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interruzione termini agibilità - help

#1
tratto da art25 dpr 380/01 su richesta agibilità

"Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda lo sportello unico comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento che, entro 30 giorni dalla data di presentazione, previa la verifica dei documenti e una eventuale ispezione, potrà disporre il rilascio del certificato di agibilità. Trascorso inutilmente il termine indicato l'agibilità è attestata in silenzio assenso in presenza di un parere dell'A.S.L. o, in caso di autodichiarazione, dopo 60 giorni. Il responsabile del procedimento ha il potere di interrompere il procedimento entro 15 giorni dalla presentazione della domanda per chiedere ulteriore documentazione integrativa. In quest'ultimo caso il termine dei 30 giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa da parte del responsabile del procedimento. Il procedimento è dettato dall'articolo 25 della legge n.380/2001."

il quesito è:
noi facciamo parte di quelli che il silenizio assenso lo avranno in 60 gg perchè abbiamo autocertificato.......
se i termini sono stati interrotti per richiesta documentazione integrativa.....dalla ripresentazione della documentazione mancante........ ripartono 30 o 60 gg?????