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Ecobonus 2018

#1
Chi mi può dare qualche info in piu?
Basta comprare un condizionatore a+ con pompa di calore per usufruire dello sgravo fiscale?
Inoltre sapete se esiste un modo per avere lo sgravo su frigo forno lavatrice sempre a +?

Re: Ecobonus 2018

#2
Il condizionatore è una cosa, frigorifero e altri elettrodomestici sono una cosa diversa. Puoi portare in detrazione le spese del condizionatore, ma le spese fatte per gli elettrodomestici sono detraibili solo se ristrutturi casa.
Sei incorreggibile. Sallo.

Re: Ecobonus 2018

#3
Ok grazie ma È possibile fare una manutenzione straordinaria (tipo spostare punti luce ecc) e far rientrare quindi gli elettrodomestici in una sorta di pratica di ristrutturazione senza aprire scia? Qualcuno mi può indicare?

Re: Ecobonus 2018

#4
cambiando la caldaia con una piu potente, nel 2017, potevi accedere al bonus mobili. Nel 2018 non so, a memoria avevo letto che non sarà più possibile ma non sono sicuro. Col climatizzatore sicuramente no

Re: Ecobonus 2018

#5
Per detrarre il clima come risparmio energetico, deve essere L'UNICO sistema di riscaldamento (non è incentivato il condizionamento estivo, perchè NON E' RISPARMIO ENERGETICO)

Per detrarre i mobili, con l'apposito bonus, basta effettuare uno qualsiasi degli interventi elencati nell'art.16/bis del TUIR; quindi, non solo manutenzione straordinaria.

Re: Ecobonus 2018

#6
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi

Quindi installando un sistema di allarme potrei anche richiedere la detrazione per i mobili?

Re: Ecobonus 2018

#7
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle
ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione
di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, e' calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro.
(FInanziaria 2017)

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli
interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute
nel citato articolo 16-bis.
(DL63/2013)


1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36
per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per
unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a
carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla
base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
di cui all'art. 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unita' immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.».
(articolo 16/bis TUIR)

Questo è il percorso (tortuoso come sempre, in italia), che porta al Bonus Mobili e alla sua applicabilità.
L'ultima guida dell'Agenzia delle Entrate parla invece esplicitamente di soli interventi di manutenzione straordinaria (come, per la verità, recitava il decreto legge PRIMA della sua conversione in parlamento).

Re: Ecobonus 2018

#8
Io dovrò acquistare tutto nel 2018 e ancora non ne vengo a capo di sta storia. Ci sono cose contrastanti. Per manutenzione straordinaria cosa si intende? Anche un solo spostamento di un punto luce???

Re: Ecobonus 2018

#10
x mnoga: leggere i decreti sarà lungo e tedioso, pero' dicono una cosa diversa: 'Aicontribuenti che usufruiscono del comma 1' (non dice del comma 1 ma solo per manutenzione straordinaria)

Poi, ripeto, la Guida dellAgenzia dice quello che dici tu, ma, IMHO, è diverso da quello che dice la legge.

Re: Ecobonus 2018

#12
Poi, ripeto, la Guida dell'Agenzia dice quello che dici tu, ma, IMHO, è diverso da quello che dice la legge.
Buongiorno a tutti,
parto con una premessa: spesso il Fisco nelle sue guide ai bonus casa dà informazioni molto superficiali e, in alcuni casi, addirittura fuorvianti rispetto alle normative tecniche In vigore.
Porto ad esempio un argomento citato proprio in questa discussione: la sostituzione della caldaia per l'Agenzia consente di accedere al bonus mobili perchè ritenuta manutenzione straordinaria.
In realtà è un'affermazione che non ha quasi mai riscontro tecnico dato che, nella maggior parte dei casi, si tratta di manutenzione ordinaria e, dunque, sul singolo alloggio non permetterebbe di usufruire nè della detrazione 50% nè tanto meno del bonus mobili.
Non mi dilungo in spiegazioni ulteriori ma, se a qualcuno interessa approfondire l'argomento, ho scritto un post a riguardo http://www.studiobiz.consulting/blog-ne ... nus-mobili, che approfondisce nei minimi dettagli la questione.

Venendo al nocciolo di questa discussione, ossia in quali casi si possa richiedere il bonus mobili, in effetti #salvo72 non ha tutti i torti: il riferimento che il DL 63/2013 fa all'intero comma 1 dell'art.16 bis del TUIR, senza esplicite esclusioni a determinate lettere in esso contenute, parrebbe consentire l'accesso al bonus mobili ed elettrodomestici senza deroga alcuna.
Ma l'Agenzia delle Entrate, in diverse circolari, sostiene che per l'accesso alla suddetta agevolazione, nel caso delle singole unità immobiliari, prevalga l'inquadramento dei lavori.
E motiva questa tesi affermando che la ratio con cui è stato concepito l'art. 16 bis nella sua prima versione sia stata quella di privilegiare gli interventi connessi ad una richiesta autorizzativa. Solo in seguito, infatti, con decreti successivi al 2011 sono stati aggiunti al comma 1 ulteriori interventi (rientranti anche nell'ambito dell'ordinaria manutenzione) agevolabili in deroga alla norma originaria.
Per cui la questione è: in questi casi di "buio normativo" come comportarsi? Gli unici organi che possono dare direttive certe in tal senso sono i tribunali amministrativi, il cui compito è di fatto quello di interpretare le leggi e mettere un punto alle discussioni.
Purtroppo, che io sappia, su questo caso specifico non esistono sentenze. Per cui, ai clienti che seguo, suggerisco di scegliere la via più cauta, cioè quella di richiedere il bonus solo se stanno operando interventi che vanno dalla manutenzione straordinaria in su.
E, di conseguenza, consiglio anche a voi di non sostituirvi ai giudici amministrativi e cercare cavilli per ottenere il massimo risultato col minimo sforzo perchè, sovente, questo si traduce in ispezioni fiscali, comminazione di sanzioni e cause amministrative che, alla fine della fiera, portano più svantaggi che benefici.

Re: Ecobonus 2018

#13
La domanda è cosa si intende manutenzione straordinaria?
Un intervento di un elettricista per spostare punti luce e/o l’installazione Di un impianto di allarme potrebbero considerarsi manutenzione straordinaria?

Re: Ecobonus 2018

#14
Dpr 380/01 art.3 :

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

No, direi che spostare due prese non rientra.

Re: Ecobonus 2018

#15
Hiei ha scritto:La domanda è cosa si intende manutenzione straordinaria?
Un intervento di un elettricista per spostare punti luce e/o l’installazione Di un impianto di allarme potrebbero considerarsi manutenzione straordinaria?
Se aggiungi qualche punto luce o anche metti a norma un vecchio impianto si parla di manutenzione ordinaria, che non necessita di CILA ma non dà diritto alle detrazioni del 50%.
Se invece vuoi le detrazioni al 50% devi aprire CILA e sostituire completamente il vecchio impianto con nuovo impianto (il che in genere se l'abitazione non è recente comporta anche opere murarie di una certa entità per sostituire cassette di derivazione e canaline).
Questo mi è stato risposto allo sportello unico edilizia del mio Comune e all'agenzia delle entrate.
Avevo lo stesso quesito ma per motivi opposti.