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collaudatore

#1
buongiorno a tutti,
ma può il direttore lavori firmare il certificato di collaudo della casa???
a sentimento mi verrebbe da dire di NO visto che trovo improbabile che un professionista, dopo aver seguito i lavori, dica che il prorpio lavoro è fatto male!!!

Però, siccome nel mio caso è successo ed il comune ha accettato le pratiche..... mi viene anche da pensare che la norma lo permette!!!

qualcuno mi illumina??

Grazie

#2
Il D.P.R. 380/01 all'art.23 comma 7 dice che
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale,
che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attività.
quindi la legge consente che a collaudare opere di minore entità (leggasi: le opere che sono soggette a DIA o DIA onerosa) possa essere lo stesso tecnico firmatario della DIA (attenzione: il progettsita! anche se poi nel 99% dei casi coincide anche con il direttore lavori). Solo per opere di entità superiore (che quindi richiedono il permesso di costruire) è obbligatorio che il collaudatore sia un tecnico esterno nominato dalla pubblica amministrazione e il cui nominativo venga prelevato da un elenco fornito dagli ordini professionali a cui tutti i tecnici possono iscriversi (devono avere almeno 10 anni di iscrizione all'ordine però).

Questo per consentirti di snellire il procedimento amministrativo (in fondo, chi ha progettato i lavori è la persona più qualificata per effettuare il collaudo) e, quindi, di ridurre i costi. Il tecnico deve comunque farti controfirmare il certificato di collaudo, perchè tu, in quanto committente, potresti avere delle obiezioni.

Se, comunque, il tuo dubbio principale è che il tutto sia legittimo allora la risposta è: si, è legittimo che lo stesso firmatario della DIA ti faccia anche il collaudo, se le opere erano soggette a DIA o DIA onerosa. Se le opere erano soggette a Permesso di costruire allora è illegittimo.

per il discorso del fatto bene/fatto male, quando si fa una DIA il tecnico "direttore dei lavori" è responsabile solo del fatto che le opere realizzate siano conformi al progetto approvato dal comune...quindi solo ed esclusivamente del fatto che la planimetria post operam del progetto corrisponda a quanto è stato effettivamente realizzato. Quindi, a meno che tu non abbia dato al tuo tecnico lo specifico incarico ANCHE di controllare la qualità del lavoro eseguito (cosa sempre consigliabile, ma che sfugge ai più), pure se i muri sono stati fatti da cani o le porte sono state montate storte, nulla vieta al progettista di attestare la conformità di quanto realizzato.

Cmq alla fine quel che interessa a te e al Comune è che qualcuno di competente si prenda la responsabilità di dire che quanto realizzato è conforme al progetto approvato dalla P.A.. punto.
lo studio professionale
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#3
Marcvsrvs ha scritto:Il D.P.R. 380/01 all'art.23 comma 7 dice che

[Questo per consentirti di snellire il procedimento amministrativo (in fondo, chi ha progettato i lavori è la persona più qualificata per effettuare il collaudo) e, quindi, di ridurre i costi. Il tecnico deve comunque farti controfirmare il certificato di collaudo, perchè tu, in quanto committente, potresti avere delle obiezioni.
grazie Marcvsrvs per la risposta, però permettimi di di dire ceh nn sono d'accordo con la tua affermazione.

io penso, al contrario, che nessun progettista potrebbe mai sostenere di aver fatto le cose in modo non corretto e per questo vedrei più sensato un collaudatore esterno!!!
proprio per essere più obiettivo possibile!!!

#4
Marcvsrvs ha scritto:Il D.P.R. 380/01 all'art.23 comma 7 dice che

[Questo per consentirti di snellire il procedimento amministrativo (in fondo, chi ha progettato i lavori è la persona più qualificata per effettuare il collaudo) e, quindi, di ridurre i costi. Il tecnico deve comunque farti controfirmare il certificato di collaudo, perchè tu, in quanto committente, potresti avere delle obiezioni.
grazie Marcvsrvs per la risposta, però permettimi di dire che nn sono d'accordo con la tua affermazione.

io penso, al contrario, che nessun progettista potrebbe mai sostenere di aver fatto le cose in modo non corretto e per questo vedrei più sensato un collaudatore esterno!!!
proprio per essere più obiettivo possibile!!!

#5
leggendo il dpr che mi hai gentilmente indicato, all'rt 67, c.2 trovo:

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
posso aprofittare della tua competenza e disponibilità per aver chiarimenti???

grazie mille!!!

#6
arasas1 ha scritto:leggendo il dpr che mi hai gentilmente indicato, all'rt 67, c.2 trovo:

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
posso aprofittare della tua competenza e disponibilità per aver chiarimenti???

grazie mille!!!
l'art. 67 si trova nel capo: Capo II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a
struttura metallica

e si parla del collaudo delle opere, appunto, in calcestruzzo armato. Questo DPR, come ti sarai reso conto, è un po un miscuglio di tanti argomenti diversi perchè, appunto, è il testo unico dell'edilizia. Butta sempre un occhio al "capo" in cui è inserito l'articolo. La parte di DPR che ti ho citato io, infatti, è nel "capo" che disciplina la Denuncia di Inizio Attività :)

per quanto riguarda il non essere d'accordo con quanto ho detto prima, si, capisco benissimo quello che vuoi dire, e infatti non hai tutti i torti. Però bisogna interpretare queste leggi nell'ottica non pratica, ma burocratica, in quanto sostanzialmente con queste norme si vuole semplicemente scaricare su qualcuno la responsabilità di accertare che le opere siano coerenti con il progetto, questo perchè i comuni non hanno le risorse per controllare fisicamente e direttamente che le autorizzazioni da loro riasciate siano state realizzate conformemente (in sostanza, la cosa migliore sarebbe non quella di far collaudare da un tecnico esterno, ma che l'opera venga collaudata dai tecnici stessi dei comuni: siccome per fare questo servirebbe un esercito di tecnici per ogni comune - le DIA che si presentano quotidianamente in ogni municipio di Roma sono decine e decine - la legge consente che il collaudo venga effettuato dallo stesso tecnico). Considera comunque che il tecnico che timbra è investito di una responsabilità molto importante, sancita dal codice penale: cito a braccio "[un tecnico che firma una DIA e timbra un fine lavori] esercita un ruolo di pubblica utilità", con tutte le responsabilità che ne conseguono.

Insomma, quel che ti voglio dire è che queste norme non vanno interpretate in senso pratico, perchè di pratico hanno ben poco. Vanno lette (ed apprezzate...perchè in fondo il 380 è un casino ma non è malaccio) in una mera ottica burocratica di rimpallo di responsabilità tra pubblica amministrazione e tecnici. Comunque tu, in quanto committente, hai tutto il diritto di far collaudare le tue opere a chi ti pare, perchè la legge non ti obbliga a farle collaudare dal progettista, ma te ne da solo facoltà.
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#7
Posso insistere ed aprofittare della tua disponibilità per capire? :oops:
Personalizzo la questione così magari chiarisco meglio il mio dubbio. Io ho acquistato casa e leggendo i documenti ho notato che il “certificato di collaudo” è stato firmato dal Direttore dei lavori.
Mi chiedo (e ti chiedo) in casa ci sono dei muri in cemento armato quindi dovrei rientrare nel Capo II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.
O sbaglio qualcosa nel mio ragionamento???

#8
Se è una nuova costruzione allora possono esserci - anzi sicuramente ci sono stati - diversi collaudi: uno del cemento armato, a struttura gettata, e altri collaudi, relativi a diverse fasi di lavorazione. la struttura, infatti, si collauda una volta ultimata la copertura
5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo
sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo
quindi quando lo scheletro del cemento armato è ancora "nudo" (se la struttura fosse "chiusa" dentro ai muri sarebbe meno facile verificare che tutto sia stato fatto secondo il progetto - p.e. come verificheresti le dimensioni dei pilastri?). Queste opere DEVONO essere state collaudate da un tecnico che non sia il direttore dei lavori (ma che può essere il progettista, perchè la legge dice solo che non può essere il direttore lavori). il collaudo che tu hai in mano probabilmente è il "certificato di fine lavori o certificato di collaudo" delle altre opere non legate al cemento armato, come tutte le opere di tramezzatura ed impianti interni che vengono realizzati dopo che il telaio è stato collaudato.

comunque, se ti viene fornita l'agibilità, significa implicitamente che è stato presentato alla p.a. il certificato di collaudo del cemento.
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