http://www.interno.it/mininterno/export ... ia_32.html
. STRANIERI AMMESSI ALLA PROTEZIONE TEMPORANEA Il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", adottato con
il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, contiene una norma fondamentale, l'art. 20, che consente di far fronte a emergenze umanitarie causate da eventi eccezionali, quali conflitti, disastri naturali o altri avvenimenti di particolare gravità che si verifichino in Paesi non appartenenti all'Unione europea. In tali circostanze è quindi possibile per il Governo determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi di protezione temporanea necessari per accogliere in maniera tempestiva e adeguata le popolazioni sfollate che dovessero raggiungere in massa il territorio italiano.
7.
L'ESPERIENZA DELLA CRISI BALCANICA
Dall'emanazione del Decreto leg.vo n.286/98, l'art. 20 è stato applicato per la prima volta in occasione della recente crisi che ha interessato i territori dell'area balcanica. In seguito a tale crisi sono giunti in Italia nell'arco del 1999 circa 30.000 stranieri di diversa etnia (kosovari, serbi, montenegrini).
Per oltre 18.000 di loro era stato previsto con il D.P.C.M. 12.5.1999 (emanato ai sensi dell'art.20):
- il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione temporanea;
- l'assistenza in strutture individuate o realizzate nel territorio nazionale con oneri a carico della Direzione Generale dei servizi civili.
Gli altri 12.000 circa hanno presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
Conclusasi la crisi, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), su incarico della Direzione Generale dei servizi civili e d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), ha attuato una campagna informativa e di sensibilizzazione finalizzata al rimpatrio assistito e protetto, distribuendo a tutti gli stranieri ammessi a protezione temporanea una nota informativa e un questionario ricognitivo. Il programma di rimpatrio, realizzato dall'OIM, prevedeva interventi, anche finanziari, volti a favorire il primo reinserimento dei profughi nelle località di origine.
Tra coloro che non si sono avvalsi del programma di rimpatrio:
- alcuni, avendo perso il diritto di soggiornare sul territorio nazionale, sono stati allontanati con le modalità previste dalla legge in vigore (con decreto di espulsione e conseguente accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica, o con decreto di espulsione contenente l'intimazione allo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni);
- altri, avendo dimostrato di svolgere un'attività lavorativa e di avere la disponibilità di un alloggio, hanno ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro;
- altri ancora, avendo provato l'esistenza di gravi motivi che ne impedivano il rientro nelle zone di provenienza, hanno ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari; in tal caso si è resa necessaria una preventiva valutazione della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.
E' necessario distogliere il campo dai luoghi comuni che il centrodestra targato Pdl e Lega ha cucito addosso a questo PaeseSecondo la Turco "potrebbe essere applicato, in tale contesto, l'articolo 20 del decreto legislativo 286, vale a dire la legge italiana in vigore sulla protezione temporanea, prevista anche da una direttiva europea del 2005. Una norma, sperimentata anche nella vicenda dei Balcani, che consente un permesso di soggiorno temporaneo utile per mettere ordine alla situazione, per consentire l'identificazione delle persone e favorire il rientro oppure la permanenza nell'ambito delle quote d'ingresso regolare".
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