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Utile per tutti: Detrazione impianto climatizzazione

#1
Gentile contribuente,

L’IVA agevolata al 10 % spetta per il doppio della manodopera e,

L'art 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha inserito la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra quelle agevolabili ai fini della detrazione dall'IRPEF. L'argomento è trattato dagli artt. da 122 a 135 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia disponibili sul margine destro di questa pagina.

La circolare n.57/E del 24 febbraio 1998 specifica che le tipologie ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall'art. 1 del decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1992, n. 107 e cioè:

a.opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico per la climatizzazione di almeno il 10 % purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;
B.opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;
C.impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;
D.impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;
E.impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
F.generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 %,
G.generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70 %;
H.apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70 %;
I.apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell'aria all'interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest ultimo caso, applicati almeno al 70 % degli ambienti costituenti l'unità immobiliare;
J.apparecchiature di contabilizzazione individuale dell'energia termica fornita alle singole unità immobiliari;
K. trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20 % e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 %; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
L.sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;
M.sorgenti luminose aventi un'efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare.

ATTENZIONE:

Per le opere di cui alle lettere a-f-g-h-k-m, si richiede una attestazione, rilasciata da un tecnico qualificato o dalla ditta costruttrice, da cui risulti il conseguimento del risparmio energetico nei limiti richiesti dalla legge. (Vedere artt. 130 e 131, e artt. da 107 a 119 del T.U. n. 380/2001);
Queste opere possono essere realizzate in assenza di interventi edilizi propriamente detti e sono agevolabili sia se realizzati sulle parti comuni dei condomini sia sulle singole abitazioni e pertinenze;
Eventuali contributi o sovvenzioni ricevuti per la realizzazione degli interventi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione.
Distinti saluti



Vi allego la risposta dal centro operativo di Pescara, relativa alla mia domanda:Quindi se io acquisto solo il materiale non posso usufruire dell'iva agevolata?

IRPEF del 36% e' compresa anche per i condizionatori solo freddo ? oppure solo a pompa di calore e/o inverter?



Ciao

#2
utilissimissimo grazie! :D
"Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare (Oscar Wilde)"

#3
Ma sono scema o cosa???
Ho letto in tanti forum che le agevolazioni sono valide solo per pompa di calore.
Ma allora ho capito male quello che mi ha scritto il signore dell'agenzia delle entrate? :cry:

#4
berta75 ha scritto:Ma sono scema o cosa???
Ho letto in tanti forum che le agevolazioni sono valide solo per pompa di calore.
Ma allora ho capito male quello che mi ha scritto il signore dell'agenzia delle entrate? :cry:
in effetti si parla di riscaldamento per le detrazioni
"Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare (Oscar Wilde)"