Re: infurn.com
Inviato: 02/09/11 16:20
Ah bene.... erano 4 sedie serie 7 bianche..
Ieri ho parlato con il manager.
Mi ha detto che entro domani sera mi faceva avere la copia della transazione.
Nulla
Poi mail ieri sera tardi che arrivava stamattina... nulla...
Adesso chiamo !....
l'alternativa è fare una ingiunzione di pagamento ma cosa almeno 150€ ...
Vedremo nel frattempo provo con l'indirizzo che mi hai dato grazie.!
Dal 12 dicembre 2008 è in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea il
regolamento n. 1896/2006 che ha istituito un procedimento univoco a
disposizione dei creditori per il recupero dei propri crediti nei
confronti di debitori che hanno sede in un altro paese comunitario.
E’ applicabile, dunque, alle controversie transfrontaliere nelle quali
almeno una delle parti ha il domicilio o residenza in uno Stato membro
diverso da quello del Giudice adito.
In sostanza il regolamento ha istituito un "procedimento europeo di
ingiunzione di pagamento" che consente al creditore di saltare il ricorso
al procedimento europeo e di rivolgersi ai tribunali del proprio Stato.
Il procedimento è applicabile ai crediti non contestati nel settore
civile e commerciale; restano invece escluse le controversie inerenti
l’ambito doganale, amministrativo, fiscale, in materia di
fallimenti, concordati e procedure similari, in ordine al regime
patrimoniale
dei coniugi, testamenti e successioni, nonché il settore della sicurezza
sociale.
Il procedimento è dunque applicabile anche a tutti i rapporti tra imprese
e consumatori appartenenti a Stati diversi.
Il creditore può richiedere al Giudice l’emissione del provvedimento di
ingiunzione utilizzando un apposito modulo rinvenibile nell’Allegato 1
del regolamento comunitario.
Il creditore deve indicare nel ricorso, oltre ai dati anagrafici,
l’importo del credito e l’esposizione dei fatti posti a fondamento
dell’istanza di ingiunzione. Il ricorso – per la cui predisposizione si
fa riferimento a moduli specifici tra giudice e parti, così da cercare di
semplificare maggiormente la procedura – può essere presentato anche in
via telematica.
Rispetto alla procedura per decreto ingiuntivo oggi vigente in Italia,
il procedimento di ingiunzione europeo presenta una notevole differenza:
il creditore non deve depositare con il ricorso nessuna prova scritta del
credito (fattura, scrittura privata, ecc…) ma solo fornire una
“descrizione delle prove a sostegno della domanda”, dichiarando di
“fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che
dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità
adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine”.
Non solo: in appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice
che in caso di opposizione del debitore tutto il procedimento si
estingue.
Entro 30 giorni dalla presentazione, il Giudice emetterà ingiunzione di
pagamento la quale potrà circolare in tutto il territorio comunitario ad
eccezione della Danimarca.
In caso di mancato accoglimento del ricorso, il giudice non emette alcuna
ingiuzione di pagamento, ma il creditore potrà presentare nuovamente una
richiesta di ingiunzione europea (preferibilmente cercando di eliminare
le possibili ragioni ostative all’accoglimento), oppure ricorrere secondo
l’ordinamento del proprio Paese nazionale. Il creditore non ha
possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto del decreto
ingiuntivo.
Se il debitore, ricevuto il decreto ingiuntivo, si oppone, si applicano
le regole dello Stato membro di origine: entro 30 giorni dalla notifica
dell’ingiunzione l’ingiunto potrà proporre opposizione al giudice
d’origine, utilizzando apposito modulo allegato al regolamento, poi si
seguono le ordinarie regole di procedura civile. La competenza del
giudice è fissata in base ai criteri stabiliti nel regolamento n.
44/2001.
Inoltre il regolamento semplifica anche la fase esecutiva in quanto il
provvedimento di ingiunzione europea, non necessita dell’exequatur. Viene
meno pertanto la necessità di un qualsiasi controllo giurisdizionale: non
serve la dichiarazione di esecutività.
La Comunità Europea, con tale provvedimento, mira ad attuare una
diminuzione del contenzioso e l’esecuzione immediata dell’ingiunzione di
pagamento, attraverso abolizione di ogni procedimento intermedio, anche e
soprattutto in fase di esecuzione.
E’ tuttavia evidente che i rischi per i consumatori sono altissimi: basta
che un’impresa sleale con sede in un altro paese europeo depositi ricorso
per ingiunzione dichiarando di avere un credito, in realtà inesistente,
nei confronti di un qualsiasi consumatore italiano, e che quest’ultimo
non proponga opposizione entro 30 giorni dalla notifica, che il decreto
diventa immediatamente esecutivo e il creditore può aggredire i beni, i
conti correnti, lo stipendio, ecc… del consumatore. E nel frattempo
l’impresa può essersi già tutelata chiedendo al giudice l’estinzione del
procedimento in caso di opposizione del consumatore !
Ieri ho parlato con il manager.
Mi ha detto che entro domani sera mi faceva avere la copia della transazione.
Nulla
Poi mail ieri sera tardi che arrivava stamattina... nulla...
Adesso chiamo !....
l'alternativa è fare una ingiunzione di pagamento ma cosa almeno 150€ ...
Vedremo nel frattempo provo con l'indirizzo che mi hai dato grazie.!
Dal 12 dicembre 2008 è in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea il
regolamento n. 1896/2006 che ha istituito un procedimento univoco a
disposizione dei creditori per il recupero dei propri crediti nei
confronti di debitori che hanno sede in un altro paese comunitario.
E’ applicabile, dunque, alle controversie transfrontaliere nelle quali
almeno una delle parti ha il domicilio o residenza in uno Stato membro
diverso da quello del Giudice adito.
In sostanza il regolamento ha istituito un "procedimento europeo di
ingiunzione di pagamento" che consente al creditore di saltare il ricorso
al procedimento europeo e di rivolgersi ai tribunali del proprio Stato.
Il procedimento è applicabile ai crediti non contestati nel settore
civile e commerciale; restano invece escluse le controversie inerenti
l’ambito doganale, amministrativo, fiscale, in materia di
fallimenti, concordati e procedure similari, in ordine al regime
patrimoniale
dei coniugi, testamenti e successioni, nonché il settore della sicurezza
sociale.
Il procedimento è dunque applicabile anche a tutti i rapporti tra imprese
e consumatori appartenenti a Stati diversi.
Il creditore può richiedere al Giudice l’emissione del provvedimento di
ingiunzione utilizzando un apposito modulo rinvenibile nell’Allegato 1
del regolamento comunitario.
Il creditore deve indicare nel ricorso, oltre ai dati anagrafici,
l’importo del credito e l’esposizione dei fatti posti a fondamento
dell’istanza di ingiunzione. Il ricorso – per la cui predisposizione si
fa riferimento a moduli specifici tra giudice e parti, così da cercare di
semplificare maggiormente la procedura – può essere presentato anche in
via telematica.
Rispetto alla procedura per decreto ingiuntivo oggi vigente in Italia,
il procedimento di ingiunzione europeo presenta una notevole differenza:
il creditore non deve depositare con il ricorso nessuna prova scritta del
credito (fattura, scrittura privata, ecc…) ma solo fornire una
“descrizione delle prove a sostegno della domanda”, dichiarando di
“fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che
dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità
adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine”.
Non solo: in appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice
che in caso di opposizione del debitore tutto il procedimento si
estingue.
Entro 30 giorni dalla presentazione, il Giudice emetterà ingiunzione di
pagamento la quale potrà circolare in tutto il territorio comunitario ad
eccezione della Danimarca.
In caso di mancato accoglimento del ricorso, il giudice non emette alcuna
ingiuzione di pagamento, ma il creditore potrà presentare nuovamente una
richiesta di ingiunzione europea (preferibilmente cercando di eliminare
le possibili ragioni ostative all’accoglimento), oppure ricorrere secondo
l’ordinamento del proprio Paese nazionale. Il creditore non ha
possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto del decreto
ingiuntivo.
Se il debitore, ricevuto il decreto ingiuntivo, si oppone, si applicano
le regole dello Stato membro di origine: entro 30 giorni dalla notifica
dell’ingiunzione l’ingiunto potrà proporre opposizione al giudice
d’origine, utilizzando apposito modulo allegato al regolamento, poi si
seguono le ordinarie regole di procedura civile. La competenza del
giudice è fissata in base ai criteri stabiliti nel regolamento n.
44/2001.
Inoltre il regolamento semplifica anche la fase esecutiva in quanto il
provvedimento di ingiunzione europea, non necessita dell’exequatur. Viene
meno pertanto la necessità di un qualsiasi controllo giurisdizionale: non
serve la dichiarazione di esecutività.
La Comunità Europea, con tale provvedimento, mira ad attuare una
diminuzione del contenzioso e l’esecuzione immediata dell’ingiunzione di
pagamento, attraverso abolizione di ogni procedimento intermedio, anche e
soprattutto in fase di esecuzione.
E’ tuttavia evidente che i rischi per i consumatori sono altissimi: basta
che un’impresa sleale con sede in un altro paese europeo depositi ricorso
per ingiunzione dichiarando di avere un credito, in realtà inesistente,
nei confronti di un qualsiasi consumatore italiano, e che quest’ultimo
non proponga opposizione entro 30 giorni dalla notifica, che il decreto
diventa immediatamente esecutivo e il creditore può aggredire i beni, i
conti correnti, lo stipendio, ecc… del consumatore. E nel frattempo
l’impresa può essersi già tutelata chiedendo al giudice l’estinzione del
procedimento in caso di opposizione del consumatore !