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IVA 22% IVA 10% sostituzione finestre

#1
Ciao a tutti,
Devo sostituire le finestre di casa mia, immobile del 1920 in mattoni pieni.
Ci sono da fare piccoli lavori di muratura, in quanto va rimosso il vecchio telaio e le vecchie guide delle persiane.
Sto facendo vari preventivi ma quello che mi salta all'occhio è che ci sono due tipologie di applicazione dell'iva:

Chi fa misto IVA 22%/10%
Chi fa tutto al 10%.

Qual'è il metodo di applicazione corretto?
Com'è possibile che chi mi fa tutto al 10% non consideri il discorso dei beni significativi?

Altra domanda:
Esiste qualche professionista che applica il bonus detrazioni in fattura?

grazie!

Re: IVA 22% IVA 10% sostituzione finestre

#2
Ciao rispondo volentieri alla tua domanda più che legittima, in quanto ognuno fa come crede e interpreta a suo modo le norme.
In data 06/03/2015 la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle entrate ha con RISOLUZIONE N° 25/E ha risposto al quesito di molti artigiani e piccole e medie imprese, riporto il testo:
OGGETTO: Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese – Fornitura di beni
significativi nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente
destinazione abitativa – Art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488 del 1999, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante, società di servizi dell'Associazione ALFA, chiede chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili abitativi, nel caso in cui le prestazioni di servizi comportino la fornitura di “beni significativi” individuati nell’elenco contenuto nel 29 dicembre 1999.

In particolare, l’istante solleva il problema di come determinare il valore dei beni significativi nel caso di imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli.
Nello specifico, l’istante prospetta tre possibili diverse soluzioni:
a) considerare solo la materia prima utilizzata dal produttore;
b) considerare anche gli altri oneri di produzione, come il costo del lavoro degli addetti alla produzione;
c) assoggettare ad aliquota ridotta l'intero valore della prestazione, considerando irrilevante il valore del bene
significativo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
L’istante fa presente che gli operatori del settore propendono per la soluzione interpretativa di cui alla suddetta lettera c).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 31, primo comma, lettere a) e b), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione, che riguardava solo le fatture emesse nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, è stata prorogata per diverse volte fino a tutto il 31 dicembre 2010. Da ultimo, la legge finanziaria 2010, in linea con le modifiche apportate dalla Direttiva 2009/47/CE del 5 maggio 2009 (che aveva aggiunto il punto 10-bis all’allegato III alla Direttiva 2006/112/CE), ha prolungato a tempo indeterminato l’agevolazione, che così diventa a regime.
L’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed altri beni necessari per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno però eccezione, come chiarito nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, i beni cosiddetti di valore significativo, la cui individuazione è stata effettuata tassativamente con decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 (tra i quali sono ricompresi gli infissi interni ed esterni).
Ai beni elencati nel predetto decreto ministeriale (per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate), infatti, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.
Come chiarito dalla sopra citata Circolare, la ratio dell’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488 del 1999 è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero, a prescindere dalla circostanza che l’intervento stesso si realizzi mediante un contratto di appalto ovvero una cessione con posa in opera. Da ciò discende che, ogni qualvolta nell’ambito dell’intervento vengano forniti dei beni di valore significativo, l’aliquota agevolata sarà applicabile con le limitazioni previste per tali beni,indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare l’intervento stesso.
Nel caso di specie, le operazioni poste in essere dalle imprese artigiane sembrano riconducibili al contratto di “cessione con posa in opera”, dove l’obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi). Lo scopo dell’impresa artigiana è, infatti, quello di produrre infissi in serie con caratteristiche standardizzate, seppur tenendo conto di semplici variazioni di misura in relazioni alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente, e di cederli con posa accessoria.
In tal senso si è già espressa l’Amministrazione Finanziaria la quale, con risoluzione n. 3600009 del 5 luglio 1976, ha avuto modo di precisare che - in assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a realizzare un quid novi rispetto all’ordinaria serie produttiva - è considerato contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, infissi etc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti.
Le operazioni poste in essere dalle imprese artigiane potrebbero, però, così come prospettato dall’istante, essere riconducibili anche ad un contratto di appalto, dove, quindi, l’obbligazione di fare prevale rispetto all’obbligazione di dare e il bene significativo viene realizzato sulla base delle specifiche richieste del cliente, con caratteristiche non standardizzate.
Tuttavia, come già anticipato, sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni significativi.
Pertanto, in entrambe le ipotesi, l’aliquota Iva agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti dall’azienda installatrice entro gli anzidetti limiti previsti per i “beni significativi”.
Il valore dei suddetti “beni significativi” va determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto, non contenendo la norma agevolativa alcuna previsione in ordine alla quantificazione dell’imponibile.
In particolare, come precisato nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, “assume rilievo l’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale la base imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata”.
A tal riguardo, si è dell’avviso che il suddetto valore, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale della parti, deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE

Basta trarre le dovute conclusioni il tutto è abbastanza chiaro, a questa si aggiunge un'altra circolare sempre dell'Agenzia delle Entrate N° 15/E del 12/07/2018 al punto 4) specifica chiaramente che: nel caso in cui il costo della mano d'opera supera il 50% il costo dei beni significativi l'IVA è tutta al 10% mentre se questa è inferiore al 50% una parte va al 22%.
In conclusione chi, come gli artigiani o piccole e medie imprese sono costruttori degli infissi l'IVA la possono fare al 10% perchè il costo della mano d'opera supera del 50% il costo dei beni significativi.

Re: IVA 22% IVA 10% sostituzione finestre

#3
Vitoooooo!!!!! Non diciamo castronerie! Il ruolo di produttore cessa il momento in cui carichi il prodotto finito.
Vale solo se lo realizzi in casa del cliente.
Diverso il calcolo di bene significativo, posa ed accessori.
Iva sempre mista, ma in alcuni casi diventa tutto 10%.
Perchè spendere male i soldi per una cosa che ti deve proteggere e durare una vita?

Re: IVA 22% IVA 10% sostituzione finestre

#4
In conclusione chi, come gli artigiani o piccole e medie imprese sono costruttori degli infissi l'IVA la possono fare al 10% perchè il costo della mano d'opera supera del 50% il costo dei beni significativi.

vito59

NO.

è un'interpretazione assolutamente sbagliata ed è stato più volte chiarito dall'agenzia delle entrate.
io sto col made in Italy

Re: IVA 22% IVA 10% sostituzione finestre

#5
eliosurf ha scritto:
In conclusione chi, come gli artigiani o piccole e medie imprese sono costruttori degli infissi l'IVA la possono fare al 10% perchè il costo della mano d'opera supera del 50% il costo dei beni significativi.

vito59

NO.

è un'interpretazione assolutamente sbagliata ed è stato più volte chiarito dall'agenzia delle entrate.
Esatto.
Da costruttore dico che non è vero che il costo della mano d'opera supera del 50% il costo dei beni significativi, anzi.
Non eseguo lavori a clienti forumisti!
Materiali per finestre: Alluminio, Legno, PVC?
Leggi qui
Prova comparativa

Re: IVA 22% IVA 10% sostituzione finestre

#6
.. e cosi, il cliente che ha aperto il quesito, ha capito tutto.
Cioè ha capito che :
- la normativa è cervellotica
- ciascuno la applica a modo suo
- prima o poi arrivarà un altro condono.

Manca però una informazione essenziale: siamo in regime di ristrutturazione (CILA per ristrutturazione), o in regime di manutenzione (ordinaria o straordinaria che sia)?
Nel primo caso, è corretto che sia tutta IVA al 10%; nel secondo caso, scatta il meccanismo dei Beni Significativi.
Il valore dei beni significativi, come ben spiegato dalla circolare che ha postato Vito che evidentemetne non l'ha letta, E' COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI PRODUZIONE, quindi anche della Manodopera di stabilimento, dei costi industriali per la produzione, ecc,ecc.

Re: IVA 22% IVA 10% sostituzione finestre

#7
L'ultima circola dell'agenzia delle entrate di riferimento sull'applicazione dell'iva agevolata sul serramento è la 15E di luglio 2018.
Tutte le precedenti sono carta straccia
In questa viene indicato come calcolare l'iva sul serramento (bene significativo ) e sul resto della fornitura (beni strutturalmente inteegrati, non integrati, posa....)
In pratica fare il conteggio giusto dell'iva sulla fornitura di serramenti in manutenzione ordinaria o straordinaria è diventato complicatissimo.
Generalizzando è probabile che si possa applicare l'iva al 10 su tutto ma va verificato caso per caso

Re: IVA 22% IVA 10% sostituzione finestre

#9
salvo72 ha scritto:
Roki ha scritto: Generalizzando è probabile che si possa applicare l'iva al 10 su tutto ma va verificato caso per caso
..o è 'generalizzando' o è 'caso per caso' ...
Non capisco cosa non è chiaro nella frase. Se si prendono le due parole "generalizzando" e " caso per caso" può sembrare un controsenso ma leggendo l'intera riga mi sembra chiaro
Magari se specifichi cosa non è chiaro riesco ad scrivere in maniera differente il concetto. Se hai scritto questo post è evidente che mi sono espresso male.
Ci riprovo
La mia intenzione era di far capire che , per mia esperienza e nella media degli ordini , in caso di fornitura di serramenti e accessori in regime di manutenzione ordinaria o straordinaria si riesce quasi sempre a fare l'iva al 10 % ma va analizzato caso per caso perchè vanno cosiderati:
- quali accessori oltre ai serramenti verranno installati
- se gli stessi sono strutturalmente integrati oppure no
- verificare il markup sul serramento
- fare tutte i dovuti conteggi e imputare le aliquote iva corrette

Spero sia più chiaro

Re: IVA 22% IVA 10% sostituzione finestre

#11
Voglio precisare che, nella circolare esposta è specificato, che l'IVA agevolata è applicabile solo nel caso in cui l'attore sia produttore e fornitore con posa in opera dei beni significativi.
In nessun caso è possibile applicare l'IVA agevolata ai rivenditori o a clienti che acquistano direttamente gli infissi senza posa, perchè in questo caso certamente non si supera il famoso 50% del costo dei beni significativi(infissi, porte ecc.)
La circolare va letta tutta e si capisce bene quando è possibile applicare da parte degli artigiani e piccole e medie imprese l'IVA agevolata. Va da sè che ognuno nella propria azienda può fare i propri conti e determinare con esattezza se può applicare l'IVA agevolata oppure no.
@giogiotto, anche tu dici che:
Vale solo se lo realizzi in casa del cliente.
Diverso il calcolo di bene significativo, posa ed accessori.
Iva sempre mista, ma in alcuni casi diventa tutto 10%.
@ungiornodifinestate. Quello che dici vale nella tua azienda, sicuramente
@eliosurf. Quando dici che è stato chiarito più volte dall'Agenzia delle entrate devi citare la circolare.

Re: IVA 22% IVA 10% sostituzione finestre

#12
vito59 ha scritto:Voglio precisare che, nella circolare esposta è specificato, che l'IVA agevolata è applicabile solo nel caso in cui l'attore sia produttore e fornitore con posa in opera dei beni significativi.
In nessun caso è possibile applicare l'IVA agevolata ai rivenditori o a clienti che acquistano direttamente gli infissi senza posa, perchè in questo caso certamente non si supera il famoso 50% del costo dei beni significativi(infissi, porte ecc.)
La circolare va letta tutta e si capisce bene quando è possibile applicare da parte degli artigiani e piccole e medie imprese l'IVA agevolata. Va da sè che ognuno nella propria azienda può fare i propri conti e determinare con esattezza se può applicare l'IVA agevolata oppure no.
il la circolare la ho letta e riletta, fatto corsi e controcorsi per essere in grado di applicare l'IVA giusta e fare le fatture correttamente.
Non mi risulta che sie indicato che l'IVA agevolata sia applicabile solo da produttori... anzi se la leggi bene viene indicato che nel calcolo del Markup i produttori devo considerare i costi di produzione come parte integrante del prezzo del prodotto e dalla risultante calcolare il markup , come una normale rivendita. Detta in parole povere il tuo , se sei un produttore, prezzo di aquisto comprende tutti i costi di produzione pertanto non puoi utilizzare tali costi per aumentare l'IVA al 10 .
Dopo di che ci sono tante di quelle varianti sul calcolo dell'iva agevolate che è impossibile disquisire in maniera approfondita in un forum.
al cliente finale dico solo : " fai molta attenzione a chi ti trovi davanti e quali competenze ha per poter parlare di serramenti ed iva, tutti si vendono professionisti e competenti...il difficile è capire chi lo è veramente "

Re: IVA 22% IVA 10% sostituzione finestre

#13
ciao a tutti,
Ringrazio ognuno di voi per il vostro contributo.
Sto leggendo davvero con interesse tutto.
Riporto l'informazione mancante: siamo in regime di manutenzione senza CILA/SCIA.
Ma da cliente sono responsabile in caso di mancata applicazione dell'aliquota corretta?
Io cliente non elementi concreti per verificare se uno è produttore o rinvenditore.
La fattura può essere scritta in qualsiasi modo e io la prendo per "vera" cosi com'è.

Re: IVA 22% IVA 10% sostituzione finestre

#14
In manutenzione avrai l'iva mista che va calcolata in maniera alquanto complessa.
Se oltre ai serramenti installi cassonetti, tapparelle , zanzariere ed ovviamente la posa in opera la risultata sarà quasi certamente tutto IVA al 10 %
Responsabilità: teoricamente il responsabile e chi emette la fattura ma in caso di controlli e multe non saprei darti certezze
Difficile per il cliente capire se sono produttori o rivenditori. In alcuni casi si perchè si tratta di grosse produzione che lavorano solo con concessionari / rivenditori come per le auto (la fattura non arriva dalla mercedes ma dal rivenditore) ma ci sono molti che , non ne capisco il motivo, si fingono produttori magari anche esaltando il made in Italy e poi se vai a vedere fanno arrivare il prodotto dall'estero e cambiano le etichette. E comunque , lo scrivo in stampatello , NON CAMBIA L'APPLICAZIONE DELL'IVA SE SI VA DA PRODUTTORE RISPETTO AL RIVENDITORE, questo concetto proprio cancellalo.

Le fatture si possono scrivere in innumerevoli modi ed è anche molto difficile farle . Non devo solo aver letto la circolare ma analizzarla e studiarla, il tutto incrociato con la fatturazione elettronica.

Re: IVA 22% IVA 10% sostituzione finestre

#15
Ciao a tutti, avrei bisogno di un chiarimento se possibile. Sto cambiando gli infissi a casa di mia madre, la ditta che ce li fornirà (che non li produce ma li rivende e li installa) nella fattura ha applicato l'IVA al 22% sugli infissi (senza separare avvolgibili, controtelai etc, che pure vengono forniti) e quella al 10% sulla sola manodopera per l'installazione. È corretto secondo voi? Per quanto ho letto io al punto 4 della circolare dell'agenzia delle entrate n. 15 del 12/07/18 a me sembra che avrebbero dovuto applicare l'iva al 22% solo sulla parte che eccede il valore del bene non significativo, mentre il 10% sul resto.
Ho ragione io?
Grazie!