L'immobile deve essere ubicato:
- nel comune di residenza dell'acquirente
- nel comune in cui, entro 18 mesi (termine elevato da 12 a 18 mesi dall’1/1/2001) l'acquirente stabilirà la propria residenza
- nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività, se diverso da quello di residenza
- nel comune in cui ha sede o esercita l'attività il datore di lavoro da cui
dipende l'acquirente che si sia trasferito all'estero per motivi di lavoro
- nel caso in cui l'acquirente sia un cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'AIRE) l'immobile può essere acquistato come prima casa in qualsiasi comune del territorio italiano
L'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
- le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto siano false;
- non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero dell'imposta nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta, oltre gli interessi di mora.
Estratto da : Guida Fiscale per la Casa, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate...
Dimenticavo...
Azioni di controllo e verifica degli uffici dell’Agenzia delle Entrate
L'azione di verifica relativa alla sussistenza dei requisiti “prima casa” può essere effettuata dall'Ufficio delle Entrate territorialmente competente entro il termine massimo di tre anni.
Nel caso di mancato trasferimento di residenza entro diciotto mesi dalla stipula dell'atto il termine è entro quattro anni e mezzo (tre anni più diciotto mesi) dalla registrazione dell'atto.