aspettate ho trovato questo:
La separazione dei beni si verifica quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli e amministrarli, salvo naturalmente l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
Il regime di separazione dei beni produce l'effetto di attribuire al coniuge che effettua l'acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva.
I patrimoni di marito e moglie restano quindi separati durante il matrimonio, salvi i diritti successori nonché i diritti legati allo status di coniuge.
Per ottenere la cointestazione di un bene, una volta optato per il regime di separazione, occorrerà esplicitamente dichiarare all'atto dell'acquisto tale volontà, specificando anche la quota di comproprietà da assegnare.
La scelta del regime di separazione va fatta seguendo le modalità di cui all'art. 162 del Codice civile, cioè con:
convenzione prematrimoniale, attraverso dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile ovvero al Ministro di culto che celebra il matrimonio;
convenzione successiva al matrimonio, stipulata davanti a un notaio e alla presenza obbligatoria e non rinunciabile dei testimoni.
Nel regime di separazione dei beni vigono particolari regole in materia di "onere della prova". Con ciò si intende che, in caso di contenzioso giudiziale fra i coniugi, questi, ai sensi dell'art. 219 del Codice civile, potranno provare con ogni mezzo, nei loro rispettivi confronti, la proprietà esclusiva del bene mobile acquistato, non applicandosi i limiti di ammissione della prova testimoniale di cui agli artt. 2721 e seguenti codice civile.
Nel caso in cui nessuno dei due coniugi riesca a provare la proprietà esclusiva del bene, questo è attribuito in proprietà di entrambi di coniugi, per pari quota (art. 219 II comma del Codice civile).
e poi sulla comunione dei beni:
Secondo la legge, il regime della comunione dei beni è automatico.
La scelta del regime di separazione dei beni, per i matrimoni civili, va fatta all'Ufficiale dello Stato Civile mentre, per i matrimoni religiosi, va fatta al Ministro di culto. Per la separazione dei beni, dopo il matrimonio sia civile che religioso, occorre un atto stipulato davanti al notaio.
La comunione legale dei beni
Tra i molti sostanziali cambiamenti introdotti dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 si annovera anche la sostituzione del regime legale di separazione dei beni con quello della comunione.
Ciò comporta che se gli sposi non stipulano alcuna diversa convenzione tra loro, ovvero, pur avendola stipulata omettono di renderla pubblica nei modi previsti, i loro rapporti patrimoniali saranno regolati dalle norme sulla comunione legale di cui agli art. 177 e seguenti del Codice civile.
Secondo l'art. 177 del Codice civile, costituiscono oggetto della comunione:
gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (beni immediatamente comuni);
i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (beni che divengono comuni solo allo scioglimento del regime patrimoniale di comunione);
i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati (beni che divengono comuni solo allo scioglimento del regime patrimoniale di comunione);
le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (beni immediatamente comuni). Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Sono beni immediatamente comuni:
gli acquisti di beni mobili ed immobili effettuati, anche singolarmente da ciascuno dei coniugi;
le aziende costituite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio;
gli utili delle aziende di proprietà esclusiva di un coniuge ma gestite da entrambi.
Fra i beni che rientrano in comunione immediata vi sono anche le azioni di società di capitali e i titoli di Stato.
La comunione convenzionale
È una forma particolare di comunione dei beni, modificata con atto notarile per disciplinare analiticamente le categorie di beni da assoggettare alla comunione o meno, ferme restando le disposizioni in ordine all'amministrazione dei beni in comproprietà e sulla distribuzione delle quote che deve essere comunque pari al 50%.
In ogni caso rimangono estranei alla comunione i beni personali, quelli che occorrono per lo svolgimento di una professione, i proventi pervenuti a titolo di risarcimento di un danno e come pensione per perdita totale o parziale di capacità lavorativa.
Lo scioglimento della comunione
Secondo l'art. 191 del Codice civile, i motivi di scioglimento della comunione si concentrano sulle fattispecie dell'annullamento del matrimonio e dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sinteticamente si può aggiungere che per annullamento del matrimonio si intende non solo la pronuncia dei tribunali civili ma anche le sentenze dei tribunali ecclesiastici (di nullità) o di autorità straniere che siano dichiarate efficaci con la procedura di delibazione avanti la Corte d'Appello.
Sia nell'ipotesi di nullità che di annullamento, ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il momento in cui si produce la cessazione della comunione legale coincide con il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero con il trascorrere del termine per proporre l'appello o il ricorso in Cassazione o altro ricorso davanti alla corte superiore.
In caso di separazione personale solo l'omologazione delle condizioni da parte del tribunale determinerà lo scioglimento della comunione tra i coniugi con effetto retroattivo dal giorno del deposito del ricorso in cancelleria.
Nessun mutamento potrà quindi derivare da una separazione di fatto né dal deposito di un ricorso in tribunale a cui non faccia seguito il controllo con esito positivo delle condizioni di separazione.
#16
Casuccia: http://album.alfemminile.com/album/see_ ... nycla.html
Brilloccata ma disonesta
BIMBA CATTIVA & SPIPPOLOSA
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