La Redazione Consiglia

I migliori articoli su Arredamento.it

Responsabilità dei committenti per la sicurezza in cantiere

#1
Vorrei inaugurare un thread in cui discutiamo delle responsabilità dei committenti (ovvero tutti noi che facciamo i lavori dentro casa) quando si commissionano dei lavori edili nelle proprie abitazioni o nei propri negozi.

Questo perchè molto spesso non ci si rende conto dell'apparato burocratico che si sovrasta, e che molto spesso ci attribuisce delle responsabilità che non sappiamo nemmeno di avere.

La responsabilità del committente è un po in tutti i settori dell'edilizia: vorrei cominciare con un argomento per me molto fresco, la responsabilità per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

la sicurezza dei lavoratori

In questi anni, noi tutti sappiamo l'evidentissimo problema delle morti bianche. Tra i luoghi di lavoro più pericolosi ci sono proprio i cantieri edili, dove si utilizzano macchinari di grande potenza, dove si producono suoni assordanti e dove vengono prodotte in continuazione scaglie di inerti e polveri finissime, spesso contenenti materiali dannosi per la salute. Ogni morte bianca che avviene, si cerca sempre di capire di chi è la colpa e come si può arginare il problema: quindi il legislatore ha costruito delle leggi, di recente tutte raggruppate nel d.lgs. 81/2008, che vorrebbero cercare di arginare il problema (o meglio, a mio avviso, di cercare di scaricare le responsabilità altrove).

In base a questa recente normativa, per le opere edili di qualunque tipo (sia quelle che richiedono una DIA, sia quelle ad attività edilizia libera), vi sono dei casi in cui è obbligo del committente adempiere a tutta una serie di procedure normative.

Anzitutto, per comprendere la normativa, è necessario capire la definizione degli uomini-giorni, che viene usato per stimare l'entità dei lavori. Questo valore è calcolato moltiplicando la durata presunta dei lavori, in giorni effettivi di lavoro, per il numero stimato medio degli operai che vi avranno impiego. Così se avremmo un cantiere che durerà 30 giorni lavorativi, con 3 operai impiegati, avremmo un cantiere con un entità presunta di 90 uomini-giorni.

La legge prevede che per i lavori edili al di sotto dei 200 uomini-giorni non vi sono obblighi da parte del committente nel redigere i documenti di cui al succidato d.lgs. Rimane comunque l'obbligo di vigilare (?) sulla sicurezza in cantiere, di cui sono investiti sia il committente che il responsabile dell'impresa esecutrice (ma anche il direttore dei lavori, se le altre normative - dpr. 380/01 - ne prevede la presenza).

Ma attenzione: se nel cantiere sono impiegate più di una impresa, allora l'obbligo di adempiere agli obblighi normativi scatta indipendentemente dal numero di uomini-giorni del cantiere!! Siccome questo è un caso molto diffuso, a volte si prendono sottogamba dei lavori minori (magari che ne so, il rifacimento di un bagno) che potrebbero portare a grossi problemi di responsabilità, in cui ci andrebbe di mezzo anche il committente.

quindi vediamo gli obblighi normativi:
- nominare un coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili, che abbia seguito un corso specifico e che abbia quindi il relativo attestato. Purtroppo, questo è un aggravio ulteriore di costi, perchè la parcella di un coordinatore si aggira intorno al 6-7% del totale complessivo dei lavori.
- redigere un Piano Operativo per la Sicurezza (lo redige il coordinatore, a sua firma) che ogni operaio deve leggere (ce li vedete, gli operai che leggono il POS? gli stessi che si fanno delle grasse risate quando gli dici di mettersi il caschetto regolamentare o i guanti quando usano il martello demolitore... :roll: ) e che sia il coordinatore e sia il committente devono controllare che venga rispettato - è grosso modo un insieme di norme di comportamento nelle diverse situazioni di potenziale pericolo. Una copia del POS deve sempre essere presente in cantiere.
- spedire la notifica preliminare (art. 99 d.lgs. 81/08) all'ente preposto per la vigilanza sulla sicurezza dei cantieri e alla direzione provinciale del lavoro (questo è preciso obbligo del committente, anche se in genere la scrive e la spedisce il coordinatore o il direttore dei lavori). La notifica va poi appesa in cantiere.

che succede se non faccio queste cose e viene un controllo?

se viene un controllo e non sono state fatte queste cose c'è una denuncia penale ( :shock: ) per mancati adempimenti normativi, che portano a delle multe, a cui saranno soggetti il committente, il responsabile dell'impresa, il direttore dei lavori.

Se invece si fa male qualcuno in un cantiere in cui non sono state prese queste misure, allora le responsabilità penali sono più gravi e si va incontro a sanzioni abbastanza pesanti.

morale...

Facciamo attenzione ad affidare i lavori ad un impresa che poi avrà bisogno di subappaltare una o più cose! scegliamo orientativamente imprese che sappiano fare tutto loro o, quantomeno, facciamo mettere nero su bianco all'impresa che se il cantiere rientrasse nei termini di legge sulla sicurezza del cantiere, sarà lei ad adempiere a tutti gli obblighi normativi di sorta, senza aggravi sul costo pattuito. Per la ristrutturazione di un appartamento, infatti, difficilmente si "sforano" i 200 uomini-giorno, anche se ci si va spesso vicino. Poi se sono 250 e non 200 non ci fa caso nessuno, beninteso.

Facciamo inoltre attenzione che il governo, attualmente, sta facendo molta pressione per far fare più controlli sui cantieri, proprio perchè il fenomeno delle morti bianche sta dilagando continuamente.

mie considerazioni...da prendere con le molle :lol:

Purtroppo queste normative, da come la vedo io, servono solo a sollevare i governi dalle loro responsabilità per scaricarle altrove (mi chiedo che li paghiamo a fare, se manco si prendono le responsabilità...). Sono inoltre norme fatte da gente che nel cantiere non ci ha mai messo piede, e non ha capito che il problema non è il coordinare la sicurezza, ma istruire il singolo operaio, che si fa beffa che schernisce i caschetti, i guanti e gli occhiali di protezione, che non si preoccupa di proteggersi contro le cadute nel vuoto, che si arrampica sulle scale poggiate precariamente. Purtroppo la falla sta sempre li: l'eccessivo senso di sicurezza della propria condizione di lavoro. E qui non c'è coordinatore, committente o imprenditore che possa farci nulla, purtroppo.

aspetto altri interventi e commenti!!
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!

#2
La cosa, che mi fa dubitare di tutta questa faccenda, è questa:
Se devo ampliare un bagno, spostando solamente un tramezzo, nel cantiere dovrebbero intervenire un muratore, un intonachista (se non è competenza del muratore), un piastrellista, un idraulico e un elettricista.
Praticamente, per questo tipo di intervento, sono costretto a fare il piano di sicurezza, in quanto sono presenti + di 2 imprese, quindi significa coordinatore della sicurezza ecc.
Il punto è questo:
Quanto costa la pratica se devo fare la dia, direttore lavori (anche se piccola cosa), piano di sicurezza e accatastamento finale?
Alla fine verrebbe a costare + la pratica burocratica che i lavori stessi.
Per la perfezione occorrono pazienza e passione...
http://www.lvrender.com" onclick="window.open(this.href);return false;

#3
genzo ha scritto:La cosa, che mi fa dubitare di tutta questa faccenda, è questa:
Se devo ampliare un bagno, spostando solamente un tramezzo, nel cantiere dovrebbero intervenire un muratore, un intonachista (se non è competenza del muratore), un piastrellista, un idraulico e un elettricista.
Praticamente, per questo tipo di intervento, sono costretto a fare il piano di sicurezza, in quanto sono presenti + di 2 imprese, quindi significa coordinatore della sicurezza ecc.
Il punto è questo:
Quanto costa la pratica se devo fare la dia, direttore lavori (anche se piccola cosa), piano di sicurezza e accatastamento finale?
Alla fine verrebbe a costare + la pratica burocratica che i lavori stessi.
esatto: l'esempio del rifacimento del bagno è il più calzante, secondo me, per capire il marasma di questa normativa. La precedente 494/96, di cui questa 81/08 riprende moltissimi articoli, consentiva di evitare di nominare il coordinatore e tutti gli altri impicci finchè il cantiere non superasse i 200 uomini-giorni anche nel caso di più imprese. Nel caso di unica impresa, addirittura, il limite era di 500 uomini-giorni. I precedenti limiti erano comunque un po bassini, ma erano comprensibili e sopportabili, al contrario dei nuovi. Per esempio sempre il tipico rifacimento di un bagno (non saranno più di 30 uomini-giorni di lavoro), prima, poteva essere fatto con più imprese senza addentrarsi in queste responsabilità: ora non è più possibile.

Certo, un plauso dobbiamo farlo al fatto che con questa norma si sono riunite, e quindi abrogate, tutto un dedalo di normative che era diventato di difficile consultazione.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!

#4
Uppo questo mio vecchio thread giusto per ricordare che l'argomento è ancora febbrilmente attuale. Il governo sta intervenendo l'81/08 modificando il sistema sanzionatorio (ma sembra che, comunque, per i cantieri edili rimarrà tutto uguale, sia come sanzioni che come obblighi formali). I sindacati hanno subito gridato allo scandalo ma, imho, non sbaglia del tutto chi nel governo attuale dice che questa legge è stata fatta in fretta e male, ed in clima elettorale.

Non sottovalutate questo problema nelle vostre ristrutturazioni perchè le pene cui si va incontro sono molto severe (fino a 10.000 euro e sospensione del titolo edilizio) e, soprattutto, sfociano nel penale (dipende dai casi, comunque minimo un paio di mesi di carcere). Soprattutto, sono sanzioni assolutamente sproporzionate con i cantieri di piccola entità (come progettista, su una ristrutturazione di un appartamento posso prendere 4-5.000 euro di parcella, al massimo, contro i 100-150.000 minimo di chi progetta e dirige la costruzione di palazzine: vi sembra corretto che entrambi rischiamo sanzioni fino a 10.000 euro? come committente poi non ne parliamo: un privato che ristruttura casa va a spendere massimo 50.000 euro, un committente che costruisce ha budget di milioni di euro: 10.000 euro di multa possono benissimo far parte del "rischio" in quest'ultimo caso).

Tuttavia, in questi mesi, ogni occasione che ho avuto per parlare con tecnici comunali, vigili urbani o altri colleghi che si occupano di sicurezza l'ho sfruttata per discutere dell'argomento. Il risultato è che ognuno interpreta questa norma a modo suo e, anzi, c'è anche chi la ignora del tutto, anche tra chi è responsabile dei controlli. Alcuni tecnici comunali, che sono coloro i quali, assieme alla ASL, sono competenti a fare controlli sulla sicurezza e ad irrogare sanzioni, convengono con me che la norma sia esagerata e sproporzionata, e che non serva ad altro che ad aumentare il peso degli obblighi (leggasi soldi spesi per i professionisti) e il numero della carta da buttare. Altri, invece, intendono applicare la norma alla lettera in caso di controlli, e ammoniscono chiunque ne parli al rispetto della legge.

Un tema molto vivace è il capire quando effettivamente si ricade in questi obblighi normativi.Alcuni sostengono che si ricade in questi obblighi solo quando si ha presenza di più imprese, ma che, secondo loro, il singolo artigiano che costituisce un impresa individuale non conti ai fini del calcolo del numero di imprese presenti (quindi, se ci sono 10 imprese individuali, è come se ci fossero 0 imprese sul cantiere). Tuttavia anche su questo tema c'è chi interpreta l'impresa anche come quella composta da una singola persona (la legge non da una precisa definizione di impresa al fine di questo calcolo). Quindi alla fine non si può nemmeno essere certi se si ricada negli obblighi oppure no: dovremmo aspettare le interpretazioni che daranno i magistrati nelle prime sentenze di tribunale in merito a questa legge.

Parlando con altri colleghi che si occupano anche di sicurezza, ho scoperto che nessuno ancora applica questa norma ai cantieri di piccola entità - come le ristrutturazioni dei singoli appartamenti -, anche perché i committenti non ne vogliono sapere di sostenere ulteriori spese (già è difficile, spesso, far digerire di dover fare la DIA ).

Da professionista, magari posso anche essere contento che ci siano delle leggi che impongono sempre di più la nostra presenza. Ma da committente dei lavori quale sono stato, mi sembra una forzatura eccessiva, anche perchè la presenza di un coordinatore della sicurezza e la redazione di un Piano Operativo di Sicurezza nei cantieri di piccola e piccolissima dimensione non incide minimamente sull'effettiva sicurezza dei lavoratori, a differenza dei cantieri di maggiore dimensione. Se, infatti, tutto questo apparato servisse almeno ad aumentare la sicurezza degli operai, allora sarei il primo a sostenerla. Quello che aumenta, a mio modesto parere, è solo la farraginosità della burocrazia.

Io propongo di reintrodurre nella normativa nazionale la clausola già presente nella 494 che indicava nei 200 uomini-giorni la dimensione del cantiere - indipendentemente dal numero di imprese coinvolte - al di sopra del quale tutto l'apparato burocratico diventa obbligatorio: era un meccanismo intelligente, che consentiva di evitare complicazioni burocratiche per tutti i cantieri di piccola e piccolissima entità.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!

Incidente su un cantiere

#5
Buongiorno
io ho iniziato un lavoro di ristrutturazione edilizia e a seguito della demolizone del vecchio edificio, poche ore dopo, una parte dell'edificio adiacente e crollato con danni molto seri all'intera struttura.
Io sono il committente dei lavori ed ho appaltato ad un geometra il progetto e ad un'impresa di muratori la realizzazione del tutto.
Ora di chi è la responsabilità di quello che è successo?

Grazie infinite

#6
Accidenti, brutta situazione :(

sicuramente la responsabilità di quanto accaduto ricadrà o sull'impresa esecutrice - se essa non ha rispettato qualche basilare norma tecnica realizzativa - o sul direttore dei lavori - se è quest'ultimo che non ha dato istruzioni all'impresa per evitare problemi.

Se la colpa è evidentemente dell'impresa e se questa è assicurata, il tutto si potrebbe risolvere semplicmente con un risarcimento danni da parte dell'assicurazione, anche se questa sicuramente farà partire delle pratiche per accertare l'accaduto prima di risarcire chi ha subito danni. Intanto, fai fare una perizia sull'accaduto ad un tecnico diverso dal geometra a cui hai dato mandato per fare il progetto e per la direzione lavori.

Considera infine che, data la situazione, verrà esaminato ogni singolo aspetto del procedimento e, in caso di vizi "secondari" ovvero mancanze non legate al crollo, verranno comunque elevate multe (come p.e. se non è stato nominato il coordinatore per la sicurezza e se non è stato redatto un piano operativo di sicurezza), nelle quali potresti ricadere anche tu come committente (come nel caso della mancata nomina del coordinatore, fino a 10.000 euro di multa e da 2 a 4 mesi di reclusione) assieme al direttore lavori.

Poi la causa del crollo potrebbe anche essere legata al fatto che la struttura adiacente alla tua non fosse stata realizzata a norma...e quindi è cascata "per conto suo" o perchè, essendo stata realizzata male, "poggiava" eccessivamente sulla tua, cosa che non deve essere.

Insomma senza analizzare la situazione dal vivo non posso essere più preciso: se nomini - come tiho suggerito - un tecnico per redigere intanto una perizia, sicuramente questo ti saprà dire qualcosa di più.

facci sapere!! in bocca al lupo!!
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!

#7
Nel gennaio 2004 un ragazzo giovane ha avuto un incidente mortale nel mio cantiere e l'ispettorato del lavoro si è accertato fondalmentalmente di alcune cose riguardante la figura del committente:
- che avessimo controllato che l'impresa edile che eseguiva i lavori fosse "in regola", è bastato dimostrare la copia di una visura camerale che feci fare prima di iniziare i lavori (lo faccio sempre anche per lavoro)
- di aver pagato una cifra congrua all'impresa, ovvero, se l'importo non fosse stato equo si sarebbe considerata insufficiente la cifra per coprire anche le spese destinate alla sicurezza
- che fosse stato nominato un responsabile alla sicurezza iscritto all'albo (avevo anche stampato da internet l'iscrizione dell'architetto all'albo)

alla fine c'é stato un processo lungo per accertare tutte le responsabilità dove noi committenti non siamo nemmeno stati presi in considerazione, ma abbiamo subito solo un po' di ritardi sui lavori.
Immagine
Immagine

#8
Ing 76 ha scritto: alla fine c'é stato un processo lungo per accertare tutte le responsabilità dove noi committenti non siamo nemmeno stati presi in considerazione, ma abbiamo subito solo un po' di ritardi sui lavori.
ciao ing76, grazie per il tuo intervento!

avendo ottemprato a tutte le specifiche di legge (impresa in regola, nomina coordinatore sicurezza, ecc..) è chiaro che come committenti non siate stati presi in considerazione (meno male! :) ). La questione che voglio sollevare con questo thread è che, con l'introduzione del testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/08), vengono ampliati alcuni obblighi molto severi anche a cantieri di piccola e piccolissima entità (il rifacimento di un bagno, piccoli interventi edili su una stanza, ecc): situazioni in cui rispettare la legge è sproporzionatamente costoso per essere fatto realmente :P In questi casi, se gli obblighi non sono rispettati, il committente è il principale responsabile a cui vengono inflitte pene sproporzionatamente severe.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!

#9
Beh innanzitutto grazie mille delle risposte.
Abbiamo avuto una discussione e con l'impresa edile, il proprietario dell'immobile danneggiato e il geometra responsabile del cantiere. L'edificio adiacente era palesemente "appoggiato" al mio e versava in condizioni di forte degrado tant'è che lo stesso proprietario ne era consapevole.
Vista lo spirito collaborativo di tutti si va verso una ripartizione delle responsabilità tra direttore dei lavori, impresa costruttrice e proprietario della casa- Questa però è per ora solo sulla carta, quando poi si tratterà effetivamente di sborsare denaro voglio vedere come si concretizzerà il tutto.
Vi terrò informato.
Grazie ancora

Gianluca

#10
C'è un importante novità: nel disegno di modifica del testo unico per la sicurezza è stato reintrodotto il "limite" dei 200 uomini-giorni che il legislatore non aveva ripreso dalle precedenti norme. Se la proposta dovesse passare, i cantieri piccoli e medio-piccoli si vedrebbero nuovamente sollevati da questo inutile (la redazione del PSC non incide, a mio modesto parere, sulla sicurezza dei lavoratori nei cantieri cosi piccoli) e pesante fardello.

Il tutto, comunque, deve ancora essere votato e non è escluso che il testo subisca variazioni nei passaggi alle camere, anche se i temi "scottanti", ovvero quelli di confronto con i sindacati, non riguardano questa parte.

Spero vivamente che ora non si stia "tappando" una buca che il legislatore aveva in precedenza preso in pieno, "dimenticandosi" di "copiare" un "pezzetto" della normativa precedentemente in vigore :? Delle persone del settore ci hanno rimesso tempo e denaro per colpa di questa "toppa" che ora viene "tappata"...non potrebbero fare più attenzione questi signori quando scrivono le leggi che noi dobbiamo rispettare, e per cui subiamo condanne penali in caso di violazione??

se ci saranno sviluppi, aggiornerò ancora questo post con delucidazioni più chiare e tesi maggiormente argomentate.

:)
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!

#11
Ciao a tutti,
novità nella vicenda:
la parte offesa dal crollo dell'edificio ovvero l'affittuaria ha dato mandato ad un avvocato di intimare il pagamento del danno arrecato alla signora quantificando un risarcimento.
Il problema è però che la raccomandata è stata inviata si alla ditta esecutrice dei lavori, ma anche a me, non in conoscenza ma quale destinatario.
L'avvocato in questione non ha dato nessuna comunicazione al proprietario-
Ora io cado dalle nuvole e non capisco perchè io venga chiamato in causa per questa faccenda visto anche le risposte che mi avete dato sopra.
Come posso comportarmi?
Devo essere io a chiamare l'avvocato e chiedere spiegazioni?
é giusto che venga chiamato in causa o io posso considerarmi estraneo o al limite spettatore della vicenda?

Grazie infinite

#12
gianlucamuchetti ha scritto:Ciao a tutti,
novità nella vicenda:
la parte offesa dal crollo dell'edificio ovvero l'affittuaria ha dato mandato ad un avvocato di intimare il pagamento del danno arrecato alla signora quantificando un risarcimento.
Il problema è però che la raccomandata è stata inviata si alla ditta esecutrice dei lavori, ma anche a me, non in conoscenza ma quale destinatario.
L'avvocato in questione non ha dato nessuna comunicazione al proprietario-
Ora io cado dalle nuvole e non capisco perchè io venga chiamato in causa per questa faccenda visto anche le risposte che mi avete dato sopra.
Come posso comportarmi?
Devo essere io a chiamare l'avvocato e chiedere spiegazioni?
é giusto che venga chiamato in causa o io posso considerarmi estraneo o al limite spettatore della vicenda?

Grazie infinite
come committente delle opere sei tu che figuri come responsabile, ma è altrettanto vero che tu, dando mandato a dei tecnici di controllare il lavoro dell'impresa, "scarichi" le tue responsabilità (anche se non completamente) su questi ultimi. Comunque, se è partita la richiesta di risarcimento e pensi - giustamente - di non dover essere tu a pagare, è necessario rivolgersi ad un avvocato per rispondere debitamente alla lettera che ti è arrivata. Se poi la cosa dovesse proseguire (ovvero se la parte lesa dovesse rifiutare le offerte di risarcimento dell'impresa o qualunque soluzione voi gli prospettiate), si andrà in tribunale.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!

#13
Oggi 31 luglio 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo di modifica del d.lgs. 81/08 che diventerà operativo 15gg dopo l'eventuale firma del Presidente della Repubblica e relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

il testo di modifica non va a stravolgere il testo originale, ma comunque tenta di riorganizzare alcune frasi davvero complesse da leggere e istituisce dei "livelli" al di sotto dei quali gli obblighi sono meno severi.

Rimane sempre la non distinzione tra opere di manutenzione ordinaria, straordinaria o di ristrutturazione: se ci sono due imprese, scattano una serie di obblighi, anche se si sta semplicemente ristrutturando un bagno dentro casa. Certo, in quel caso la legge dice che viene "sospeso il titolo abilitativo" se non si sono onorati gli obblighi di legge...ma per la manutenzione ordiaria di un bagno non ci sono "titoli abilitativi" da richiedere quindi non potrebbero sospendere un bel nulla... :roll:

una prima novità riguarda l'introduzione della soglia dei 200 uomini giorni (un'unità di misura della dimensione del cantiere: 10 giorni di lavoro per due operai al giorno fanno 20 uomini-giorni): al di sotto di tale soglia (in genere, tutte le ristrutturazioni di appartamenti e piccoli locali commerciali vi rientrano) ma sempre in presenza di più imprese non vi è più l'obbligo di redigere il piano di coordinamento della sicurezza, ma rimane l'obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. Viene, in questo caso, sempre meno l'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione.

viene inoltre abrogato il comma che distingueva tra lavori pubblici e privati, ma che esonerava tutti i lavori non soggetti a permesso di costruire dalla nomina del coordinatore in fase di progettazione. Questo proprio perché è stato introdotto il limite dei 200 uomini-giorno.

rimane comunque il dubbio, a volte molto importante nei lavori di piccole ristrutturazioni, se la presenza di una impresa affiancata da lavoratori autonomi sia da considerarsi presenza di più imprese oppure no.

comunque, per ricapitolare:

nel caso di affidamento lavori ad un unica impresa, indipendentemente dalla dimensione del cantiere (dalla ripitturazione di una stanza alla ristrutturazione integrale dell'appartamento), non si è soggetti ad alcun obbligo, salvo quelli "di circostanza" elencati al comma 9 dell'art. 90

nel caso di affidamento lavori a più imprese bisogna distinguere due casi:
1. cantiere al di sotto dei 200 uomini-giorni: vi è l'obbligo di nominare solo il coordinatore per l'esecuzione (che a sua volta ha comunque l'obbligo di redigere un fascicolo per la sicurezza dell'opera e spedire le notifiche preliminari di cui all'art. 99); non vi è nè l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e coordinamento nè l'obbligo di nominare il coordinatore in fase di progettazione. In caso di mancata nomina del coord. esec. comunque si incappa nelle pesanti norme penali ed amministrative e nella sospensione del titolo abilitativo (se presente...?).
2. cantiere superiore ai 200 uomini-giorni: in questo caso scattano tutti gli obblighi di legge, e quindi nomina del CsE, CsP, redazione del piano di sicurezza e coordinamento, invio delle notifiche preliminari, etc etc.

il legislatore pensa che, così facendo, "alleggerisce" gli oneri per i cantieri piccoli e medio-piccoli. In realtà, in soldoni, non è cosi, perchè il grosso della parcella del coordinatore per la sicurezza non è per redigere i vari piani di sicurezza, ma per compensarlo delle enormi responsabilità di cui è investito. Rimane comunque lodevole lo sforzo di migliorare una legge che definirla un taglia e cuci è un grosso, grossissimo complimento, e che rimane farraginosa, stratificata, complessa e ostica.

Continuo a ribadire che con troppa leggerezza oggi vengono appaltati dei lavori, anche molto semplici, nelle nostre case che comportano degli obblighi e delle responsabilità micidiali, responsabilità che, se non accolte, possono generare sanzioni penali (attenzione: sto parlando di rischiare di andare in galera per aver ristrutturato il cesso...!) o amministrative per svariate migliaia di euro. Resta quindi una legge un po "sproporzionata", soprattutto nelle sanzioni, perchè "tarata" per i grossi cantieri edili (cosa sono 10.000 euro di multa per un cantiere in cui sono appaltati lavori per 2.000.000 euro? pensiamo invece alla stessa multa applicata al cantiere del nostro cesso, per una spesa complessiva di 5.000 euro...).

Tenaimo poi in considerazione il fatto che le ultime persone interessate a questi obblighi di sicurezza sono gli operai stessi dei cantieri, i quali ti guardano come fossi un alieno, quando non sbraitano e insultano, se gli si dice di indossare il caschetto o di infilare i guanti... :roll:
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!

#14
Ing 76 ha scritto:Nel gennaio 2004 un ragazzo giovane ha avuto un incidente mortale nel mio cantiere e l'ispettorato del lavoro si è accertato fondalmentalmente di alcune cose riguardante la figura del committente:
- che avessimo controllato che l'impresa edile che eseguiva i lavori fosse "in regola", è bastato dimostrare la copia di una visura camerale che feci fare prima di iniziare i lavori (lo faccio sempre anche per lavoro)
- di aver pagato una cifra congrua all'impresa, ovvero, se l'importo non fosse stato equo si sarebbe considerata insufficiente la cifra per coprire anche le spese destinate alla sicurezza- che fosse stato nominato un responsabile alla sicurezza iscritto all'albo (avevo anche stampato da internet l'iscrizione dell'architetto all'albo)

alla fine c'é stato un processo lungo per accertare tutte le responsabilità dove noi committenti non siamo nemmeno stati presi in considerazione, ma abbiamo subito solo un po' di ritardi sui lavori.
ing! che incubo!
ho letto i tuoi topic a riguardo e ne sono rimasta tristemente colpita! :cry:
potresti darmi un consiglio:

mi trovo nella situazione di scegliere tra due imprese edili cui affidare i lavori, ho verificato per entrambe i requisiti alla cciaa, sono certificati iso 9000 e hanno tutti i dipendenti in regola, però un'impresa mi ha fatto un preventivo più basso di circa il 10% in meno.

questa differenza dovrebbe insospettire? che criterio hanno seguito per definire il congruo compenso rispetto ai lavori?

#15
Sarebbe utile realizzare un contratto tra impresa esecutrice delle opere e committente in cui, oltre alla descrizione delle opere, vengono indicati gli importi in questo modo:
a) importo delle opere edili;
b) imorto oneri per la sicurezza;
c) totale a+b;
In questo modo si chiariscono subito le cose e ci si ripara da eventuali problematiche.
Se il progetto delle opere è affidato ad un professionista, fai stendere questo contratto da lui.