Cla' ha scritto:alice7 ha scritto:l.149/01
Art. 23. –
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E' il cosiddetto "rischio giuridico" che non esiste nell'adozione internazionale, giusto?
L'adozione a rischio giuridico è una disponibilità che la coppia da ad prendere in affidamento il minore durante il periodo in cui non è stata ancora dichiarato lo stato di adottabilità. In questo caso quindi il bambino può ritornare con la famiglia d'origine alla fine del procedimento, ma la coppia affidaria sa a cosa và incontro nel momento in cui dà la sua disponibilità a questo tipo di affidamento. Nel caso in cui venga dichiarato adottabile, rimane con la famiglia affidataria.
Con la l.184/83, modificata dalla 149/2001, è cambiato il presupposto dell'adozione, che non è fatta nell'interesse della famiglia e di garantire la discendenza, ma solo ed esclusivamente nell'interesse di un minore ad avere una famiglia. I genitori affidatari in questo caso passano in secondo piano, ciò che conta è esclusivamente quello che è meglio per il bambino.
Se uno decide di adottare un bambino e si sottopone ad estenuanti indagini psicologiche, è perchè vuole perseguire non tanto un fine egoistico di darsi una discendenza quanto di accogliere un bambino che non ha una famiglia per dargliene una.
La visuale è ribaltata, e quando si parla di ingiustizie bisogna pensare che il giudice cerca di fare forse quella che è un ingiustizia per la famiglia, ma la cosa più giusta per il bambino.
Tutte le indagini che vengono fatte servono anche a questo, a scoraggiare chi non è in grado di fare questo passo; è vero che per mettere al mondo un bambino ci vuole poco e molti dei figli naturali vengono allevati in modo sbagliato dalle loro famiglie, ma questo non è un buon motivo per dare ad un bambino che ha già subito il trauma dell'abbandono, una famiglia il più possibile perfetta
Per quanto riguarda
l'adozione internazionale, la maggior parte dei paesi considera l'adozione definitiva nel momento della conclusione del procedimento nel paese natale del bambino, altri paesi prevedono un affidamento preadottivo e l'adozione sarà perfetta solo dopo la dichiarazione del tribunale per i minorenni in base alla relazione finale del servizio socio-sanitario.
Anche nel caso di adozione conclusa i servizi sociali devono vigilare sulla famiglia.
l. 476/98
Art. 35. — 1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princípi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princípi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale