quanto sarebbe contento quello del piano di sotto nel trovarsi una fetta di casa che non rimane più all'interno del perimetro della facciata
sarebbe contentissimo perchè il suo soffitto - ossia l'intradosso del solaio superiore e per estensione tutto il solaio- diventa coperto quindi con minori possibilità di infiltrazioni.
Capisco che sia un po' complicato seguire tutto il ragionamento però qui funziona così: è proprio per questo motivo che bisogna parlare con i tecnici comunali!
Forse è questione di reg ed e lì, si sa, i Comuni la fanno da padrone; forse è questione di nostra autonomia (noi abbiamo la nostra legge urbanistica); forse è questione di interpretazione.....
Torno a dire che questo iter lo seguiamo da anni ormai senza alcun progetto respinto.
Attenzione però:
puoi fare solo se la chiusura è rimovibile
Qui è la chiave di volta!
La chiusura non è rimovibile perchè tu hai chiesto di poter chiudere il balcone, altrimenti vengono meno le caratteristiche peculiari dello sfruttamento dell'energia solare.
Delibera 8 luglio 2013, n. 1049
Direttive ai sensi dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 "Legge urbanistica provinciale" - costruzione di verande su edifici esistenti - revoca della propria delibera del 10.11.2008, n. 4172
Ai sensi dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997 n. 13 “Legge urbanistica provinciale” si disciplina:
1. Una veranda per lo sfruttamento passivo dell’energia solare deve avere un’esposizione verso sud con una tolleranza di scostamento ammissibile dall’esposizione di 60 gradi. Deve essere costruita su una parete esterna di massa sufficiente, in relazione alla capacità di accumulo di calore, ed essere termicamente divisibile dai locali retrostanti. La distanza tra la parete esterna dell’edificio e la parte vetrata della veranda non può essere superiore a 3,50 m. Deve essere garantita la trasmissione calore all’interno dell’edificio.
2. La veranda non può essere dotata di sistema di riscaldamento.
3. La superficie lorda di piano di una veranda non può essere superiore all’8% della relativa superficie lorda di piano della porzione materiale interessata. La superficie lorda di piano della veranda può in ogni caso raggiungere 9 m²; in nessun caso essa deve superare il limite di 30 m².
3. La superficie lorda di piano di una veranda non può essere superiore all’8% della relativa superficie lorda di piano della porzione materiale interessata. La superficie lorda di piano della veranda può in ogni caso raggiungere 9 m²; in nessun caso essa deve superare il limite di 30 m².a) parti strutturali Uf ≤ 2,0 W/(m²K)b) parti vetrate Ug ≤ 1,1 W/(m²K).
5. La superficie vetrata non può essere inferiore al 70% della facciata della veranda.
6. La propria delibera del 10.11.2008, n. 4172, è revocata.La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.