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AIUTOOO Notaio 1° e 2° casa - vuole che entro domani venda

#1
Giovedì ho appuntamento con il notaio per la stipula del mutuo sulla "prima casa" della quale sto ultimando la costruzione ma......

Io e mio marito abbiamo ottenuto un contributo regionale per l'acquisto o costruzione della prima casa come giovane coppia che consiste nell'abbattimento del tasso fisso bancario del 50% (quindi avrò un tasso netto del 2.25% fisso x 15 anni - niente male). Secondo il mediocredito abbiamo diritto a tutto in quanto mio marito non ha altre proprietà ed io risulto proprietaria solo di un mini con vani inf. a 3.5 e quindi non idoneo al nuovo nucleo familiare. Secondo il mediocredito (ente che eroga il contributo) io sono solo obbligata a trasferire, a casa utimata ed entro un anno, la mia residenza e fin qui OK!

Secondo il notaio la mia nuova casa risulta seconda casa e quindi mi farà perdere il contributo, pagare l'imposta sostitutiva del 2% invece dello 0.25... con tutte le conseguenze che ne derivano... e quindi mi consiglia di vendere il mini entro domani o al max giovedì mattina!!!!!

Secondo il mio commercialista: ci sono delle circolari che dicono che se la mia prima casa non è idonea posso trasferire l'agevolazione su nuova casa senza penali e senza dover vendere il mio mini... ma deve fare una ricerca.

Che cosa devo fare???? Devo vendere domani il mini??? Devo pagare la multa del 6% + 30% di interessi allo Stato (su imponibile dichiarato al momento dell'acquisto) per aver acquistato con iva al 4% - 3 anni fa (quand'ero single) il mini come prima casa? Ho convinco il notaio sulla base delle info del commercialista???
AIUTOOOOOOO :cry: :cry:

#2
:shock: Sentire il parere di un altro notaio?!??!
Fare un atto di "donazione" del mini a qualche tuo parente?!?!?!
Giovedì è necessariamente il termine ultimo per la stipula del mutuo?


Spero che tra le ipotesi che ho sparato... qualche buona idea ne esca!
In bocca al lupo!
Originaria di Marte!

Passano fuggendo gli uccelli.
Il vento. Il vento.
Io posso lottare solamente contro la forza degli uomini.

#3
se devi svendere metti un annuncio qui sul forum :wink:
scusa lo so che sei incasinata e che ora non stai pensando a scherzare..

io la sapevo come il tuo commercialista, data la situazione contatterei un altro notaio..
There is no way to happiness, happiness is the way.

#4
Possesso al momento dell’acquisto dell’abitazione con le agevolazioni, di abitazione non idonea ubicata nello stesso comune.

In questo caso, è ammesso ad usufruire delle agevolazioni anche il soggetto che possieda un’altra abitazione, pur se ubicata nello stesso comune, purché questa sia inidonea a svolgere la funzione di abitazione, data la particolare situazione del soggetto. L’inidoneità dell’abitazione, nel senso di inadeguatezza, deve essere sempre provata dall’interessato. (Corte di Cassazione, 18.7.96 n. 6476 – 3.2.98 n. 309).


Prova a vedere se va bene...

#5
La legge 19 luglio 1993, n. 243

Nello stesso anno 1993 la normativa è stata nuovamente modificata con il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243; tale norma, però, ha lasciato e lascia tutt'ora numerosi dubbi di interpretazione

I benefici fiscali concessi sono i seguenti:

abbattimento al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro e dell'IVA per l'acquirente
assolvimento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per l'acquirente;
riduzione al 50 per cento dell'INVIM per il venditore.
I presupposti per conseguire i benefici fiscali sono:

la casa deve essere abitazione non di lusso
l'immobile deve trovarsi nel comune di residenza dell'acquirente o nel quale egli svolge la sua attività lavorativa
la dichiarazione dell'acquirente di non possedere altro fabbricato idoneo a soddisfare le proprie esigenze abitative familiari.
La novità consiste nel fatto che i benefici non sono più subordinati al fatto che l'acquirente abbia già usufruito o meno di una precedente agevolazione per l'acquisto di un'altra abitazione, anche se comunque non può godere dei benefici al momento del nuovo acquisto, nel caso possieda un'altra abitazione idonea a soddisfare le proprie esigenze abitative primarie. L'immobile può esistere anche in un altro Comune differente da quello nel quale l'acquirente acquista quello nuovo; praticamente chi compra non deve possedere alcun fabbricato nel territorio dello Stato che possa in qualche modo soddisfare le esigenze primarie abitative della propria famiglia.

#7
Cassazione: si' a sgravi fiscali anche per 'seconda casa'
Roma (Adnkronos) - Via libera agli sgravi fiscali anche per la 'seconda casa'. A patto che la prima abitazione non sia utilizzabile perche' non soddisfa le esigenze abitative di chi l'ha comprata o sia lontana dal luogo di lavoro. Ad ampliare i benefici fiscali in favore dei cittadini proprietari di un secondo immobile e' la Cassazione, che oggi ha respinto il ricorso del ministero delle Finanze che si era opposto al riconoscimento dei benefici ad una acquirente di un secondo immobile, gia' proprietaria di una casa in un comune diverso, lontano dal luogo di lavoro. Per i giudici della Sezione tributaria della Cassazione (sentenza 2418), i benefici vanno accordati in due casi: quando la prima casa e' ''valutata come non idonea all'uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (inabitabilita') che di natura soggettiva (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative)''.

(Data: 26/02/2003 - Autore: Adnkronos)

#10
Mi spiace ING ma non trovo altro... comunque i riferimenti normativi sono quelli. Unica cosa: stai attenta sul fatto del "non idonea". Sta a te dimostrare che non lo è. Ma dovrebbero teoricamente essere situazioi oggettive (accatastamento ufficio...) Prova a leggere tutto attentamente... :wink:

#11
Mi ha chiamato il commercialista e mi dice che sulla base delle info della cassazione che gli ho inviato, domani farà un attenta ricerca ed io potrei avere ragione.
Per quanto riguarda la deducibilità degli interessi sul mutuo, avrei dovuto stipulare il mutuo entro 6 mesi dalla dichiarazione dell'inizio lavori... che ho fatto ai primi di giugno 2004 (imprecazione) non potevano rendere la cosa più semplice!! Io fino a questo momento ho pagato tutto con i miei risparmi ed ho avuto bisogno solo ora del mutuo... perchè avrei dovuto stipularlo prima???? Per pagare più interessi di preammortamento alla banca e renderla felice??? :twisted: :twisted:

Franco.... grazie infinite! Avrei dovuto svendere il mio appartamento a Laurent :D :D :D (quanto offri?)

#12
un'ultimo aiutino....

come faccio a trovare il testo di questa sentenza della Corte di Cassazione?
Sentenza n. 19738 del 23 dicembre 2003

grazie grazie grazie

#13
Estremi: n. 19738 del 23 dicembre 2003
Argomento: Agevolazioni tributarie - Abitazione principale - Idoneità abitativa
Precedenti: 6476/1996, 7686/2002 e 2418/2003
Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75), il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione sussiste quando l'acquirente possiede un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia.
Pertanto, il beneficio spetta anche nel caso in cui il contribuente possiede la quota di un appartamento locato a terzi e che, per le ridotte dimensioni, è inidoneo a essere destinato ad abitazione del nucleo familiare.

#14
Scusa la lunghezza.... :wink:

Intitolazione:
IN GENERE - Illeciti disciplinari - Manifestazione del
pensiero - Esorbitanza dal limite della continenza - Possibilita'
- Affermazione - Fattispecie relativa a nota a provvedimento
giurisdizionale di modifica di altro provvedimento adottato
dall'annotatore.

Massima:
In materia di responsabilita' disciplinare dei magistrati ordinari, la
liceita' dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero puo'
essere ravvisata soltanto in presenza, fra le altre, della condizione di
cor- rettezza dell'espressione, intesa sia come correttezza formale, sia
come limite sostanziale, individuabile in cio' che e' strettamente
necessario per soddisfare l'interesse sociale al quale la considerata
manifestazione e' finalizzata (Fattispecie relativa ad accertamento di
illecito disciplinare, ritenuto incensurabile dalla Cassazione, perche'
l'esorbitanza dal limite di correttezza espressiva (cd. continenza) -
consistita nella redazione di una nota a provvedimento giurisdizionale,
adottato da magistrati dello stesso distretto, con il quale era stato
modificato il provvedimento giurisdizionale deliberato da un collegio
presieduto dall'annotatore, e nella quale, con comportamento ritenuto
scorretto sul piano deontologico per il tono irrispettoso e senza che
potesse rilevare la fondatezza delle osservazioni, si era affermato che i
giudici del gravame non avevano letto gli atti di causa <> - era stata correttamente
accertata dal giudice disciplinare).

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:
Svolgimento del processo
Con tempestivo ricorso, la sig.ra (...) impugnava innanzi alla
Commissione Tributaria di I Grado di Imperia l'avviso di liquidazione
notificatele il 23 maggio 1994, con il quale l'Ufficio del Registro di
Imperia disponeva la revoca delle agevolazioni di cui alla L. n.243/1993 in
relazione all'atto a rogito del notaio (...) di Imperia del 25 agosto 1993,
con il quale la ricorrente aveva acquistato nel comune di San Remo un
appartamento da destinare ad abitazione del proprio nucleo familiare: la
motivazione della revoca era fondata sulla circostanza che al momento
dell'acquisto la contribuente era proprietaria di una quota pari alla meta'
di un altro appartamento nel medesimo comune. A sostegno dell'impugnazione
la contribuente deduceva che l'appartamento di cui possedeva la quota era,
per le ridotte dimensioni e per il fatto di essere locato a terzi, inidoneo
ad essere destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare composto di
cinque persone.
La Commissione adita, con sentenza n. 60/01/95 del 30 gennaio 1995,
depositata il primo marzo 1995, accoglieva il ricorso ritenendo coerente con
la ratio delle disposizioni agevolative il valutare rilevante ai fini
dell'agevolazione fiscale l'idoneita' anche soggettiva dell'immobile a
soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare dell'acquirente. La
decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova
che, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello dell'Ufficio.
Avverso tale sentenza, con atto notificato il 24 marzo 1999,
l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione con unico
motivo. La contribuente non si e' costituita.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria denuncia
violazione dell'art. 1, D.L. n. 16/1993, come modificato dalla L. n.
75/1993, nonche' "erroneita' della motivazione su un punto decisivo della
controversia". Ad avviso dell'Amministrazione, contrariamente a quanto
ritenuto dalla CTR, per definire il "concetto di idoneita' abitativa" cui e'
collegato il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge,
non e' possibile fare riferimento a parametri di ordine soggettivo, ma solo
a parametri di ordine oggettivo: quel che occorre verificare e' che
l'immobile di cui si tratta sia catastalmente classificato nella categoria
"A" e risponda, quindi, ai requisiti tecnici e di autonomia funzionale che
qualificano l'immobile stesso come idoneo all'uso abitativo.
Il motivo non e' fondato. L'Amministrazione non sembra affermare che il
possesso da parte della contribuente (di una quota) di un altro appartamento
nello stesso comune sia di per se' ragione ostativa al riconoscimento delle
agevolazioni fiscali di cui e' causa: e a ben vedere l'Amministrazione
nemmeno contesta che l'immobile gia' posseduto (in comproprieta') dalla
contribuente non fosse idoneo, sotto il profilo soggettivo, a soddisfare le
esigenze abitative del nucleo familiare della contribuente medesima, ne
oppone in proposito una eventuale mancata dimostrazione di tale,
inidoneita'. La contestazione dell'Amministrazione concerne esclusivamente
il fatto che la "idoneita' abitativa" dell'immobile gia' posseduto dalla
contribuente debba essere determinata, contrariamente a quanto ritenuto dal
giudice di merito, solo oggettivamente, verificando la classificazione
catastale attribuita all'immobile stesso.
Ma l'assunto dell'Amministrazione e' gia' stato ritenuto non
condivisibile da parte della giurisprudenza di questa Suprema Corte.
Infatti, proprio con riferimento all'agevolazione prevista dal D.L. n.
155/1993, della quale era stata chiesta l'applicazione nel caso di specie,
questa Suprema Corte ha ritenuto che tale normativa "consentiva l'estensione
delle agevolazioni di cui trattasi anche a favore di chi acquistasse un
alloggio trovandosi nel possesso di un'altra casa che, per qualsiasi
ragione, fosse riscontrata inidonea alla sua abitazione, senza distinguere
tra i motivi di siffatta inidoneita' quelli di natura oggettiva, derivanti
da cause materiali o giuridiche d'inabilita', da quelli di natura
soggettiva, in quanto legati all'inadeguatezza dell'immobile posseduto a
soddisfare in concreto le esigenze abitative del compratore in ragione delle
sue dimensioni, caratteristiche qualitative, ecc..." (Cass. n. 2418/2003;
cfr. anche Cass. n. 7505/2001 che sembra considerare le modeste dimensioni
del- l'alloggio gia' posseduto come requisito rilevante ai fini del giudizio
sulla idoneita' dello stesso a soddisfare le esigenze abitative del
compratore dell'immobile per il quale si richiede l'applicazione delle
agevolazioni previste dalla legge).
Le medesime affermazioni si riscontrano nella giurisprudenza di questa
Suprema Corte con riferimento all'art.1, D.L. n. 16/1993, come modificato
dalla L. n.75/1993, della cui violazione l'Amministrazione si lamenta nel
ricorso in esame: anche alla luce della disposizione di cui alla ora
richiamata normativa, che peraltro contiene una previsione identica a quella
dell'art. 16, D.L n. 155/1993, e' stato affermato che la agevolazione spetti
anche a chi "acquisti un alloggio, trovandosi nel possesso di altra casa
che, per qualsiasi ragione, sociale o tecnica, sia riscontrata inidonea, o
sia in qualsiasi modo, inadeguata, ad esempio, per dimensioni,
caratteristiche qualitative, ecc., a soddisfare le sue esigenze abitative"
(Cass. n. 8771/2000).
Peraltro, si puo' parlare in proposito di orientamento consolidato (cfr.
Cass. n.4622/2003), che risale perfino alle modalita' applicative della L.
n. 168/1982 con riferimento alla quale e' stato affermato che "il requisito
della "impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato
ad abitazione" sussiste ove il soggetto non possieda un alloggio
concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non assume
rilievo la proprieta' di un, altro appartamento, ove l'interessato deduca e
dimostri che esso non sia in grado, per dimensioni e complessive
caratteristiche, di soddisfare dette esigenze" (Cass. n. 6476/1996; cfr.
anche Cass. n. 7686/2002, secondo la quale "la possidenza di un altro
alloggio non osta alla fruizione dei benefici medesimi, qualora esso, pur
munito di destinazione abitativa, sia inidoneo, per caratteristiche e
dimensioni, ad offrire effettiva abitazione al compratore ed alla sua
famiglia").
Pertanto, alla luce delle surriportate considerazioni, il ricorso deve
essere rigettato. In ragione della mancata costituzione della contribuente
non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso.