Re: Impianto elettrico casa
Inviato: 28/12/13 20:37
cosa vuoi che succeda se non hai la certificazione?
Alè! Avanti così!
E chi se ne frega del semaforo rosso! Passiamo ugualmente!
Qui non è questione se uno sappia fare o meno: qui è questione di leggi, quelle vere, mica di regolamento di condominio!
Mai sentito parlare di 46/90? e del successivo DM 37/2008?
Nel caso in cui il proprietario di un immobile abbia la necessità di certificare gli impianti di un suo edificio, è obbligato a rivolgersi ad una ditta regolarmente registrata alla Camera di Commercio e abilitata al rilascio del certificato di conformità degli impianti. Al termine dei lavori invece, chi ha commissionato la messa in regola è tenuto a mantenere l’impianto secondo le indicazioni stabilite dall’impresa installatrice.
D’altra parte, la ditta che si occupa dell’installazione o della certificazione dell’impianto ha l’obbligo di redigere il testo secondo il modello ministeriale. Inoltre deve indicare, firmando il documento, la presenza di un Responsabile Tecnico che deve essere una persona diversa dal dichiarante.
La dichiarazione di conformità, compilata in ogni sua parte, va presentata allo sportello unico dell’edilizia del comune di appartenenza dell’immobile. L’attestato sarà poi girato alla Camera di commercio, organo responsabile dei controlli.
L’atto dovrà essere inviato entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
Nel caso in cui la Camera di commercio riscontri delle inadempienze da parte dell’azienda installatrice, il Decreto 37/08 prevede delle sanzioni: nel caso in cui la Camera sorprenda una ditta che per 3 volte ha certificato degli impianti non in regola, questa verrà sospesa dalla lista delle imprese installatrici abilitate.
Inoltre, la mancata osservanza delle regole verrà notificata anche agli Ordini professionali competenti che, in alcuni casi, possono sanzionare l’installatore.
La dichiarazione di Rispondenza
Se gli impianti sono stati installati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 37/08, un tecnico abilitato con più di 5 anni di esperienza può redigere una certificazione sostitutiva: la Dichiarazione di Rispondenza (Diri).
Perché la dichiarazione venga riconosciuta dagli organi competenti è necessario che il tecnico sia abilitato specificamente per il tipo di impianto trattato e che la dichiarazione sia accompagnata da controlli e verifiche sul funzionamento corretto e sull’impatto ambientale che devono essere debitamente documentate.
Alla luce di quanto sopra (un estratto), forse è più chiara la questione. Ma, nel caso ancora non lo fosse, sappi che, in caso di incendio o allagamento ecc. l'assicurazione non pagherebbe se non ci fossero le dichiarazioni.
E' sufficiente?
Caso mai non fosse ancora sufficiente, le sanzioni (perchè forse con questo sistema entra in testa che è OBBLIGATORIA) vanno da 100 a 1.000 euro per le violazioni all'art. 7, mentre per la altre da 1.000 a 10.000.
per ulteriori chiarimenti, qui c'è il testo di legge:
http://www.progettistaweb.com/3708/file ... -03-08.pdf
Alè! Avanti così!
E chi se ne frega del semaforo rosso! Passiamo ugualmente!
Qui non è questione se uno sappia fare o meno: qui è questione di leggi, quelle vere, mica di regolamento di condominio!
Mai sentito parlare di 46/90? e del successivo DM 37/2008?
Nel caso in cui il proprietario di un immobile abbia la necessità di certificare gli impianti di un suo edificio, è obbligato a rivolgersi ad una ditta regolarmente registrata alla Camera di Commercio e abilitata al rilascio del certificato di conformità degli impianti. Al termine dei lavori invece, chi ha commissionato la messa in regola è tenuto a mantenere l’impianto secondo le indicazioni stabilite dall’impresa installatrice.
D’altra parte, la ditta che si occupa dell’installazione o della certificazione dell’impianto ha l’obbligo di redigere il testo secondo il modello ministeriale. Inoltre deve indicare, firmando il documento, la presenza di un Responsabile Tecnico che deve essere una persona diversa dal dichiarante.
La dichiarazione di conformità, compilata in ogni sua parte, va presentata allo sportello unico dell’edilizia del comune di appartenenza dell’immobile. L’attestato sarà poi girato alla Camera di commercio, organo responsabile dei controlli.
L’atto dovrà essere inviato entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
Nel caso in cui la Camera di commercio riscontri delle inadempienze da parte dell’azienda installatrice, il Decreto 37/08 prevede delle sanzioni: nel caso in cui la Camera sorprenda una ditta che per 3 volte ha certificato degli impianti non in regola, questa verrà sospesa dalla lista delle imprese installatrici abilitate.
Inoltre, la mancata osservanza delle regole verrà notificata anche agli Ordini professionali competenti che, in alcuni casi, possono sanzionare l’installatore.
La dichiarazione di Rispondenza
Se gli impianti sono stati installati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 37/08, un tecnico abilitato con più di 5 anni di esperienza può redigere una certificazione sostitutiva: la Dichiarazione di Rispondenza (Diri).
Perché la dichiarazione venga riconosciuta dagli organi competenti è necessario che il tecnico sia abilitato specificamente per il tipo di impianto trattato e che la dichiarazione sia accompagnata da controlli e verifiche sul funzionamento corretto e sull’impatto ambientale che devono essere debitamente documentate.
Alla luce di quanto sopra (un estratto), forse è più chiara la questione. Ma, nel caso ancora non lo fosse, sappi che, in caso di incendio o allagamento ecc. l'assicurazione non pagherebbe se non ci fossero le dichiarazioni.
E' sufficiente?
Caso mai non fosse ancora sufficiente, le sanzioni (perchè forse con questo sistema entra in testa che è OBBLIGATORIA) vanno da 100 a 1.000 euro per le violazioni all'art. 7, mentre per la altre da 1.000 a 10.000.
per ulteriori chiarimenti, qui c'è il testo di legge:
http://www.progettistaweb.com/3708/file ... -03-08.pdf