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#31
[quote="akaihp]
ma io mi chiedo: e la sicurezza? e il PSC?

Perchè se anche fosse vera questa cosa della libertà di esecuzione delle manutenzioni strordinarie, il DL non va a modificare il testo unico sulla sicurezza quindi si arriva al paradosso di non dover presentare la DIA ma di dover far fare PSC, notifica preliminare, verifica idoneità impresa etc.
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in realtà l'81/08 è già assurdo per conto suo, perchè già oggi la ristrutturazione del cesso, che va in manutenzione ordinaria e quindi niente DIA, se affidato a due imprese (leggi a due operai con partita iva autonoma) obbliga alla nomina del CSE, alla redazione del PSC e alle notifiche prelilminari e cose varie. Il problema del nostro sfortunato paese è che abbiamo una classe politica talmente incapace che fa le leggi per arginare problematiche enormi e macroscopiche (le morti sul lavoro, e in particolare nelle grosse costruzioni edilizie), senza rendersi conto che quelle stesse norme vanno a ricadere su una estesissima realtà di micro-situazioni in cui applicare le leggi significherebbe mettere un elefante dentro un negozio di cristalli (senza peraltro garantire nulla sulla sicurezza dei lavoratori, essendo solamente un gran cumulo di fotocopie) e, quindi, semplicemente non si fa.
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#32
Marcvsrvs ha scritto: in realtà l'81/08 è già assurdo per conto suo, perchè già oggi la ristrutturazione del cesso, che va in manutenzione ordinaria e quindi niente DIA, se affidato a due imprese (leggi a due operai con partita iva autonoma) obbliga alla nomina del CSE, alla redazione del PSC e alle notifiche prelilminari e cose varie. Il problema del nostro sfortunato paese è che abbiamo una classe politica talmente incapace che fa le leggi per arginare problematiche enormi e macroscopiche (le morti sul lavoro, e in particolare nelle grosse costruzioni edilizie), senza rendersi conto che quelle stesse norme vanno a ricadere su una estesissima realtà di micro-situazioni in cui applicare le leggi significherebbe mettere un elefante dentro un negozio di cristalli (senza peraltro garantire nulla sulla sicurezza dei lavoratori, essendo solamente un gran cumulo di fotocopie) e, quindi, semplicemente non si fa.
tristemente concordo.
--
federico r.
http://tinyurl.com/studioarchitettura

#33
primi riscontri dalle Regioni:

http://www.edilportale.com/news/2010/04 ... 35_15.html

la Toscana modificherà la propria legislazione urbanistica per consentire sul proprio territorio l'applicabilità della semplificazione voluta dal governo col D.L. 40/2010

c'è da augurarsi che presto tutte le regioni dichiarino in modo esplicito se sul proprio territorio si applica la norma nazionale oppure no: come ormai è assodato, è nei periodi di "incertezza" che si pongono le basi di quelle incomprensioni che poi si protraggono per anni nei tribunali.
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#35
maddalenagardenal ha scritto:io abito in emilia romagna c'è possibilità che percepisca questa normativa in tempi brevi?
Grazie
l'emilia si è dimostrata più "chiusa" nei confronti di questa liberalizzazione e, per ora, sembra che si voglia tenere la legge regionale che obbliga sempre alla presentazione della DIA per opere di manutenzione straordinaria.
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#37
ripongo il quesito a chi ne sa più di me.
se i lavori di ristrutturazione andassero a toccare la facciata per nuove aperture, finestre, porte... o stamponamento di finestre attualmente finte con relativa modifica della stessa in secondo ingresso?

alcuni geometri amici mi hanno detto che sono modifiche devono passare dalla sopraintendenza oltre che dalla giunta della Dia.


regione dell'intrevento Toscana

grazie

#38
bj42 ha scritto:Ciao Marco, per Roma bolle in pentola qualche novità :?: :?: :?: :?:
il decreto giusto oggi comincia il suo iter alla camera: se verrà trasformato in legge, a Roma già si sa che non si dovrà più richiedere la DIA per opere di manutenzione straordinaria (con tutte le limitazioni del caso).

per il piano casa invece non si sa ancora niente.

:arrow: BartSimpson il decreto liberalizza anche le opere in facciata (sempre a patto che non vengano interessate parti strutturali del fabbricato: quindi se l'edificio è con muratura portante, di fatto si andrebbe sempre a toccare la struttura e quindi sarebbe sempre necessaria la DIA): la Toscana inoltre sembra voglia modificare la sua legge (che ti obbliga comunque a richiedere la DIA) a quella nazionale nel momento in cui viene pubblicata in gazzetta ufficiale. Ora come ora, nella tua regione rimane tutto com'era prima.

Se l'edificio è specificatamente vincolato, o se si trova in un tessuto definito "storico" dal piano regolatore, automaticamente per la modifica delle facciate serve il nulla osta (nel primo caso) o il parere (nel secondo caso) della Sovrintendenza ai beni architettonici.
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#39
ma io posso sapere se l'edificio ha qualche vincolo o se la periferia in cui si trova fa cmq parte di un tessuto particolare? e se non rientra in una di queste parti, può la giunta comunale negarmi il permesso?
Grazie

#40
BartSimpson ha scritto:ma io posso sapere se l'edificio ha qualche vincolo o se la periferia in cui si trova fa cmq parte di un tessuto particolare? e se non rientra in una di queste parti, può la giunta comunale negarmi il permesso?
Grazie
per i vincoli, può esistere o un Piano Paesistico Regionale che li racchiude e graficizza tutti, anche quelli dei singoli immobili (come p.e. ha fatto la Regione Lazio - una delle cose più ben fatte da queste parti), oppure certamente esiste un elenco immobili presso gli uffici della sovrintendenza territorialmente competente. Attento che di sovrintendenze ne esistono di diversi tipi, quindi devi prima individuare quella "giusta".

Comunque anche sul piano regolatore del tuo comune dovrebbe esserci qualcosa.

se l'edificio non è ne vincolato, nè ricade in tessuto storico, e se non sussistono altri tipi di vincolo (anche se è molto difficile che esistano dei vincoli non storico-monumentali che impongono limitazioni alle modifiche di facciata), allora il Comune può al massimo tirare fuori problemi di natura tecnico-procedurale, ma tendenzialmente non può opporsi ad un progetto coerente con la normativa.
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#42
durante l'iter parlamentare di approvazione del dl. 40/2010 è stato approvato un emendamento che cambia in modo radicale l'articolo 5, quello relativo proprio al tema di cui stiamo discutendo.

Accogliendo le richieste del CNAPP e, comunque, probabilmente suggeriti dal buon senso, hanno ora introdotto per le opere di manutenzione straordinaria la necessità di presentare in municipio, prima dell'inizio materiale dei lavori (anche il giorno prima, sostanzialmente), una relazione tecnica asseverata, con allegati i relativi elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato in cui egli assevera il rispetto delle normative igienico-sanitarie, il rispetto delle normative comunali e regionali, nonchè quelle nazionali (in buona sostanza, redigerà una relazione tecnica molto simile a quella che già oggi si fa per la DIA).

Insomma, tutto cambia ma nulla cambia? no, non è cosi: formalmente, il titolo abilitativo non è necessario, quindi questi documenti da presentare non sono la richiesta di un titolo abilitativo, ma una semplice comunicazione (che pur tuttavia implica una serie di responsabilità, perché è sempre una dichiarazione) da fare all'autorità competente.

Se qualcuno esegue opere di manutenzione straordinaria senza presentare questa comunicazione verrà sanzionato con circa 258 euro (una cifra congrua, ma che potrebbe essere anche il doppio, ovvero i famosi 516 euro), mentre se invece presenta spontaneamente la domanda "in corso d'opera" la sanzione si riduce di due terzi (80 euro circa). Questo significa che, un domani che la legge dovesse entrare in vigore con questo emendamento, chiunque avesse fatto abusivamente opere di manutenzione straordinaria, oggi potrà "cavarsela" con 80 euro di ammenda (e la parcella del tecnico), contro i 516 di oggi (che in alcune regioni sono anche fino a 10.000 euro, come nel lazio).

Viene esplicitamente citato l'obbligo di eseguire l'aggiornamento della planimetria catastale, e questo obbligo era ovvio che rimanesse in essere, come avevo avuto modo di prevedere qui o in un altra discussione da altre parti.

Consideriamo comunque che la legge non è ancora in vigore: quando e se lo sarà, faremo delle considerazioni più approfondite.

un link per approfondire:

http://www.edilportale.com/news/2010/04 ... 07_15.html
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DL incentivi: emendamento 28 aprile 2010

#43
Il 28 aprile 2010 è stato approvato un emendamento, che modifica e sostituisce l’articolo 5 del DL 40/2010. Ciò comporta ulteriori modifiche alle norme che permettono l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria senza obbligo di titolo abilitativo (DIA).

In base alle nuove disposizioni, secondo cui le nuove regole sono applicabili anche se esistono “più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”, tutte le Regioni passano al regime semplificato; non solo quelle sprovviste di una specifica legge regionale in materia, nelle quali il DL incentivi è già in vigore da fine marzo, ma anche quelle provviste di una legge più restrittiva regionale, in cui era presente l'obbligo di redazione della Dia, come Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Sicilia, Toscana, Umbria e Val d’Aosta.

Gli interventi realizzabili secondo il DL incentivi sono suddivisi in due categorie:

- quelli che non richiedono alcun titolo abilitativo (manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra legati all'attività agricola, serre mobili stagionali);

- quelli che richiedono comunicazione, anche telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, con allegate eventuali autorizzazioni obbligatorie (manutenzione straordinaria, opere per esigenze contingenti e temporanee, lavori di pavimentazione, installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, aree ludiche).

Per le manutenzioni straordinarie, inoltre sarà obbligatorio allegare alla comunicazione, oltre alle eventuali autorizzazioni obbligatorie ed ai dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori, gli elaborati progettuali e una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato (che dovrà essere svincolato da ogni rapporto con l'impresa o con il committente), che dichiari che i lavori saranno in conformità con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi vigenti, con le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e che per essi la normativa attuale non preveda il rilascio di un titolo abilitativo.

Inoltre, a chiusura lavori, il committente sarà tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, gli atti di aggiornamento catastale.

N.B. Si sottolinea che, secondo l'emendamento approvato, tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne.
Inoltre i lavori non potranno modificare parti strutturali dell'edificio, nè comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari o l'incremento dei parametri urbanistici.
CAFElab.it studio di architettura a Roma

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