contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi Irap e sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore.
Ai fini delle imposte sui redditi, pagheranno un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, applicando l’aliquota del 20% al reddito. Questo sarà costituito dalla differenza tra i ricavi (o compensi) percepiti nell’anno e le spese sostenute nello stesso periodo, tenendo conto anche delle eventuali plusvalenze/minusvalenze dei beni relativi all’attività e della deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori.
Nel caso di imprese familiari, l’imposta è dovuta dall’imprenditore e va calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.
Nessun obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili; c’è solo da conservare i documenti ricevuti e quelli emessi.

Fuoriuscita dal regime
Se i presupposti - anche uno solo - per l’applicazione del regime semplificato vengono meno, si esce dal regime medesimo a partire dall’anno successivo. Se poi il limite dei 30mila euro viene superato per oltre il 50%, si rientra immediatamente nell’ordinario (con conseguente obbligo di applicarlo per i successivi tre anni) e occorre versare l’Iva relativa a tutte le operazioni imponibili effettuate nell’anno, utilizzando il procedimento dello scorporo (ultimo comma dell’articolo 27, Dpr 633/1972).

Sanzioni, anche maggiorate
Il Ddl prevede che, per quanto riguarda accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, si applicano - in quanto compatibili - le ordinarie norme in materia di imposte dirette, Iva e Irap.
Una disposizione particolare viene dettata per l’ipotesi di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di accesso al regime semplificato; le sanzioni contemplate dal Dlgs 471/1997 sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

Regimi soppressi
L’introduzione del nuovo regime per i contribuenti minimi porta con sé la soppressione di altri regimi di favore: il Ddl prevede infatti l’abrogazione dell’articolo 32-bis del Dpr 633/1972 (contribuenti minimi in franchigia), dell’articolo 14 della legge 388/2000 (attività marginali) e dei commi da 165 a 170, articolo 3 della legge 662/1996 (regime super-semplificato).

Inviato: 16/04/09 15:30
da Lanternarossa
Caspita Mary...quanti dettagli....
ma sei ragioniera?

ho dato una lettura a quello che hai scritto e non essendo del mestiere faccio un pò di fatica a capire certe cose...cmq sono stata dal commercialista che mi ha spiegato un pò di cosette....

l'unica cosa che x ora non so fare sono i calcoli...
x le fatture ai pazienti è semplice xchè una volta definito l'onorario aggiungo il 2 % di cassa ed è fatta...

il problema ce l'ho con le fatture all'associazione...dove oltre al 2% devo sottrarre il -20%

in pratica io ho a disposizione il totale finale (che è il mio compenso, che tra l'altro varia di mese in mese) da qui dovrei partire a ritroso x calcolare il lordo, il 2% e il -20%
oddio come si fa? esiste un programmino che fa in automatico questi calcoli??

Inviato: 17/04/09 19:32
da MARYANGY
Guarda è facilissimo ti faccio l'esempio:
Onorari
Descrizione delle prestazioni (A) € 1000,00
Contributo previdenziale 2% (ex art. 8 Dlgs.103/96) € 20,00
Imponibile IVA
(B) € 1020,00

IVA 20% su (B)
€ 204,00
Totale fattura € 1224,00
Ritenuta d'acconto su (A) € 200,00
Netto da pagare € 1.024,00

il contributo del 2% va calcolato sul totale dei compensi e degli onorari;- se la prestazione principale e’ soggetta a I.V.A., anche il 2% entra a far parte della base imponibile e su di esso deve essere calcolata l'lva;- se la prestazione e’ esente (professioni sanitarie), anche il contributo previdenziale mantiene 1'esenzione da I.V.A.;- se il committente e’ un sostituto di imposta, occorre applicare anche la ritenuta d'acconto, che deve essere calcolata solo sull'ammontare dei compensi
senza tenere conto del contributo del 2 per cento. Occorre prestare attenzione, quindi, al fatto che sono
diverse le basi di calcolo per I'Iva (compensi piu’ contributo previdenziale) e per la ritenuta d'acconto (solo i compensi)

Poi lunedi ti spiego meglio adesso devo scappare

Inviato: 20/04/09 15:28
da MARYANGY
Visto che spiegartelo sarebbe un po lungo ti metto questo semplice programmino:

http://www.professionearchitetto.it/tools/fattura/

credo che sia piuttosto semplice, per riferimento prendi il mio esempio dell'altro post e capirai .

Ciao