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#16
aspettate ho trovato questo:

La separazione dei beni si verifica quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli e amministrarli, salvo naturalmente l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
Il regime di separazione dei beni produce l'effetto di attribuire al coniuge che effettua l'acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva.
I patrimoni di marito e moglie restano quindi separati durante il matrimonio, salvi i diritti successori nonché i diritti legati allo status di coniuge.
Per ottenere la cointestazione di un bene, una volta optato per il regime di separazione, occorrerà esplicitamente dichiarare all'atto dell'acquisto tale volontà, specificando anche la quota di comproprietà da assegnare.
La scelta del regime di separazione va fatta seguendo le modalità di cui all'art. 162 del Codice civile, cioè con:
convenzione prematrimoniale, attraverso dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile ovvero al Ministro di culto che celebra il matrimonio;
convenzione successiva al matrimonio, stipulata davanti a un notaio e alla presenza obbligatoria e non rinunciabile dei testimoni.
Nel regime di separazione dei beni vigono particolari regole in materia di "onere della prova". Con ciò si intende che, in caso di contenzioso giudiziale fra i coniugi, questi, ai sensi dell'art. 219 del Codice civile, potranno provare con ogni mezzo, nei loro rispettivi confronti, la proprietà esclusiva del bene mobile acquistato, non applicandosi i limiti di ammissione della prova testimoniale di cui agli artt. 2721 e seguenti codice civile.
Nel caso in cui nessuno dei due coniugi riesca a provare la proprietà esclusiva del bene, questo è attribuito in proprietà di entrambi di coniugi, per pari quota (art. 219 II comma del Codice civile).



e poi sulla comunione dei beni:


Secondo la legge, il regime della comunione dei beni è automatico.
La scelta del regime di separazione dei beni, per i matrimoni civili, va fatta all'Ufficiale dello Stato Civile mentre, per i matrimoni religiosi, va fatta al Ministro di culto. Per la separazione dei beni, dopo il matrimonio sia civile che religioso, occorre un atto stipulato davanti al notaio.
La comunione legale dei beni
Tra i molti sostanziali cambiamenti introdotti dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 si annovera anche la sostituzione del regime legale di separazione dei beni con quello della comunione.

Ciò comporta che se gli sposi non stipulano alcuna diversa convenzione tra loro, ovvero, pur avendola stipulata omettono di renderla pubblica nei modi previsti, i loro rapporti patrimoniali saranno regolati dalle norme sulla comunione legale di cui agli art. 177 e seguenti del Codice civile.

Secondo l'art. 177 del Codice civile, costituiscono oggetto della comunione:
gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (beni immediatamente comuni);
i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (beni che divengono comuni solo allo scioglimento del regime patrimoniale di comunione);
i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati (beni che divengono comuni solo allo scioglimento del regime patrimoniale di comunione);
le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (beni immediatamente comuni). Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Sono beni immediatamente comuni:
gli acquisti di beni mobili ed immobili effettuati, anche singolarmente da ciascuno dei coniugi;
le aziende costituite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio;
gli utili delle aziende di proprietà esclusiva di un coniuge ma gestite da entrambi.
Fra i beni che rientrano in comunione immediata vi sono anche le azioni di società di capitali e i titoli di Stato.

La comunione convenzionale
È una forma particolare di comunione dei beni, modificata con atto notarile per disciplinare analiticamente le categorie di beni da assoggettare alla comunione o meno, ferme restando le disposizioni in ordine all'amministrazione dei beni in comproprietà e sulla distribuzione delle quote che deve essere comunque pari al 50%.
In ogni caso rimangono estranei alla comunione i beni personali, quelli che occorrono per lo svolgimento di una professione, i proventi pervenuti a titolo di risarcimento di un danno e come pensione per perdita totale o parziale di capacità lavorativa.

Lo scioglimento della comunione
Secondo l'art. 191 del Codice civile, i motivi di scioglimento della comunione si concentrano sulle fattispecie dell'annullamento del matrimonio e dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Sinteticamente si può aggiungere che per annullamento del matrimonio si intende non solo la pronuncia dei tribunali civili ma anche le sentenze dei tribunali ecclesiastici (di nullità) o di autorità straniere che siano dichiarate efficaci con la procedura di delibazione avanti la Corte d'Appello.

Sia nell'ipotesi di nullità che di annullamento, ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il momento in cui si produce la cessazione della comunione legale coincide con il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero con il trascorrere del termine per proporre l'appello o il ricorso in Cassazione o altro ricorso davanti alla corte superiore.

In caso di separazione personale solo l'omologazione delle condizioni da parte del tribunale determinerà lo scioglimento della comunione tra i coniugi con effetto retroattivo dal giorno del deposito del ricorso in cancelleria.

Nessun mutamento potrà quindi derivare da una separazione di fatto né dal deposito di un ricorso in tribunale a cui non faccia seguito il controllo con esito positivo delle condizioni di separazione.
Casuccia: http://album.alfemminile.com/album/see_ ... nycla.html
Brilloccata ma disonesta
BIMBA CATTIVA & SPIPPOLOSA

#17
Claudia81 ha scritto:diciamo che se uno dei 2 ha la partita IVA e quindi un'azienda, se si è in separazione dei beni e la ditta va male gli eventuali creditori non vanno a cercare il partner, mente in comunione dei beni quello che è del partner è di tutti e due, quindi i creditori si possono rifare anche su quello (per questo ci sono tanti falliti che hanno ville e porche... ma non sono loro, sono delle mogli ehhhhhhhhhhhh... :? ).
C'è da dire che comunque in separazione dei beni c'è comunque la somma del reddito, per cui non ci sono agevolazioni ad es. per gli asili comunali...
io dico la mia... a me fa un po' tristezza sposarmi in separazione dei beni, mi sembra poi di stare sempre a guardare di chi è una cosa e di chi l'altra e nel caso di lavoratori dipendenti non credo abbia molto senso... io preferisco la comunione per dividere proprio tutto col partner, però capisco che in caso di partita IVA è meglio la separazione :roll:

poi se qualcuno ne sa più di me si aggiunga alle nostre info!!! :wink:

hai ragione una volta fallire era un grande disonore (anche essere solo protestati).......adesso anche dopo un fallimento son pieni di soldi :oops: :oops: però la separazione dei beni è una scelta pratica se uno dei due ha un'attività in propio,ma se non ci sono questi problemi la separazione dei conti ecc. a me fa una grande tristezza una mia conoscente a dir poco benestante con marito ricco.....non vi dico le discussioni per dividersi le spese di casa litigate per 50€..........
sarò cretina ma se decido di dividere la mia vita e il mio letto con qualcuno
trovo allucinante poi dire questo è mio questo è tuo si mette tutto insieme si decide insieme le spese importanti :D :D :D ovviamente se si è così "fortunati" di avere un compagno-a sconsiderato allora viva la separazione dei beni......è legittima difesa :lol: :lol:

#18
Claudia81 ha scritto:aspettate ho trovato questo:

La separazione dei beni si verifica quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli e amministrarli, salvo naturalmente l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
Il regime di separazione dei beni produce l'effetto di attribuire al coniuge che effettua l'acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva.
I patrimoni di marito e moglie restano quindi separati durante il matrimonio, salvi i diritti successori nonché i diritti legati allo status di coniuge.
Per ottenere la cointestazione di un bene, una volta optato per il regime di separazione, occorrerà esplicitamente dichiarare all'atto dell'acquisto tale volontà, specificando anche la quota di comproprietà da assegnare.
La scelta del regime di separazione va fatta seguendo le modalità di cui all'art. 162 del Codice civile, cioè con:
convenzione prematrimoniale, attraverso dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile ovvero al Ministro di culto che celebra il matrimonio;
convenzione successiva al matrimonio, stipulata davanti a un notaio e alla presenza obbligatoria e non rinunciabile dei testimoni.
Nel regime di separazione dei beni vigono particolari regole in materia di "onere della prova". Con ciò si intende che, in caso di contenzioso giudiziale fra i coniugi, questi, ai sensi dell'art. 219 del Codice civile, potranno provare con ogni mezzo, nei loro rispettivi confronti, la proprietà esclusiva del bene mobile acquistato, non applicandosi i limiti di ammissione della prova testimoniale di cui agli artt. 2721 e seguenti codice civile.
Nel caso in cui nessuno dei due coniugi riesca a provare la proprietà esclusiva del bene, questo è attribuito in proprietà di entrambi di coniugi, per pari quota (art. 219 II comma del Codice civile).



e poi sulla comunione dei beni:


Secondo la legge, il regime della comunione dei beni è automatico.
La scelta del regime di separazione dei beni, per i matrimoni civili, va fatta all'Ufficiale dello Stato Civile mentre, per i matrimoni religiosi, va fatta al Ministro di culto. Per la separazione dei beni, dopo il matrimonio sia civile che religioso, occorre un atto stipulato davanti al notaio.
La comunione legale dei beni
Tra i molti sostanziali cambiamenti introdotti dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 si annovera anche la sostituzione del regime legale di separazione dei beni con quello della comunione.

Ciò comporta che se gli sposi non stipulano alcuna diversa convenzione tra loro, ovvero, pur avendola stipulata omettono di renderla pubblica nei modi previsti, i loro rapporti patrimoniali saranno regolati dalle norme sulla comunione legale di cui agli art. 177 e seguenti del Codice civile.

Secondo l'art. 177 del Codice civile, costituiscono oggetto della comunione:
gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (beni immediatamente comuni);
i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (beni che divengono comuni solo allo scioglimento del regime patrimoniale di comunione);
i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati (beni che divengono comuni solo allo scioglimento del regime patrimoniale di comunione);
le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (beni immediatamente comuni). Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Sono beni immediatamente comuni:
gli acquisti di beni mobili ed immobili effettuati, anche singolarmente da ciascuno dei coniugi;
le aziende costituite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio;
gli utili delle aziende di proprietà esclusiva di un coniuge ma gestite da entrambi.
Fra i beni che rientrano in comunione immediata vi sono anche le azioni di società di capitali e i titoli di Stato.

La comunione convenzionale
È una forma particolare di comunione dei beni, modificata con atto notarile per disciplinare analiticamente le categorie di beni da assoggettare alla comunione o meno, ferme restando le disposizioni in ordine all'amministrazione dei beni in comproprietà e sulla distribuzione delle quote che deve essere comunque pari al 50%.
In ogni caso rimangono estranei alla comunione i beni personali, quelli che occorrono per lo svolgimento di una professione, i proventi pervenuti a titolo di risarcimento di un danno e come pensione per perdita totale o parziale di capacità lavorativa.

Lo scioglimento della comunione
Secondo l'art. 191 del Codice civile, i motivi di scioglimento della comunione si concentrano sulle fattispecie dell'annullamento del matrimonio e dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Sinteticamente si può aggiungere che per annullamento del matrimonio si intende non solo la pronuncia dei tribunali civili ma anche le sentenze dei tribunali ecclesiastici (di nullità) o di autorità straniere che siano dichiarate efficaci con la procedura di delibazione avanti la Corte d'Appello.

Sia nell'ipotesi di nullità che di annullamento, ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il momento in cui si produce la cessazione della comunione legale coincide con il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero con il trascorrere del termine per proporre l'appello o il ricorso in Cassazione o altro ricorso davanti alla corte superiore.

In caso di separazione personale solo l'omologazione delle condizioni da parte del tribunale determinerà lo scioglimento della comunione tra i coniugi con effetto retroattivo dal giorno del deposito del ricorso in cancelleria.

Nessun mutamento potrà quindi derivare da una separazione di fatto né dal deposito di un ricorso in tribunale a cui non faccia seguito il controllo con esito positivo delle condizioni di separazione.
grande cla!! :D
Da atea, sono convinta che ci sia comunque un'intelligenza o una forma di pietà superiore che da figli abbastanza gestibili a chi altrimenti farebbe casini pazzeschi.(cit. sunset)

#21
Un altro beneficio potrebbe essere quello di poter sfruttare due volte le agevolazioni per la prima casa :wink:
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#22
Claudia81 ha scritto: io dico la mia... a me fa un po' tristezza sposarmi in separazione dei beni, mi sembra poi di stare sempre a guardare di chi è una cosa e di chi l'altra e nel caso di lavoratori dipendenti non credo abbia molto senso... io preferisco la comunione per dividere proprio tutto col partner, però capisco che in caso di partita IVA è meglio la separazione :roll:
anna964 ha scritto: ... però la separazione dei beni è una scelta pratica se uno dei due ha un'attività in propio,ma se non ci sono questi problemi la separazione dei conti ecc. a me fa una grande tristezza una mia conoscente a dir poco benestante con marito ricco.....non vi dico le discussioni per dividersi le spese di casa litigate per 50€..........
sarò cretina ma se decido di dividere la mia vita e il mio letto con qualcuno
trovo allucinante poi dire questo è mio questo è tuo si mette tutto insieme si decide insieme le spese importanti :D :D :D ovviamente se si è così "fortunati" di avere un compagno-a sconsiderato allora viva la separazione dei beni......è legittima difesa :lol: :lol:
Condivido le vostre considerazioni sulla tristezza di quelle coppie sposate che discutono su come ripartirsi il conto al ristorante o su chi debba pagare la la spesa al supermercato, sono comportamenti che ho sempre considerato opposti alla mia idea di matrimonio e di famiglia !
Comunque questo non ha a che vedere con il regime di separazione dei beni o meno, io e mia moglie abbiamo scelto la separazione dei beni solamente perchè sapevamo che ottenerla successivamente in caso di necessità poteva essere complicato, ma questo non ha nulla a che vedere con i nostri comportamenti quotidiani: abbiamo un solo conto corrente cointestato, così come sono cointestati casa e mutuo, e per gli acquisti importanti decidiamo sempre insieme, il fatto che tecnicamente siamo in regime di separazione di beni non ha nulla a che vedere con il modo in cui ci comportiamo.

Ciao

#23
canarino ha scritto:comunione dei beni
un unico conto-calderone dove la mia signorina è arrivata con poco becchime
non abbiamo mai fatto un calcolo mio/tuo
(siamo due dipendenti, però innamorati)
Mi pare giusto cana!
A livello emotivo lo trovo squallido, a livello pratico avrà decisamente i suoi vantaggi!

#24
canarino ha scritto:comunione dei beni
un unico conto-calderone dove la mia signorina è arrivata con poco becchime
non abbiamo mai fatto un calcolo mio/tuo
(siamo due dipendenti, però innamorati)
Mi pare giusto cana!
A livello emotivo lo trovo squallido, a livello pratico avrà decisamente i suoi vantaggi!

#25
Due persone possono avere la divisione dei beni ma poi a livello pratico comportarsi come una coppia di innamorati come gli altri dividendosi tutto per tutto...

Io penso che farò la separazione (quando ci sposeremo). L'ho deciso quando ho fatto un incidente in macchina. Mi spiegava la ragazza dell'infortunistica, che se uno è in separazione dei beni può anche testimoniare per un incidente non essendoci conflitto d'interesse (che poi sia una "censured" perchè a casa ci dividiamo tutto è un'altra cosa) e altre cose che mi sono fatta spiegare da mia cugina che è avvocato...
E' molto bello in chiesa sentire "hanno deciso la comunione dei beni", però guardando le cosa pratiche (anche aziendali) preferisco la separazione.
Poi ho conosciuto gente in comunione che si è separata che ha fatto delle cose ridicole per nascondere soldi in giro così non li divideva con la moglie, che mi viene proprio da ridere... alla fine se succede che ti separi ti scanni comunque lo stesso!!
Profilo Ufficiale di TATO&TATA

#26
Kaila ha scritto:Due persone possono avere la divisione dei beni ma poi a livello pratico comportarsi come una coppia di innamorati come gli altri dividendosi tutto per tutto...

Io penso che farò la separazione (quando ci sposeremo). L'ho deciso quando ho fatto un incidente in macchina. Mi spiegava la ragazza dell'infortunistica, che se uno è in separazione dei beni può anche testimoniare per un incidente non essendoci conflitto d'interesse (che poi sia una "censured" perchè a casa ci dividiamo tutto è un'altra cosa) e altre cose che mi sono fatta spiegare da mia cugina che è avvocato...
E' molto bello in chiesa sentire "hanno deciso la comunione dei beni", però guardando le cosa pratiche (anche aziendali) preferisco la separazione.
Poi ho conosciuto gente in comunione che si è separata che ha fatto delle cose ridicole per nascondere soldi in giro così non li divideva con la moglie, che mi viene proprio da ridere... alla fine se succede che ti separi ti scanni comunque lo stesso!!

#27
Kaila ha scritto:Due persone possono avere la divisione dei beni ma poi a livello pratico comportarsi come una coppia di innamorati come gli altri dividendosi tutto per tutto...

Io penso che farò la separazione (quando ci sposeremo). L'ho deciso quando ho fatto un incidente in macchina. Mi spiegava la ragazza dell'infortunistica, che se uno è in separazione dei beni può anche testimoniare per un incidente non essendoci conflitto d'interesse (che poi sia una "censured" perchè a casa ci dividiamo tutto è un'altra cosa) e altre cose che mi sono fatta spiegare da mia cugina che è avvocato...
E' molto bello in chiesa sentire "hanno deciso la comunione dei beni", però guardando le cosa pratiche (anche aziendali) preferisco la separazione.
Poi ho conosciuto gente in comunione che si è separata che ha fatto delle cose ridicole per nascondere soldi in giro così non li divideva con la moglie, che mi viene proprio da ridere... alla fine se succede che ti separi ti scanni comunque lo stesso!!
non sono d'accordo...che sia sempre e solo cosi!

#28
sono d'accordo con chi posta che essere in separazione dei beni non vuol dire esser epignoli sulle spese della casa e sulle proprietà... vuol dire solo avere dei redditi distinti di cui ognuno ne risponde per se e non pe rnucleo familiare e che secondo me ha anche un gran senso, coi tempi che corrono.... :wink: poi la casa sarà ovviamente intestata ai coiugi, le spese pagate da entrambi, non importa se al 50% spaccato e i figli... insomma generalizzare non mi pare corretto! :wink:
album: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 78#p358144" onclick="window.open(this.href);return false;
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#29
Lorena ha scritto:Un altro beneficio potrebbe essere quello di poter sfruttare due volte le agevolazioni per la prima casa :wink:
esatto, questo è uno dei tanti... molti fanno la separazione dei beni solo per praticità e magari avere qualche agevolazione in più ma non è che ci si comporta "questo è mio" "questo è tuo".

Poi se comunque dovesse succedere il patatrac...
work in progress: https://www.flickr.com/photos/loveleft/ ... 5501207622" onclick="window.open(this.href);return false;
Don't dream it. Be it.

#30
Quoto Joker ed Ela,
Io ho intenzione di fare la separazione dei beni, ma non è che poi staremo lì a dividere tutto, anzi abbiamo già pensato di avere un conto corrente unico, per risparmiare sulle spese bancarie :wink: .
E anche la separazione dei beni è semplicemente per comodità, perché io ho la partita IVA, ma anche perché - secondo me - permette una gestione più semplice delle cose e magari qualche agevolazione in più, come diceva lorena