La Redazione Consiglia

I migliori articoli su Arredamento.it

#61
piera-bl ha scritto:
Lestat ha scritto: ferie che quindi hanno raggiunto quota 87 gg e a gennaio arriveranno a 107 :shock:
sono seria ora: lo sai no che a un certo punto dell'anno (non ricordo in quale mese) devi aver consumato tutte le ferie dell'anno precedente?
da me entro il 31 maggio, altrimenti al 30 giugno te le pagano... :?
album: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 78#p358144" onclick="window.open(this.href);return false;
Immagine

Immagine

#62
ela78 ha scritto:
piera-bl ha scritto:
Lestat ha scritto: ferie che quindi hanno raggiunto quota 87 gg e a gennaio arriveranno a 107 :shock:
sono seria ora: lo sai no che a un certo punto dell'anno (non ricordo in quale mese) devi aver consumato tutte le ferie dell'anno precedente?
da me entro il 31 maggio, altrimenti al 30 giugno te le pagano... :?
Allora.. Visto che il caro Sig Berlusconi tempo fa fece una legge che proibiva alle aziende di pagare le ferie ed obbligava il dipendente a farle, non me le pagano piu'.
L'azienda mi manda regolarmente ultimatum, dicendomi di fare tot giorni entro giugno, tot ento dicembre ed io regolarmente non lo rispetto, facendo pagare all'azienda una multa..
Lestat's pics http://www.flickr.com/photos/31059646@N05/

Se moriro', sara' di tagliata al rosmarino e di Rock n' Roll

#63
Lestat ha scritto:
ela78 ha scritto:
piera-bl ha scritto: sono seria ora: lo sai no che a un certo punto dell'anno (non ricordo in quale mese) devi aver consumato tutte le ferie dell'anno precedente?
da me entro il 31 maggio, altrimenti al 30 giugno te le pagano... :?
Allora.. Visto che il caro Sig Berlusconi tempo fa fece una legge che proibiva alle aziende di pagare le ferie ed obbligava il dipendente a farle, non me le pagano piu'.
L'azienda mi manda regolarmente ultimatum, dicendomi di fare tot giorni entro giugno, tot ento dicembre ed io regolarmente non lo rispetto, facendo pagare all'azienda una multa..
ma sei sicuro che la ditta paghi una sanzione?
non è che le tue ferie restano li in stand-by fino al termine del rapporto di lavoro e poi te le pagheranno? :?

#64
Lestat ha scritto:
ela78 ha scritto:
piera-bl ha scritto: sono seria ora: lo sai no che a un certo punto dell'anno (non ricordo in quale mese) devi aver consumato tutte le ferie dell'anno precedente?
da me entro il 31 maggio, altrimenti al 30 giugno te le pagano... :?
Allora.. Visto che il caro Sig Berlusconi tempo fa fece una legge che proibiva alle aziende di pagare le ferie ed obbligava il dipendente a farle, non me le pagano piu'.
L'azienda mi manda regolarmente ultimatum, dicendomi di fare tot giorni entro giugno, tot ento dicembre ed io regolarmente non lo rispetto, facendo pagare all'azienda una multa..
les mi posti gli estremi di questa legge, perchè sincerametne non me la ricordo... eppure facevo le paghe all'epoca... :roll: :roll:
album: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 78#p358144" onclick="window.open(this.href);return false;
Immagine

Immagine

#65
ela78 ha scritto:
les mi posti gli estremi di questa legge, perchè sincerametne non me la ricordo... eppure facevo le paghe all'epoca... :roll: :roll:
Ela non so che dirti.. Ma ne sono sicuro. Dove lavoravo prima mi pagavano a Giugno tutte le ferie arrettrate, poi arrivo' la legge e ci obbligarono a farle. Non mi ricordo se alla fine del rapporto di lavoro me le hanno pagate, o forse le avevo gia' finite, so che adesso non ce le possono piu' pagare.. E difatti pagano sempre multe per questo, mi arrivano emails per informarmi di cio' dall'ufficio del personale..
Lestat's pics http://www.flickr.com/photos/31059646@N05/

Se moriro', sara' di tagliata al rosmarino e di Rock n' Roll

#66
ela78 ha scritto:
les mi posti gli estremi di questa legge, perchè sincerametne non me la ricordo... eppure facevo le paghe all'epoca... :roll: :roll:
da inet:

I lavoratori dipendenti non possono più ricevere un indennizzo sostitutivo per le ferie inderogabili non godute



Con la nuova normativa il periodo annuale minimo, e irrinunciabile, di ferie retribuite passa da tre a quattro settimane. Se tali ferie non vengono sfruttate, non possono più essere sostituite con un corrispettivo in denaro. Ciò non vale in caso di cessazione del rapporto di lavoro, perché le ferie arretrate vengono saldate nel trattamento di fine rapporto.

La riforma della disciplina dell'orario di lavoro
Generalità: la disciplina vale per tutti i lavoratori a prescindere dalla qualifica e non tiene conto di alcuna eccezione con cui, norme speciali, limitavano la durata del periodo feriale.
Inderogabilità peggiorativa: avendo stabilito un periodo minimo di godimento, non potranno sopravvenire regolamentazioni che impongano un periodo feriale inferiore alle quattro settimane all’anno.
Derogabilità migliorativa: sono esplicitamente previste per i contratti collettivi delle condizioni che migliorino la durata e/o la collocazione nell'anno delle ferie. Naturalmente, nulla impedisce al contratto individuale di alterare in senso migliorativo la disciplina legale delle ferie.

Chi può usufruire di cosa?
Le condizioni favorevoli sono esplicitamente riferite alla contrattazione collettiva, anche se la norma non esclude il contratto individuale dalla possibilità di convenire condizioni migliorative.
In cosa consiste il miglior favore?
Nella maggior durata del periodo di ferie e nella possibilità, in caso di mancato godimento di tale ulteriore periodo, di sostituirlo con un’indennità finanziaria, ovvero un compenso in denaro.

Si viene così a creare un doppio regime regolatorio:
- quello delle ferie legali caratterizzato dalla non sostituibilità, e
- quello delle ferie contrattuali che, oltre a consentire un periodo feriale maggiore, cioé incrementativo del periodo minimo irrinunciabile di quattro settimane, permette anche un'eventuale sostituzione con un indennizzo.

Infine, va osservato che, se il contratto collettivo non dichiara espressamente la sostituibilità con un corrispettivo monetario del periodo feriale aggiuntivo, anche quest’ultimo va considerato insostituibile.

I risarcimenti: ricadute fiscali e previdenziali
Riepilogando, dunque, la nuova disciplina stabilisce che le ferie non godute non potranno più essere indennizzate, ovvero convertite in denaro; il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie di almeno quattro settimane. Tale periodo minimo é irrinunciabile e non sostituibile con la relativa indennità per ferie non godute, fuorché non termini il rapporto di lavoro. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto del lavoro, il periodo feriale minimo legale non può essere sostituito da alcuna indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Ma cosa succede se, per qualsiasi motivo non riconducibile alla volontà del datore di lavoro, le ferie obbligatorie non vengono godute? Ebbene, si pone il problema del risarcimento del danno. In tal caso, a partire dal 29 aprile 2003, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 66/2003, si applicano i criteri generali di risarcimento del danno, anche per quel che riguarda l’onere della prova. Spetterà al lavoratore dimostrare l’entità del danno subito, ma essendo quest’ultimo attinente solo alla sfera esistenziale, il lavoratore non potrà ottenere riconoscimento e pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute, ma godrà esclusivamente del risarcimento del danno, nel senso più stretto del termine.

Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, secondo l’art.6 D. Lgs. 29 Settembre 1997 n.314, non sono imponibili proventi e indennità ottenute, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento del danno.
Da quanto si è detto sopra, ne consegue che, sul piano previdenziale, gli enti previdenziali non potranno assoggettare a contributi l’indennità sostitutiva delle ferie non godute
Lestat's pics http://www.flickr.com/photos/31059646@N05/

Se moriro', sara' di tagliata al rosmarino e di Rock n' Roll

#67
Lestat ha scritto:
ela78 ha scritto:
les mi posti gli estremi di questa legge, perchè sincerametne non me la ricordo... eppure facevo le paghe all'epoca... :roll: :roll:
Ela non so che dirti.. Ma ne sono sicuro. Dove lavoravo prima mi pagavano a Giugno tutte le ferie arrettrate, poi arrivo' la legge e ci obbligarono a farle. Non mi ricordo se alla fine del rapporto di lavoro me le hanno pagate, o forse le avevo gia' finite, so che adesso non ce le possono piu' pagare.. E difatti pagano sempre multe per questo, mi arrivano emails per informarmi di cio' dall'ufficio del personale..
l'unica cosa che so è che l'azienda NON può più pagarti le ferie fino al minimo contrattuale (es. per me 20 gg), mentre può benissimo liquidarti le eccedenti (es. gg di ferie maturate per anzianità, festività soprresse...)...

ma non vengono azzerate, nè l'azienda paga multe....

(poi che le aziende tendano a fare del terrorismo sulel ferie...)
album: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 78#p358144" onclick="window.open(this.href);return false;
Immagine

Immagine

#68
ela78 ha scritto:
l'unica cosa che so è che l'azienda NON può più pagarti le ferie fino al minimo contrattuale (es. per me 20 gg), mentre può benissimo liquidarti le eccedenti (es. gg di ferie maturate per anzianità, festività soprresse...)...

ma non vengono azzerate, nè l'azienda paga multe....

(poi che le aziende tendano a fare del terrorismo sulel ferie...)
Da noi ti pagano solo le festivita' soppresse.
Le eccedenti no, vedi me, ho 82 gg di ferie arretrate e siccome non ho in programma di farne fino a gennaio, il primo gennaio diventeranno 102..
Lestat's pics http://www.flickr.com/photos/31059646@N05/

Se moriro', sara' di tagliata al rosmarino e di Rock n' Roll

#69
Lestat ha scritto:
ela78 ha scritto:
l'unica cosa che so è che l'azienda NON può più pagarti le ferie fino al minimo contrattuale (es. per me 20 gg), mentre può benissimo liquidarti le eccedenti (es. gg di ferie maturate per anzianità, festività soprresse...)...

ma non vengono azzerate, nè l'azienda paga multe....

(poi che le aziende tendano a fare del terrorismo sulel ferie...)
Da noi ti pagano solo le festivita' soppresse.
Le eccedenti no, vedi me, ho 82 gg di ferie arretrate e siccome non ho in programma di farne fino a gennaio, il primo gennaio diventeranno 102..
ma contrattualmente quante ne avresti di base?
album: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 78#p358144" onclick="window.open(this.href);return false;
Immagine

Immagine

#70
ela78 ha scritto:
ma contrattualmente quante ne avresti di base?
20 gg all'anno, piu una settimana di chiusura aziendale e in piu posso recuperare 45 minuti ogni giorno se rimango oltre le 8 ore. Che nel mio caso fanno quasi altre 2 settimane di ferie..
Lestat's pics http://www.flickr.com/photos/31059646@N05/

Se moriro', sara' di tagliata al rosmarino e di Rock n' Roll

#71
io ho trovato questo (sole24ore):
Il diritto del lavoratore a un periodo di ferie annuali retribuite è sancito dall’articolo 36 della Costituzione, che ne dispone l’irrinunciabilità. Prima della riforma del 2003 non era espressamente vietato pagare un’indennità sostitutiva in luogo delle ferie non godute; tuttavia, proprio in ragione del principio costituzionale, la possibilità di monetizzare in un momento successivo le ferie non utilizzate era ammessa solo entro certi limiti. In alcune sentenze era stato ritenuto che, in caso di mancato godimento nell’anno di riferimento, il diritto irrinunciabile alle ferie si "tramuta" nel diritto a un’indennità sostitutiva (Cassazione 3 giugno 2000, n. 7445). In altre sentenze era stato affermato il principio secondo cui il lavoratore che non abbia potuto godere del periodo feriale nell’anno di riferimento, per fatto imputabile al datore di lavoro, ha diritto al risarcimento in forma specifica (dunque, di fruire effettivamente delle ferie) che, tuttavia, «può tramutarsi in diritto al risarcimento per equivalente se esso risulti eccessivamente oneroso per il datore di lavoro» (Cassazione 21 febbraio 2001, n. 2569). In coerenza con tali principi, alcuni contratti collettivi prevedevano espressamente che in luogo delle ferie, decorso un determinato periodo di tempo, ove non fosse possibile la fruizione, venisse corrisposta l’indennità sostitutiva. L’istituto delle ferie è oggi regolato dal Dlgs 8 aprile 2003, n. 66, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/104. Il primo comma dell’articolo 10 Dlgs 66/2003 stabilisce un periodo minimo di ferie pari a quattro settimane, che va goduto, per almeno due settimane - consecutive in caso di richiesta del lavoratore - nel corso dell’anno in cui matura e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Ma soprattutto, per quel che qui interessa, il comma 2 del citato articolo 10 dispone che «il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro». Non vi è quindi dubbio che, per quanto attiene alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore del decreto 213/2004, esse devono essere godute e non possono essere sostituite da indennità se non quando il rapporto cessa.

Le eccezioni. Il ministero del Lavoro, nella circolare del 3 marzo 2005, n. 8/E, da un lato ribadisce il divieto di monetizzazione e dall’altro apre la strada ad alcune eccezioni. Il Ministero chiarisce infatti che «l’impossibilità di sostituire il godimento delle ferie con la corresponsione dell’indennità sostitutiva è operante per la quota di ferie maturata a partire dal giorno dell’entrata in vigore del Dlgs 66/2003, ovvero dal 29 aprile 2003». Se ne desume che — secondo il Ministero — le "vecchie" ferie (cioè quelle che il lavoratore aveva già maturato al momento dell’entrata in vigore della nuova legge) possono essere indennizzate. In sostanza, le "vecchie" ferie sfuggirebbero al divieto di monetizzazione e rimarrebbero soggette alle regole precedentemente in vigore. Si potrebbe ritenere, dunque, che le "vecchie" ferie arretrate possano essere monetizzate senza incorrere in sanzioni, qualora ciò avvenga con accordo tra le parti, o su iniziativa del datore di lavoro, quando ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva o nei casi in cui vi sia un effettivo impedimento alla concreta fruizione delle ferie. La seconda eccezione riguarda le ferie, previste dai contratti collettivi o individuali, che eventualmente eccedano le quattro settimane minime di legge. Secondo il ministro del Lavoro, l’eventuale periodo di ferie aggiuntivo, rispetto alle 4 settimane di legge, previsto da contratti collettivi o da accordi individuali, può essere fruito anche successivamente ai 18 mesi dalla maturazione oppure può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità. Ad avvalorare la tesi del Ministero è intervenuta una recente pronuncia del Tribunale di Milano (3 marzo 2005, giudice Porcelli). Il Giudice ha affermato che il divieto di monetizzazione vige solo per il periodo minimo di ferie, e non si applica alle ferie aggiuntive concesse in sostituzione delle festività soppresse o ai permessi contrattualmente previsti, «i quali hanno una funzione diversa dal ristoro delle energie psico-fisiche». Sulla scorta di queste motivazioni, il Giudice ha rigettato il ricorso di un lavoratore che invocava il principio di effettività delle ferie e il relativo divieto di monetizzazione anche con riferimento alle ferie eccedenti il minimo di legge. Vi sono dunque casi (comunque una minoranza) in cui è ancora possibile, in costanza di rapporto, monetizzare le ferie.

I contratti a tempo determinato. Con una nota del 27 luglio 2005, il ministero del Lavoro ha risposto a un’istanza di interpello che chiedeva se, con riferimento a lavoratori assunti a tempo determinato, potesse considerarsi corretta la previsione contrattuale collettiva secondo la quale la monetizzazione delle ferie non fruite avviene attraverso una maggiorazione della retribuzione mensile. Il Ministero inizia richiamando la circolare 8/E/2005, nella quale si è precisato che «per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, di durata inferiore all’anno, è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie». Tuttavia, prosegue la nota, questa affermazione va letta alla luce dei principi da tempo affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui le ferie devono maturare frazionatamente anche per periodi di lavoro inferiori all’anno («il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche e che la ragione della sua affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di lavoro: potrebbe in tal caso ammettersi un bisogno minore, ma non escludersi del tutto che la necessità esista» – Corte costituzionale, sentenza 66/63). Pagare le ferie attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria corrisposta mensilmente, conclude il Ministero, significa programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie stesse, e ciò appare in contrasto con i principi enunciati dalla Corte costituzionale e dalla direttiva comunitaria. Quindi si può procedere alla monetizzazione solo alla cessazione del rapporto, anche in caso di contratti di lavoro a termine di durata inferiore all’anno.
tra l'altro, giusto per dovere di cronaca, non è stata un'idea del sig. berlusconi, ma:
Con il decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003, integrato e modificato dal decreto legislativon. 213 del 19
luglio 2004, è stata data piena attuazione anche nel nostro ordinamento alla direttiva comunitaria n.
93/104/CE e successive modifiche
per altre info:
http://www.espertorisponde.ilsole24ore. ... ito&back=0
album: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 78#p358144" onclick="window.open(this.href);return false;
Immagine

Immagine

#72
ela78 ha scritto:
tra l'altro, giusto per dovere di cronaca, non è stata un'idea del sig. berlusconi, ma:
E di chi? Io mi ricordo bene il suo faccione contento che si vantava di questa nuova trovata per garantire ferie a tutti i lavoratori..
Lestat's pics http://www.flickr.com/photos/31059646@N05/

Se moriro', sara' di tagliata al rosmarino e di Rock n' Roll

#73
Lestat ha scritto:
ela78 ha scritto:
tra l'altro, giusto per dovere di cronaca, non è stata un'idea del sig. berlusconi, ma:
E di chi? Io mi ricordo bene il suo faccione contento che si vantava di questa nuova trovata per garantire ferie a tutti i lavoratori..
les non sono una fan di berlusconi, e infatti leggi la riga completa... è un adeguamento ad una normativa europea.... :wink:
album: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 78#p358144" onclick="window.open(this.href);return false;
Immagine

Immagine

#74
ela78 ha scritto:
les non sono una fan di berlusconi, e infatti leggi la riga completa... è un adeguamento ad una normativa europea.... :wink:
Cmq sia.. non possono piu pagarle no? E perche' a qualcuno le pagano e a me no ? grrrrrrrr
Lestat's pics http://www.flickr.com/photos/31059646@N05/

Se moriro', sara' di tagliata al rosmarino e di Rock n' Roll