berta75 ha scritto:Visto
la mia ignoranza in materia.....
Steve....riesci a spiegarmi cosa significhi questo???
Più recentemente, con sentenza N. 2593 del 20/2/03 la Cassazione ha ribadito che “in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrano gli interessi sull’intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c.”.
Qui c'è un po' di confusione, comprensibile anche perchè vengono usate le stesse terminologie per definire due cose diverse...
Allora...
Partiamo dal concetto di RATA COSTANTE.
Nella sentenza da te citata il riferimento alla rata costante prende in considerazione la cosiddetta "rata alla francese" che, IN PRESENZA DI TASSI VARIABILI COSTANTI (praticamente mai...), ti garantisce una rata costante, fatta di capitale (minore all'inizio del mutuo) e interessi (maggiori perchè calcolati su un'ammontare più grande).
Nel caso dovesse cambiare il tasso, ovviamente cambia anche la rata e viene rimodulato un piano di ammortamento nuovo con una nuova rata costante.
Come vedi, la sentenza parla di RATE SCADUTE, e cioè di rate non pagate. Non sarà quindi possibile calcolare interessi di mora sulla componente di interessi di queste rate scadute.
faccio un esempio che è più facile da capire.
Se io non ho pagato 2 rate da 100, fatte entrambe da 70 capitale + 30 interessi, gli interessi di mora (per non diventare anatocismo) dovranno essere calcolati SOLO sulla componente capitale di 140 (2 rate da 70).
Quello che invece hai firmato tu è un piano a RATA FISSA, con capitale e interessi fissi, che scontano l'aumento di questi ultimi allungando la durata del piano di ammortamento.