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#2
Franco ha scritto:Forniture di materiali

Sono soggette ad aliquota IVA agevolata del 4 % gli acquisti relativi a:

beni, escluse le materie prime e semilavorati forniti per costruire i fabbricati di cui all’art. 13 della legge “Tupini” . I’agevolazione compete sia nel caso in cui l’acquisto del materiale sia effettuato dal privato che costruisce la casa in economia, cioè acquistando direttamente il materiale e stipulando l’appalto solo per i lavori di costruzione, sia nel caso in cui l’impresa costruisca in proprio un fabbricato avente le caratteristiche previste dall’articolo 13 della legge n. 408 del 1949, sia quando l’impresa in qualità di appaltatrice dell’intera opera o di titolare del contratto di sub-appalto, acquista il materiale occorrente per realizzare l’opera. ( n. 24) della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr n. 633 del 1972 )

Per essere più chiari in riferimento alla configurazione dei beni il cui acquisto è agevolato con la aliquota del 4 % gli stessi devono concorrere alla costruzione del fabbricato e devono incorporarsi strutturalmente e funzionalmente nello stesso, senza perdere la loro individualità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono indicare i seguenti prodotti:

porte e finestre;
lavandini e rubinetti;
impianti igienici;
caldaie degli impianti di riscaldamento;
contatori della luce e del gas;
caminetti;
ascensori e montacarichi;

Il Ministero delle Finanze ha precisato che per godere dell’aliquota ridotta del 4 per cento, l’acquirente privato o impresa, deve rilasciare sotto la propria responsabilità apposita dichiara­zione al venditore.

Sono soggette ad aliquota IVA ordinaria del 20 % gli acquisti relativi a:

A. quei beni che nella costruzione perdono la loro individualità, e precisamente:

materiali inerti
leganti
laterizi
manufatti e prefabbricati in gesso o in cemento
materiale per pavimentazione interna o esterna o per rivestimenti
materiali di coibentazione, impermeabilizzazione, e tc
acciaio

(articolo 36, quarto comma, n. 12 e 15 del Dl 30 agosto 1993)

B. i beni finiti, individuati al precedente paragrafo se sono acquistati per essere impiegati nella costruzione di fabbricati di lusso.

#3
Opsss l'ho anche letto ( stampato e fatto leggere al mio ragazzo) questo tuo post.... sorry.

Grazie per la risposta. :P